- Problemi tecnici di particolare difficoltà
- Niente limitazione di responsabilità per negligenza
- Il medico deve salvaguardare la salute del paziente
Problemi tecnici di particolare difficoltà
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La giurisprudenza ha da tempo chiarito che la limitazione della responsabilità professionale del medico ai soli casi di dolo o colpa grave a norma dell'articolo 2236 del codice civile trova applicazione esclusivamente alle ipotesi nelle quali vengono in rilievo problemi tecnici che presentano una particolare difficoltà.
Sulla questione è di recente tornata anche la Corte d'appello di Napoli che, con la sentenza n. 2659/2020 qui sotto allegata, ha ricordato che tale limitazione di responsabilità ricorre solo se occorre risolvere problemi tecnici particolarmente complessi, che "trascendono la preparazione media o non ancora sufficientemente studiati dalla scienza medica".
Niente limitazione di responsabilità per negligenza
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Inoltre, la limitazione di responsabilità in esame riguarda esclusivamente l'imperizia, mentre non attiene né all'imprudenza né alla negligenza.
Di conseguenza, come precisato dal giudice campano, il medico che, durante l'esecuzione di un intervento o nel somministrare una terapia sanitaria, provoca un danno per omissione di diligenza è chiamato a rispondere anche per colpa lieve.
Si pensi, ad esempio, agli errori diagnostici, all'errata valutazione di indagini strumentali e alla gestione non corretta dei tempi di un'emergenza medico chirurgica, che sono ipotesi di imprudenza e negligenza, per le quali non opera, quindi, alcuna limitazione di responsabilità.
Il medico deve salvaguardare la salute del paziente
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La sentenza della Corte d'appello di Napoli rileva anche per aver chiarito che il medico ha il dovere professionale di scegliere metodi terapeutici che salvaguardino la salute del paziente, impiegando quelli idonei a evitare che si verifichino situazioni pericolose.
Così, se il sanitario privilegia il trattamento più rischioso e la situazione pericolosa si determina, "la colpa si radica già nella scelta inizialmente compiuta".
Scarica pdf sentenza Corte d'appello di Napoli n. 2659/2020• Foto: 123rf.com