Nullità mutuo fondiario
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Nullità ex art. 1418 c.c. del mutuo fondiario per superamento del limite di finanziabilità dell'80% di cui all'art. 38 Tub. Divieto di conversione da mutuo fondiario ad ipotecario in mancanza di espressa e tempestiva istanza di conversione ex art. 1424 c.c. Condanna della banca alla sanzione di cui all'art. 8 c. Iv bis n. 28/2020 per mancata comparizione all'incontro di mediazione senza giustificato motivo. Questi i principi emersi dalla sentenza n. 872/2020 pronunciata dalla Corte di Appello di Torino (sotto allegata).
Le conseguenze della nullità del mutuo fondiario
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La sentenza, pur aderendo all'indirizzo giurisprudenziale maggioritario, secondo cui il credito fondiario, che non rispetti il rapporto tra valore del bene ipotecato e montante del mutuo concesso fissato dalla normativa di cui all'art. 38 TUB, è nullo perché in violazione di norme imperative, appare rivoluzionaria in quanto non si limita ad aderire al principio maggioritario, ma va oltre e cioè affronta il problema delle conseguenze connesse a tale declaratoria di nullità, arrivando a statuire che i mutuatari devono vedersi restituire tutti gli interessi versati senza maggiorazione di interessi.
In sostanza la conseguenza della sanzione della nullità del contratto di mutuo che viola il limite di cui all'art. 38 TUB comporta che i mutuatari dovranno rimborsare la banca del solo capitale ricevuto in muto senza interessi, per cui la nullità sarà assoluta e il prestito sarà gratuito.
Nel caso di specie avendo gli appellanti quantificato gli interessi versati fino alla data della domanda, hanno avuto il riconoscimento della restituzione di tutti gli interessi versati fino alla domanda giudiziaria con rivalutazione degli interessi legali dalla domanda al saldo.
La decisione
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I giudici della prima sezione della Corte di Appello, nella sentenza in oggetto espressamente sanciscono: "Il mutuo fondiario di cui è causa è nullo, perché la deroga all'art. 38 TUB posta dalle condizioni generali allegate al rogito e denominate Mutuo Casa 95 è incompatibile con la disciplina di ordine pubblico voluta dal legislatore quale limite inderogabile all'autonomia privata in ragione dell'interesse tutelato, volto - tra gli altri - a regolare il quantum della prestazione creditizia.
Non può operarsi nel presente giudizio conversione ex art. 1424 c.c in mutuo ipotecario comune, non avendo la banca formulato espressa e tempestiva istanza di conversione (Cass. SU n. 26242/2014; Cass n. 17905/2018 e, con specifico riferimento della declaratoria di nullità del mutuo ipotecario per superamento del limite di finanziabilità, Cass. Ordinanza 24 settembre 2018 n. 22466).
Ulteriore principio importante espresso dalla sentenza in oggetto è quello secondo cui se la parte convocata in mediazione non si presenta e non adduce un giustificato motivo, rappresenti comportamento censurabile con la sanzione del versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per entrambi i gradi di giudizio.
Commento a cura degli avv.ti Roberta Capone, del foro di Como, e Paolo Francesco Muolo, del foro di Como con studio in Como alla Via Dante Alighieri n. 95- Per info e contatti Cell.: 345 1223523
Scarica pdf sentenza Corte d'Appello Torino n. 872/2020
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