- Compensi ricevuti dopo chiusura partita Iva
- L'accesso ai regimi agevolati
- Requisito soggettivo dell'abitualità
Compensi ricevuti dopo chiusura partita Iva
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Cosa succede ai compensi ricevuti dai professionisti dopo la chiusura della partita Iva? A dare una risposta è l'Agenzia delle Entrate (con l'interpello 2 settembre 2020, n. 299) che chiarisce ad un professionista che il compenso percepito nel 2019 quando avendo chiuso la Partiva IVA, non svolgendo più la sua attività professionale in maniera abituale, deve essere dichiarato come reddito diverso, indicandolo nel quadro RL, rigo RL15, del Mod. Redditi PF 2020.
L'accesso ai regimi agevolati
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Come chiarisce l'Agenzia i contribuenti che accedono ai regimi agevolati possono far concorrere alla determinazione del reddito anche ricavi ancora da incassare al momento della chiusura della partita IVA, imputando all'ultimo anno di attività anche le operazioni che non hanno avuto ancora manifestazione finanziaria. Si tratta di una precisazione che vale a prescindere dal tipo di attività (professionale o d'impresa) esercitata, poiché i soggetti che accedono ai predetti regimi determinano comunque il reddito secondo il criterio di cassa.
La soluzione dell'Agenzia delle entrate è che i contribuenti che accedono ai regimi agevolati possono far concorrere alla determinazione del reddito anche ricavi ancora da incassare al momento della chiusura della partita IVA, imputando all'ultimo anno di attività le operazioni che non hanno avuto ancora manifestazione finanziaria. E questo a prescindere dal tipo di attività - professionale o d'impresa - esercitata, poiché i soggetti che accedono ai predetti regimi determinano comunque il reddito secondo il criterio di cassa.
Requisito soggettivo dell'abitualità
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La norma prevede che sono redditi di lavoro autonomo o quelli derivanti dall'esercizio di arti e professioni, in particolare l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo. Così il legislatore ha voluto chiarire il concetto di esercizio di arti e professioni e distinguerlo dal lavoro svolto in modo occasionale. In particolare, rientrano nella prima tipologia quelle attività svolte dal contribuente con regolarità, stabilità e continuità. Infine, il fatto che il contribuente, al momento della ricezione del compenso non ha partita IVA determina che non sia possibile riscontrare il requisito soggettivo dell'abitualità che è alla base delle attività di lavoro autonomo.
Scarica pdf risposta Ag. Entrate n. 299/2020
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