- Obbligo di mantenimento della moglie
- Non si può provare che la moglie ha rifiutato dei lavori
- Mantenimento se il marito non prova che la ex ha ottenuto un lavoro stabile
Obbligo di mantenimento della moglie
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La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 19020/2020 (sotto allegata) rigetta il ricorso di un marito che non vuole più corrispondere il contributo al mantenimento alla moglie. Del resto, chiariscono gli Ermellini, l'uomo non è riuscito a provare che la donna, come dallo stesso sostenuto, è andata a convivere stabilmente con un altro uomo e ha rifiutato incarichi lavorativi in grado di renderla autonoma dal punto di vista economico.
Vicenda complessa che vede contrapporsi due coniugi e che ha inizio quando il Tribunale, modificando in parte il decreto di omologa della separazione di due coniugi, revoca il contributo al mantenimento per la moglie, riduce a 150 euro la quota dovuta dal marito per il canone di locazione dell'immobile in cui la donna risiede con il figlio e aumenta a 450 euro l'assegno dovuto in favore di quest'ultimo.
Il provvedimento viene reclamato dal marito che, a sostegno delle proprie richieste, adduce il miglioramento delle condizioni economiche della moglie, la maggiore età del figlio e l'assenza di nuove esigenze, facendo altresì presente che a lui nel frattempo è nata anche una figlia. La Corte d'Appello accoglie l'istanza relativa all'assegno per il figlio, perché maggiorenne e perché dal 30 agosto 2014 vive con il padre, data in cui pertanto cessa l'obbligo di corrispondere la somma stabilita dal Tribunale.
Per quanto riguarda il contributo al pagamento del canone di locazione
, la Corte stabilisce che è dovuto fino al 30 agosto 2014, giorno del trasferimento del figlio dal padre, visto che non è stato dimostrato un miglioramento delle condizioni economiche della moglie. La donna si è trasferita al Nord da febbraio a luglio 2012 per motivi di lavoro, ma non è stato provato che sia andata a convivere stabilmente né che abbia rifiutato offerte lavorative tali da migliorare la sua condizione economica. La Corte rigetta il reclamo incidentale della moglie finalizzato ad ottenere l'aumento del contributo per il pagamento del canone di locazione, ma accoglie quello con cui ha chiesto il mantenimento per se stessa, quantificato in 200 euro mensili.Non si può provare che la moglie ha rifiutato dei lavori
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Il marito ricorre in Cassazione sollevando due motivi di doglianza.
- Nel primo denuncia l'omessa pronuncia della Corte sulla domanda con cui ha chiesto di porre a carico della moglie il contributo al mantenimento per il figlio maggiorenne non autosufficiente a partire dal 30 agosto 2014.
- Nel secondo motivo fa presente invece di aver presentato sia al giudice di primo che di secondo grado le istanze necessarie per ottenere l'esibizione di documenti idonei a dimostrare il rifiuto della moglie a certi incarichi lavorativi. Istanze a cui la Corte d'Appello ha fornito una motivazione apparente, per cui non si può ritenere non provato un fatto se non è stata data la possibilità di provarlo.
Mantenimento se il marito non prova che la ex ha ottenuto un lavoro stabile
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La Cassazione con l'ordinanza n. 19020/2020 rigetta il ricorso. Per la Corte il primo motivo è infondato perché il ricorrente ha richiesto il contributo al mantenimento per il figlio convivente e non autosufficiente solo nelle note conclusive, punto sul quale non c'è stato quindi alcun contraddittorio tra le parti. Inammissibile invece la seconda censura in quanto la Corte d'Appello, al termine di una valutazione complessiva delle emergenze istruttorie, ha ritenuto non provata la sopravvenuta stabilità economica della moglie addotta dal marito, in quanto "le dedotte occasioni di lavoro non avevano questa caratteristica, sia per la collocazione geografica che per il carattere episodico."
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Vedi allegato• Foto: 123rf.com