- Reato di minaccia ai danni della ex nuora
- Il gesto con cui si manifesta la volontà di colpire la persona offesa è minaccia
- Avvicinarsi a pochi centimetri dal viso per colpire integra minaccia
Reato di minaccia ai danni della ex nuora
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La Cassazione con la sentenza n. 25031/2020 (sotto allegata) ribalta la decisione di merito che ha assolto una suocera dal reato di minaccia ai danni della ex nuora, chiarendo che basta avvicinarsi al viso e fare il gesto di voler colpire a integrare il reato di cui era stata accusata l'imputata.
Sentenza che giunge al termine di una spiacevole vicenda processuale che ha inizio quando il G.d.P competente proscioglie una suocera dal reato di minaccia ai danni della ex nuora perché il fatto non sussiste. Ricordiamo per completezza che il reato di minaccia è contemplato dall'art 612 c.p. il quale prevede che: "1. Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a 1.032 euro. 2. Se la minaccia è grave o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, la pena è della reclusione fino a un anno. Si procede d'ufficio se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339."
Il gesto con cui si manifesta la volontà di colpire la persona offesa è minaccia
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Il Procuratore Generale del Tribunale però ricorre in Cassazione lamentando l'inosservanza e la falsa applicazione dell'art. 612 c.p. Per il Procuratore infatti il G.d.P ha errato nel ritenere che "il solo avvicinarsi dell'imputata a pochi centimetri dal viso della persona offesa per colpirla (non andando oltre per l'intervento di terzi) non fosse condotta assimilabile ad una minaccia." Il ricorrente chiede quindi l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Avvicinarsi a pochi centimetri dal viso per colpire integra minaccia
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Per la Cassazione, che decide sulla vicenda con la sentenza n. 25031/2020, la tesi del ricorrente è fondata, per cui annulla la sentenza e rinvia ad un nuovo G.d.P per il giudizio.
Per gli Ermellini infatti ha ragione il Procuratore nel contestare la sentenza nella parte in cui afferma che "la condotta addebitabile alla pervenuta sarebbe deprecabile, ma non già minatoria".
La spiegazione contenuta nella sentenza del giudicante appare infatti troppo sintetica, in quanto non spiega le ragioni per le quali ha ritenuto la condotta della suocera non minatoria. Essa inoltre non è corretta in diritto.
La Corte osserva inoltre che la condotta oggetto di contestazione è stata messa in atto durante una controversia civile che vedeva contrapposte suocera ed ex nuora. In questo frangente la suocera si sarebbe avvicinata a pochi centimetri dal viso della ex nuora con lo scopo di colpirla. Il fatto che la stessa non sia riuscita a portare a termine il gesto è da attribuire solo all'intervento di terzi.
Questa condotta quindi per la Cassazione, e diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di Pace "è dotata di una concreta portata minatoria di carattere non verbale, che è astrattamente suscettibile di rientrare nel paradigma punitivo."
Come già chiarito in passato, la fattispecie di cui all'art. 612 c.p. è integrata "anche quando, in assenza di parole intimidatorie o gesti espliciti, sia adottato un comportamento univocamente idoneo a ingenerare timore, sicché possa essere turbata o diminuita la libertà psichica del soggetto passivo."
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Scarica pdf Cassazione n. 25031-2020• Foto: 123rf.com