- Annullamento negoziazione bancaria
- La banca non è esonerata dagli obblighi informativi
- Se la banca non assolve agli obblighi informativi il nesso di causa è presunto
Annullamento negoziazione bancaria
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La Cassazione con l'ordinanza n. 18153/2020 (sotto allegata) ha modo di chiarire che la banca non è mai esonerata dall'obbligo di informare in modo preciso e puntuale il cliente che desidera effettuare degli investimenti, anche se questo in passato ha già dimostrato una certa esperienza e preparazione.
Alla luce di questo principio gli Ermellini ribadiscono inoltre che se la banca non assolve ai propri obblighi informativi sussiste una presunzione in merito all'esistenza del nesso di causa tra una scelta non consapevole della cliente e gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla stessa, poiché questi non possono essere ricondotti alla sua volontà. La vicenda giudiziaria che ha portato la Cassazione a esprimersi in questi termini è molto interessante. Vediamo cosa è successo.
Tutto ha inizio quando il Tribunale adito respinge le domande avanzate dall'attrice contro una banca per procedere all'accertamento della nullità o inefficacia o annullamento del contratto di negoziazione concluso il 21 febbraio 1992, i negozi attuativi dello stesso e la condanna al pagamento di 736.064,61 euro.
Parte soccombente però non si arrende e impugna la sentenza, ma anche la Corte respinge le doglianze dell'appellante rilevando che la banca le aveva consegnato il documento dei rischi generali, e, anche se questo non assolve agli obblighi informativi a cui è tenuta, la cliente non ha provato il nesso di causa con il danno, poiché l'investimento era adeguato alla stessa, che avrebbe comunque compiuto quelle operazioni per cui è causa, stante la sua forte esperienza finanziaria.
La banca non è esonerata dagli obblighi informativi
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Soccombente in entrambi i gradi del giudizio di merito a questo punto ricorre in Cassazione innanzi alla quale denuncia in particolare, con il primo motivo, la violazione o la falsa applicazione degli artt. 21 d.lgs. n. 58 del 1998 e 28, commi 1 e 2, 29 reg. Consob n. 11522 del 1998. La Corte territoriale ha ritenuto erroneamente irrilevante l'inadempimento della banca ai propri obblighi informativi, solo perché aveva già operato in titoli che presentavano lo stesso grado di rischio e quindi era stata considerata "esperta" in materia.
Se la banca non assolve agli obblighi informativi il nesso di causa è presunto
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La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 18153/2020 accoglie il primo motivo del ricorso, respinge il secondo, cassa la sentenza e rinvia, anche per le spese, alla stessa Corte d'appello in diversa composizione.
Sul primo motivo di ricorso, che gli Ermellini ritengono fondato, occorre soffermarsi stante l'importanza dei motivi di accoglimento contenuti nel provvedimento. La Corte precisa infatti, prima di tutto, che l'esperienza di un cliente nel compiere operazioni finanziarie non esonera la banca dall'obbligo di assolvere ai propri obblighi informativi. L'art 28 del regolamento della Consob n. 11522/1998 chiarisce infatti che: - gli intermediari autorizzati non possono effettuare o consigliare operazioni o prestare il servizio di gestione -"se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte...".
L'art. 23 co. 6 del dlgs n. 58/1998 sancisce inoltre che grava sull'intermediario "provare di aver agito con la diligenza richiesta". Spetta quindi alla banca provare di aver informato correttamente i clienti sui rischi e sulle conseguenze dell'operazione o del servizio specifico, perché non si può esigere che il cliente sia in grado di cogliere tutte le implicazioni di un certo investimento, basando tale valutazione su operazioni similari compiute in passato.
La Corte ribadisce infine che, se la banca non assolve al proprio obbligo informatico, sussiste una presunzione dell'esistenza del nesso di causalità per quanto riguarda la scelta non consapevole da parte dell'investitore, i cui effetti pregiudizievoli non possono essere ricondotti alla sua volontà. Il fatto che precedentemente o contestualmente il cliente abbia compiuto operazioni in titoli rischiosi non esonera la banca dagli obblighi informativi previsti dalla legge.
Da qui l'enunciazione dei seguenti principi di diritto:
- "In tema di intermediazione finanziaria, l'intermediario non è esonerato, in presenza di un investitore pur aduso ad operazioni finanziarie a rischio elevato che risultino dalla sua condotta pregressa, dall'assolvimento degli obblighi informativi, prescritti in generale e senza eccezioni dall'art. 21 d.lgs. n. 58 del 1998, con le relative prescrizioni di cui al regolamento Consob n. 11522 del 1998, e successive modificazioni, permanendo in ogni caso l'obbligo primario dell'intermediario di offrire la piena informazione circa la natura, il rendimento ed ogni altra caratteristica del titolo."
- "Pur non potendo mai il danno derivante all'investitore dall'inadempimento degli obblighi informativi dell'intermediario considerarsi in re ipsa, tuttavia, in assenza dell'assolvimento dell'obbligo informativo dell'intermediario previsto dalla legge, sussiste una presunzione dell'esistenza del nesso di causalità, quanto all'avvenuta effettuazione di una scelta non consapevole da parte dell'investitore, senza che la precedente o la contestuale condotta di investimento in altri titoli rischiosi esoneri dall'adempimento degli obblighi informativi in capo all'intermediario, né integri la prova contraria su di lui gravante."
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Scarica pdf Cassazione n. 18153-2020• Foto: 123rf.com