- Morte del lavoratore e richiesta prestazioni Inail
- Il permesso per motivi personali non esclude il nesso di causa con il lavoro
- I sinistri in itinere casa-lavoro sono indennizzabili contro il rischio generico
Morte del lavoratore e richiesta prestazioni Inail
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La Cassazione con l'ordinanza n. 18659/2020 (sotto allegata) accoglie i motivi di ricorso sollevati da una vedova contro la sentenza della Corte d'Appello, che ha respinto le sue richieste in qualità di vedova erede del lavoratore defunto, chiarendo che il permesso per motivi personali non esclude il nesso di causa rispetto all'attività lavorativa, per cui la donna deve essere indennizzata per la morte del marito deceduto a causa di un sinistro stradale in itinere nel tratto di strada casa-lavoro. Vediamo cosa è successo sin dall'inizio.
La Corte d'Appello riforma la sentenza di primo grado e rigetta la domanda finalizzata a ottenere prestazioni Inail in qualità di vedova ed erede insieme alle figlie di un lavoratore, morto in conseguenza di un sinistro stradale mentre da casa si recava sul posto di lavoro al termine di un permesso per motivi personali.
Il permesso per motivi personali non esclude il nesso di causa con il lavoro
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La donna, stante il rigetto delle istanze avanzate da parte della Corte d'Appello ricorre in Cassazione sollevando due motivi di doglianza. Con il primo contesta la decisione della Corte, che ha ha escluso il nesso di causa tra infortunio e attività lavorativa solo per la fruizione del permesso di cui il marito aveva beneficiato per motivi personali.
Con il secondo invece lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo, in quanto la Corte non ha considerato che l'incidente si è verificato proprio nel tragitto che collegava la casa al luogo di lavoro.
I sinistri in itinere casa-lavoro sono indennizzabili contro il rischio generico
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La Cassazione con l'ordinanza n. 18659/2020 accoglie il ricorso della donna, dopo aver esaminato congiuntamente i due motivi sollevati, perché strettamente connessi.
La Corte fa presente prima di tutto che ai sensi dell'art. 12 del dlgs n. 38/2000 "Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha piu' rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno da luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti.
L'interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato. Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; l'assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida."Fa quindi presente che, nell'interpretare detta norma, da tempo ha ampliato la tutela assicurativa a tutti gli infortuni che si verificano nel percorso che collega la casa del lavoratore al luogo di lavoro, per cui è sufficiente a garantire la tutela infortunistica l'esistenza di un rapporto finalistico tra il percorso normale e l'attività lavorativa.
Non può pertanto condividersi l'affermazione della sentenza d'appello secondo cui la fruizione del permesso per motivi personali interromperebbe il nesso di causa con l'attività lavorativa perché il permesso sospende l'attività lavorativa nell'interesse del lavoratore, non diversamente da pause e riposi, distinguendosi dagli stessi solo per la sua occasionalità ed eventualità, a fronte della periodicità e prevedibilità degli altri due.
Non si può sostenere quindi che un lavoratore che si allontani da casa per fruire di una riposo giornaliero non sia tutelato durante il percorso casa-lavoro. Il rischio elettivo in grado di escludere l'indennizzabilità dell'infortunio vale solo in quei casi in cui "il lavoratore, in base a ragioni o impulsi personali, abbia compiuto una scelta arbitraria che abbia comportato la necessità di affrontare una situazione diversa da quella inerente al c.d percorso normale tra casa e lavoro."
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