- I dubbi sulla qualifica del fideiussore
- La figura del fideiussore nel sovraindebitamento.
- Le responsabilità degli istituti di credito
I dubbi sulla qualifica del fideiussore
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Grandi dubbi sulla qualifica del fideiussore hanno da sempre accompagnato i diversi orientamenti della giurisprudenza nazionale, che, peraltro, sono stati per lungo tempo alimentati dal fatto che anche la Corte di Giustizia Europea ha assunto posizioni discordanti sul punto.
La CGUE, infatti, in un primo momento ha ritenuto che la figura del fideiussore dovesse essere considerata attratta dalla figura del debitore principale del sotteso rapporto, con la conseguenza che, se il contratto a monte, di mutuo o conto corrente, era stato sottoscritto tra un professionista e un istituto di credito, la qualità del debitore principale attraeva quella del fideiussore ai fini dell'individuazione del soggetto che deve rivestire la qualità di consumatore, e pertanto restava "esclusa" l'applicabilità della tutela del "consumatore" al fideiussore.
La Corte di Giustizia ha poi ribaltato quanto affermato in passato, sottolineando che il consumatore, che si trova in uno stato di inferiorità, va tutelato e che quindi "Il contratto di garanzia immobiliare o di fideiussione stipulato da un consumatore che fa da garante per una società con la quale non ha rapporti professionali è soggetto alle tutele contenute nella direttiva 93/13/CEE, in tema di clausole vessatorie» (cfr. ordinanza 14/09/2016 - Causa C-534/15; in precedenza anche l'ordinanza del 19/11/2015, causa C-74/15).
Tale orientamento è stato poi condiviso dalla nostra Suprema Corte, anche in questo caso con un deciso cambio di rotta (v. Cassazione ordinanza n. 742/2020).
La figura del fideiussore nel sovraindebitamento.
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Questo nuovo orientamento giuridico trova applicazione anche con riferimento al sovraindebitamento e comporta delle notevoli conseguenze sulla procedura adottabile in favore di un garante fideiussore.
Si evidenzia infatti che se il fideiussore venisse attratto dalla figura del debitore principale, che in molti dei casi è un professionista, allo stesso verrebbe preclusa l'opportunità di accedere al piano del consumatore nella procedura del sovraindebitamento.
Ma così non è più!
Tra i decreti più importanti e chiarificatori, nell'ambito delle procedure di sovraindebitamento, si segnala il decreto di omologa di piano del Tribunale di Napoli nord qui sotto allegato, che chiarisce aspetti importanti in merito ai requisiti oggettivi e soggettivi richiesti per accedere alla procedura stessa.
Le responsabilità degli istituti di credito
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Peraltro, il Tribunale di Napoli non si è limitato a riconoscere al fideiussore la qualifica di consumatore, ma, esaminando il requisito della meritevolezza del consumatore sovraindebitato, essenziale per l'omologa del piano stesso, ha evidenziato che la responsabilità del sovraindebitamento è da ricercarsi in un atteggiamento superficiale dell'istituto di credito che, per legge, deve tutelare il mercato creditizio.
Per il giudice, il consumatore non è colpevole del proprio sovraindebitamento per aver riposto fiducia nel finanziatore: non sussiste colpa del consumatore quando il finanziatore non abbia ottemperato all'obbligo imposto dall'art. 124-bis co.1 TUB, ovvero non abbia vigilato l'accesso al credito.
Si legge nel decreto: "La ratio della norma è di tutelare il mercato creditizio e il richiedente il finanziamento, prevedendo la titolarità di un ufficio di diritto privato avente a oggetto una consulenza finanziaria diretta a consentire al cliente il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato al fine di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione del contratto. In coerenza con la ratio della norma diretta alla tutela di interessi pubblicistici, connessi al mercato creditizio, e privatistici, afferenti la tutela del consumatore, si deve ritenere che l'intermediario nel caso in cui sia necessario per la tutela degli interessi protetti del proprio ufficio, debba escludere la concessione del finanziamento. Il logico corollario è che nel caso in cui sia violato l'articolo 124 bis TUB, il sovraindebitamento derivante della stipula di un contratto di finanziamento è riconducibile in relazione causale esclusivamente all'intermediario finanziario."
Scarica pdf decreto di omologa del piano del consumatore del Tribunale di NapoliEsperta di diritto amministrativo, bancario e gestione della crisi d'impresa (sovraindebitamento). Iscritta anche nell'albo del Ministero della Giustizia nel registro dei gestori della crisi del sovraindebitamento.
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