- Referendum taglio parlamentari: il quesito sulla scheda
- Quorum per la validità del referendum
- Documenti da portare al momento del voto
- Regole di accesso alla cabina elettorale
- Cosa fare se si sbaglia a votare
- Esercizio del voto in situazioni particolari
- Esercizio del voto per chi si trova all'estero
- Diventare scrutatore: regole e limiti
Referendum taglio parlamentari: il quesito sulla scheda
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Sulla scheda è stampato il presente quesito: Approvate il testo della legge costituzionale concernente - Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari-, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.240 del 12 ottobre 2019?"
Barrando sulla casella SI si esprime il proprio voto a favore per il taglio dei parlamentari, se invece si barra sulla casella NO significa che si vuole lasciare tutto invariato. Se la riforma dovesse passare si ridurranno di circa un terzo i seggi in Parlamento: alla Camera si passerebbe da 630 a 400, al Senato da 315 a 200, per un totale di 600.
Quorum per la validità del referendum
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Il Referendum sul taglio dei parlamentari è confermativo. Per la sua validità quindi, a differenza di quello abrogativo, non richiede un quorum, ossia che alla votazione partecipi la maggioranza degli aventi diritto al voto. Il risultato del referendum quindi è valido a prescindere dal numero degli elettori che si recano alle urne.
Documenti da portare al momento del voto
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Il giorno delle votazioni è necessario portare, oltre alla tessera elettorale, uno dei seguenti documenti identificativi:
- carta di identità o altro documento identificativo, come la patente ad esempio o il passaporto, munito di fotografia (anche scaduto) purché regolare sotto ogni altro aspetto, per identificare l'elettore;
- tessera di riconoscimento rilasciata dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, con fotografia e convalidata da un Comando militare;
- tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale e munita di fotografia.
Attenzione, se è stata fatta richiesta per la CIE (carta identità elettronica), ma questa non è stata ancora consegnata al richiedente e costui non è in possesso di un altro documento identificativo, è possibile andare a votare portando con sé la ricevuta da cui risulta la richiesta della CIE. Questo documento contiene infatti la fotografia del richiedente, i suoi dati anagrafici e il numero della Carta di identità elettronica a cui si riferisce.
Regole di accesso alla cabina elettorale
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Al momento del voto, l'elettore non può portare all'interno della cabina elettorale dei minori e neppure il cellulare, che deve essere consegnato ai componenti del seggio prima di entrare a votare. Chi non rispetta queste regole va incontro a sanzioni.
Cosa fare se si sbaglia a votare
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Può capitare di sbagliare nell'esercitare l'opzione di voto prevista. In questo caso la giurisprudenza ammette la possibilità di chiedere al Presidente del seggio una nuova scheda su cui esprimere il voto corretto. E' compito del Presidente del seggio inserire la scheda "errata" tra quelle deteriorate.
Cosa fare se la scheda elettorale è piena
Se nella tessera elettorale non ci sono più spazi disponibili in cui apporre il timbro della sezione per certificata l'avvenuta votazione, ci si deve recare all'ufficio elettorale del Comune di appartenenza e richiedere una tessera nuova. E' bene provvedere per tempo a tale richiesta, anche se nei due giorni che precedono le elezioni gli uffici elettorali restano aperti dalle 9.00 del mattino alle 18 di sera, mentre nei due giorni previsti per le votazioni osserveranno i seguenti orari:
- domenica 20 settembre dalle ore 7.00 alle ore 23.00;
- lunedì 21 settembre dalle ore 7.00 alle ore 15.00.
Anche chi lavora in un Comune diverso da quello in cui ha la residenza, deve recarsi presso quest'ultimo per esercitare il diritto di voto nelle votazioni referendarie e presentarsi presso la sezione a cui è iscritto, come risulta dalla tessera elettorale.
Esercizio del voto in situazioni particolari
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Vediamo ora se e come è possibile esercitare il diritto di voto nelle situazioni in cui i soggetti sono ricoverati, si trovano in isolamento domiciliare o sono detenuti.
- Chi è ricoverato in una struttura ospedaliera con almeno 100 posti letto può votare nella sezione ospedaliera.
- Per chi è ricoverato in una struttura con meno di 100 posti letti, il voto viene raccolto da seggi speciali, ma occorre fare domanda.
- Chi si trova in quarantena, isolamento fiduciario presso il proprio domicilio o è sottoposto a trattamento domiciliare perché positivo al Covid può votare, ma tra il 10° e il 15° giorno che precede le elezioni deve inoltrare al Sindaco del Comune presso le cui liste è iscritto i seguenti documenti: a) una dichiarazione con cui attesta che vuole esercitare il voto presso il proprio domicilio, di cui deve indicare l'indirizzo completo; b) un certificato di un medico della Asl di data non anteriore al 14° giorno che precede la votazione, da cui risultano le condizioni sopra indicate.
- Chi è ricoverato in un reparto Covid presso una struttura con più di 100 posti letto può votare nelle apposite sezioni ospedaliere, mentre se questa ha meno di 100 posti letto il voto viene raccolto da seggi speciali.
- Possono farsi accompagnare all'interno della cabina elettorale i seguenti soggetti: a) i ciechi, gli amputati o i soggetti affetti da paralisi o altro impedimento che gli impedisce di votare in modo autonomo; b) coloro che hanno ottenuto dal comune l'annotazione sulla tessera elettorale del diritto al voto assistito attraverso l'apposizione del codice AVD; c) coloro che hanno un'evidente impedimento fisico ad esprimere il voto in autonomia; d) chi produce certificato medico in cui si attesta nello specifico che il soggetto ha un impedimento ad esprimere il voto in autonomia; e) i soggetti affetti da patologie psichiatriche, se tale condizione comporta anche una menomazione fisica che gli impedisce di esercitare il voto. Un elettore non può essere l'accompagnatore di più soggetti invalidi.
- Possono votare anche i detenuti che non abbiano perso la capacità elettorale dopo sentenza di condanna o interdizione dai pubblici uffici. Almeno tre giorni prima delle elezioni però devono dichiarare al Sindaco del Comune la volontà di esercitare il voto nel luogo di detenzione, indicando il numero della sezione a cui è assegnato. La dichiarazione deve riportare in calce l'attestazione del direttore dell'Istituto che dimostra la detenzione del richiedente e deve essere spedita dal Direttore stesso.
Esercizio del voto per chi si trova all'estero
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Gli italiani che si trovano all'estero per varie ragioni esercitano il voto nelle modalità che si vanno a illustrare.
Gli italiani residenti all'estero esercitano il diritto di voto per corrispondenza. Non oltre 18 giorni prima della data delle votazioni ricevono presso il domicilio un plico che contiene il certificato elettorale, la scheda, una busta piccola e una grande affrancata con l'indirizzo dell'Ufficio consolare competente e un foglio in cui viene spiegato come votare.
L'elettore esprime quindi il proprio voto sulla scheda referendaria tracciando un segno sul Si o sul No, inserisce la scheda nella busta piccola, la chiude e la inserisce nella busta grande con il tagliando staccato dal certificato elettorale, che prova l'esercizio del voto. Chiude quindi la busta grande e la spedisce al Consolato competente. Sono valide le buste che arrivano al consolato entro le ore 16.00 del 15 settembre 2020. Chi entro 14 giorni dalla data delle votazioni in Italia, non ha ancora ricevuto il plico, può chiederlo personalmente al proprio Consolato.
Chi nel periodo delle votazioni ha necessità di stare all'estero per almeno tre mesi per motivi di studio, lavoro o cure mediche, può esercitare il voto per corrispondenza previa domanda da inoltrare al Comune di iscrizione entro e non oltre il 19 agosto 2020, chiedendo di esercitare l'opzione del voto all'estero. Dichiarazione che deve essere redatta su carta libera, a cui va allegato un documento di identità, indicando l'indirizzo a cui deve essere inviato il plico e una dichiarazione che attesta di trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 4 bis della legge n. 459/2001 ossia permanenza per tre mesi per studio, lavoro o cure mediche. La domanda è valida anche se il soggetto non si trova ancora all'estero, ma lo sarà al momento delle votazioni.
Il cittadino italiano temporaneamente all'estero che si trova in una località diversa da quella in cui ha la residenza, può votare anche nel luogo in cui è momentaneamente domiciliato presentando domanda al Comune.
Le suddette regole valgono anche per chi svolge servizio civile temporaneo all'estero, perché è equiparato al lavoro temporaneo.
Diventare scrutatore: regole e limiti
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Chi desidera fare lo scrutatore deve prima iscriversi nell'albo degli scrutatori del proprio Comune. Ogni anno il Sindaco entro il mese di ottobre, con un manifesto che viene affisso nell'Albo pretorio del Comune e in altri luoghi pubblici, avvisa gli elettori che vogliono diventare scrutatori a presentare domanda entro il mese di novembre per essere inseriti nell'Albo suddetto.
Una volta iscritti nell'Albo degli scrutatori, la designazione viene effettuata tra il 25° e il 20° che precedono le elezioni, nel corso di una seduta pubblica, che viene annunciata con un anticipo di due giorni con un manifesto. La designazione viene effettuata da parte della Commissione elettorale comunale, composta dal Sindaco e alcuni consiglieri all'unanimità, se questa non viene raggiunta si procedere alla nomina per votazione.
Ai sensi dell'art. 23 del DPR n. 570/1960 i dipendenti delle Poste Italiane non possono esercitare le funzioni di Presidente, segretario e scrutatore di seggi elettorali.
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