- Cumulo di interessi e tasso soglia
- Onere della prova in capo alla banca
- Cumulo tra interessi moratori e corrispettivi
- Nullità della clausola
Cumulo di interessi e tasso soglia
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Quando nel contratto di mutuo è prevista la possibilità di cumulare gli interessi di mora a quelli corrispettivi, la Banca ha il dovere di dimostrare che detto cumulo non comporti poi il superamento del tasso soglia.
A tale proposito, la Corte di appello di Genova, con la sentenza n. 782/2020 qui sotto allegata, riformando la pronuncia di primo grado del Tribunale di Massa, in assenza di tale prova ha dichiarato la nullità della clausola, prevista in un contratto di mutuo, in cui si era stabilito tra le parti che: "Ogni somma dovuta per qualsiasi titolo in dipendenza del presente contratto e non pagata, produrrà di pieno diritto dal giorno della scadenza l'interesse di mora a carico della parte mutuataria ed a favore della banca", poiché la somma tra i due tassi determinava il superamento del tasso soglia.
Onere della prova in capo alla banca
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Nel caso di specie, degli eredi avevano ricevuto la notifica di un atto di precetto con il quale la banca aveva loro intimato il pagamento delle rate scadute, e non pagate, relative al contratto di mutuo stipulato dal loro dante causa. Al precetto veniva fatta opposizione eccependo in primis la nullità del contratto di mutuo ex art. 1419 c.c. e per la conseguente applicazione di interessi oltre soglia.
In primo grado il Tribunale di Massa ha rigettato il ricorso in opposizione, condannando i ricorrenti alle spese di lite ma, contro tale sentenza, i ricorrenti hanno notificato appello e la Corte d'Appello di Genova, riesaminati gli atti e le eccezioni sollevate in primo grado, ha riformato parzialmente la sentenza di primo grado, accogliendo le domande degli appellanti.
La Corte d'Appello di Genova fa notare, nella sua pronuncia, che nel caso di specie la Banca appellata non aveva dimostrato nulla con riferimento specifico al contestato cumulo applicato, e previsto in contratto, tra interessi di mora ed interessi corrispettivi, limitandosi invece a fare delle contestazioni generiche.
Cumulo tra interessi moratori e corrispettivi
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È doveroso ricordare che l'interesse moratorio svolge la funzione di offrire al mutuante un risarcimento forfettario o meglio un indennizzo per il caso di ritardo, da parte del debitore-mutuatario, nel pagamento delle rate (che si compongono in parte di restituzione del capitale ed in parte di pagamento dell'interesse corrispettivo).
Come principio generale la differente natura giuridica delle due categorie di interessi comporta che gli interessi corrispettivi e quelli moratori non possono mai essere applicati nello stesso momento. Essi devono trovare applicazione in periodi differenti, o meglio: a decorrere dall'inizio della mora, l'applicazione dell'interesse corrispettivo cessa ed inizia l'applicazione dell'interesse moratorio (che pertanto sostituisce il primo, e mai dovrebbe sommarsi allo stesso).
Ma nella vicenda trattata dalla Corte d'Appello di Genova, questo cumulo era stato previsto nel contratto stipulato tra le parti.
Nullità della clausola
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Si legge nella sentenza:
"Le Sezioni Unite della Cassazione sono state da ultimo chiamate a verificare la riferibilità della disciplina antiusura anche agli interessi moratori, dovendosi in particolare valutare, anche alla stregua del tenore letterale dell'art. 644 c.p. e della L. n. 108 del 1996, art. 2 e delle indicazioni emergenti dai lavori preparatori di quest'ultima legge, nonché delle critiche mosse alla soluzione affermativa, se il principio di "simmetria" - sottolineato, tra l'altro, da Cass. S. U. n. 16303/2018, in tema di rapporto tra disciplina antiusura e commissione di massimo scoperto - consenta, o meno, di escludere l'assoggettamento degl'interessi di mora alla predetta disciplina, in quanto non costituenti oggetto di rilevazione ai fini della determinazione del tasso effettivo globale medio; qualora si opti per la soluzione contraria, occorre poi stabilire se, ai fini della verifica in ordine al carattere usurario degl'interessi, sia sufficiente la comparazione con il tasso soglia determinato in base alla rilevazione del tasso effettivo globale medio di cui al comma 1 dell'art. 2 cit., o se, viceversa, la mera rilevazione del relativo tasso medio, sia pure a fini dichiaratamente conoscitivi, imponga di verificarne l'avvenuto superamento nel caso concreto, e con quali modalità debba aver luogo tale riscontro, alla luce della segnalata irregolarità nella rilevazione (cfr. Cass., ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite n. 26946 del 22/10/2019).
Non essendosi ad oggi ancora pronunciate le Sezioni Unite, si farà applicazione dei principi finora elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. Così, la Cassazione n. 17447/2019, ha affermato il principio in virtù del quale, in ipotesi di concreta applicazione degli interessi moratori, nel calcolo dell'usura occorre considerare anche la capitalizzazione degli interessi corrispettivi. Ciò in quanto il mutuatario, in detta ipotesi, è obbligato al pagamento degli interessi moratori non soltanto sulla quota di capitale, ma anche su quella di interessi che è incorporata in ciascuna delle rate già scadute.
Secondo la Suprema Corte, invero, vi è usura anche quando, in ipotesi di concreta applicazione degli interessi moratori, il tasso soglia viene superato per effetto della capitalizzazione degli interessi corrispettivi compresi nelle rate (...).
Ora, nel caso in esame la sommatoria degli interessi di mora convenuti era prevista in contratto, in quanto l'art. 4 del contratto di mutuo fondiario per cui è causa prevede che: "Ogni somma dovuta per qualsiasi titolo in dipendenza del presente contratto e non pagata, produrrà di pieno diritto dal giorno della scadenza l'interesse di mora a carico della parte mutuataria ed a favore della banca" (cfr. doc. 11 appellanti).
Di fronte a tale clausola, viene meno la funzione degli interessi di mora di remunerare forfettariamente l'istituto di credito del danno subito per effetto del ritardo nel pagamento delle sole rate in conto capitale, in quanto essi vengono applicati convenzionalmente su tutte le somme non pagate, compresi gli interessi corrispettivi.
(...)
Pertanto va dichiarata la nullità della clausola n. 4 del contratto di mutuo per cui è causa e, conseguentemente, la nullità del precetto opposto."
Scarica pdf sentenza Corte d'appello di Genova n. 782/2020Esperta di diritto amministrativo, bancario e gestione della crisi d'impresa (sovraindebitamento). Iscritta anche nell'albo del Ministero della Giustizia nel registro dei gestori della crisi del sovraindebitamento.
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