Le ragioni che hanno portato alla definizione dell'attuale numero di parlamentari in Italia e le riforme costituzionali degli articoli 56 e 57 Cost.

Referendum taglio parlamentari

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Come è noto con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n.23 del 29 gennaio del D.P.R. 28 gennaio 2020 è stato indetto il referendum ex art.138 della Costituzione per l'approvazione del testo della legge costituzionale concernente "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari", approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019. Il testo della proposta di legge costituzionale prevede la riduzione del numero dei deputati da 630 a 400 e la riduzione del numero dei senatori elettivi da 315 a 200. Senza addentrarci in un'analisi a sostegno di una posizione ovvero dell'altra, nel presente contributo si ricostruiscono le motivazioni che hanno portato alla fissazione dell'attuale numero di parlamentari italiani.

I lavori preparatori dell'Assemblea Costituente

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Il 4 settembre 1946 all'interno della seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione

, nella discussione generale sull'organizzazione costituzionale dello Stato, l'onorevole Conti affermava che: "La Camera dei Deputati avrebbe il carattere di un organo rappresentativo della Nazione nella sua unità, cioè come collettività dei cittadini. Essa sarebbe eletta, a suffragio universale, diretto e segreto, da collegi elettorali nei quali si distribuiscono territorialmente cittadini aventi diritto al voto. Sarebbe composta di 400 membri e nominata per quattro anni." Pochi giorni dopo l'onorevole Nobile, sempre all'interno dell'Assemblea costituente, si dichiarava favorevole ad una norma per la quale il numero dei Deputati si riducesse a circa 300: "Un'assemblea legislativa composta da 5 o 600 persone è troppo numerosa per essere un'assemblea e troppo poco numerosa per essere un comizio, e che pertanto il numero giusto dei componenti un'assemblea legislativa dovrebbe essere di circa 250 persone." Nell'ambito della stessa discussione, il Presidente Terracini intervenne sostenendo che: "la Sottocommissione deve determinare il numero dei componenti della prima Camera.
Secondo il progetto dell'onorevole Conti, dovrebbe essere eletto un Deputato per ogni 150.000 abitanti".
Un ulteriore contributo venne da parte di Luigi Einaudi che si riconosceva d'accordo con l'onorevole Conti sulla opportunità di ridurre il numero dei membri, sia della prima Camera che della seconda, anche per ragioni di tecnica legislativa. "Difatti, quanto più è grande il numero dei componenti un'Assemblea, tanto più essa diventa incapace ad attendere all'opera legislativa che le è demandata."

Gli artt. 56 e 57 Cost. nella versione originaria

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Il dibattito continuò così per alcuni giorni, fino al 23 settembre 1947, quando l'Assemblea Costituente iniziò la votazione degli ordini del giorno e degli emendamenti sul Titolo primo della Parte seconda del progetto di Costituzione. Il testo che ne uscì, in realtà, non faceva ancora menzione del numero esatto di deputati eleggibili alla Camera, ma si limitava a prevedere: "La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto, in ragione di un deputato per ottantamila abitanti o per frazione superiore a quarantamila. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

Ugualmente l'articolo successivo della carta costituzionale, il numero 57, non faceva menzione nel testo originale del numero esatto di componenti del Senato della Repubblica, per le medesime ragioni su cui si erano confrontati e scontrati i padri Costituenti nel dibattito in aula. La norma si limitava così ad affermare che: "Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale. A ciascuna Regione è attribuito un senatore per duecentomila abitanti o per frazione superiore a centomila. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei. La Valle d'Aosta ha un solo senatore."

In questo modo si era giunti ad una formula alquanto elastica poiché, rientrando nella competenza della legge elettorale la possibilità di variare il numero dei Deputati fino al limite massimo consentito, quella poteva (a detta di alcuni componenti dell'Assemblea cfr. Fabbri) fissare un numero troppo ristretto di componenti.

La riforma costituzionale del 1963

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Solamente con la legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2 è stato modificato l'art. 56 Cost. prevedendo un numero fisso di deputati. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati è di seicentotrenta. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentotrenta e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Con lo stesso intervento normativo, è stato oggetto di riforma anche l'art. 57 Cost. (in realtà modificato per ben due volte quell'anno), giungendo così a fissare l'attuale numero di componenti. Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale. Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno. La ripartizione dei seggi fra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La riforma costituzionale del 2001

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La legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1 ha modificato ulteriormente gli articoli 56 e 57 Cost. consegnandoci le versioni attualmente vigenti, senza però incidere sul numero dei componenti delle due camere che restavano immutati dalla legge di riforma del 1963. La riforma del 2001 si è infatti concentrata sulla disciplina del numero dei deputati eletti nella circoscrizione Estero (12) e dei senatori (6).

Riferimenti bibliografici

- La nascita della Costituzione, a cura di F. Calzaretti

- Lavori preparatori alla Costituzione, consultabile su Senato.it

- Costituzione della Repubblica Italiana


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