- Ricorso in Cassazione inammissibile
- Il ricorso collage non consente di comprendere la vicenda processuale
- Il ricorso deve essere redatto nel rispetto di un certo "standard"
Ricorso in Cassazione inammissibile
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La Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 18016/2020 (sotto allegata) dichiara inammissibile un ricorso poco chiaro, disordinato e redatto incollando parti di atti scannerizzati. Un atto redatto in questo modo non consente alla Corte di comprendere la vicenda né dal punto di vista sostanziale né da quello puramente processuale.
Essa infatti, dopo aver riassunto brevemente la controversia esecutiva che ha portato il difensore a ricorrere in sede di legittimità, non si pronuncia sui motivi sollevati, dichiarando il ricorso inammissibile nella sua interezza, decisione che esclude ogni opportunità di rimessione alle Sezioni Unite come richiesto dal ricorrente.
Il ricorso collage non consente di comprendere la vicenda processuale
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Nell'analizzare il ricorso la Corte rileva prima di tutto che lo stesso non riporta in sequenza i fatti di causa rilevanti. La parte del testo in cui il difensore procede all'esposizione sommaria dei fatti si compone di atti scannerizzati e le circostanze del giudizio di primo e di secondo grado sono esposte in modo del tutto incompleto. Il ricorso inoltre è manchevole perché:
- non riporta le conclusioni complete della citazione in riassunzione;
- non indica le ragioni dedotte dalla banca nelle varie fasi di merito;
- le ragioni della decisione dell'appello sono indicate in parte nell'esposizione del fatto e poi evocate in modo frammentario nel corpo.
Non si comprende, stante l'assenza di una cornice ordinata, se le "rationes decidendi" discusse nelle censure sono state le uniche oppure no.
Anche per quanto riguarda i motivi, costruiti attraverso una riproduzione scannerizzata di atti, non risultano comprensibili e di conseguenza non sono chiare neppure le vicende processuali, se non ricorrendo a fonti esterne all'atto.
Il ricorso deve essere redatto nel rispetto di un certo "standard"
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Il ricorso è quindi interamente inammissibile e questo solleva la Corte dall'esaminare o ricostruire i motivi, perché, come chiarito, si dovrebbe ricorrere all'esterno.
Quando si presenta un ricorso in Cassazione l'esposizione dei fatti processuali deve essere tale da garantire ai giudici di comprendere chiaramente i fatti sostanziali che hanno dato vita alla vicenda e i dati processuali. Non si può costringere la Corte a ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso o alla sentenza impugnata.
"La valutazione in termini d'inammissibilità del ricorso non esprime, naturalmente, un formalismo fine a sé stesso, bensì il richiamo al rispetto di un certo "standard" di redazione degli atti che, declinando la qualificata prestazione professionale svolta dall'avvocato e come detto presupposta dall'ordinamento, si traduce nel sottoporre al giudice nel modo più chiaro la vicenda processuale e, in quel perimetro, le ragioni dell'assistito."
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Scarica pdf Cassazione n. 18016-2020