La Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. n. 42399/2006) ha stabilito che anche se il servizio di leva è stato abolito, di fatto, rifiutare il servizio militare resta "un disvalore sociale". I Giudici del Palazzaccio hanno precisato che le "modifiche normative in tema di leva obbligatoria, seppur certamente significative, non hanno comportato la totale abolizione del servizio di leva obbligatoria ma solo limitato la sua operatività a situazioni specifiche e a casi eccezionali riferiti anche al tempo di pace (quali, lo stato di guerra o di grave crisi internazionale, ovvero insufficienza di personale di servizio e impossibilità di colmare le vacanze in organico mediante il richiamo in servizio di personale militare volontario cessato da non più di 5 anni)". I Giudici della Corte inoltre hanno evidenziato che da un lato, "le introdotte modifiche non abbiano inciso sull'esistenza del servizio militare obbligatorio (che permane negli ambiti sopra indicati), ma abbiano riguardato le disposizioni relative alle modalità di prestazione del servizio militare, oggi articolato prevalentemente su base professionale e volontaria ma anche su base obbligatoria in presenza di determinati presupposti o condizioni; dall'altro lato, come la consistenza delle modifiche abbia comportato un ridefinizione della norma incriminatrice (in particolare della sfera dei destinatari degli obblighi e delle sanzioni), con effetto parzialmente abrogativo di tutti quei fatti che non siano riconducibili alla stessa come oggi ridisegnata".
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