La tutela INAIL per patologie psichiche correlate all'attività professionale ed il danno differenziale

Malattie professionali

[Torna su]

Le patologie psichiatriche rientrano, del pari di quelle fisiche che derivano da un evento traumatico acuto, tra quelle che possono originarsi dallo svolgimento dell'attività lavorativa, nel suo senso più ampio.

Secondo la nota sentenza della Corte Costituzionale n. 179/1988 sono, infatti, da considerarsi malattie professionali non solo quelle elencate nelle apposite tabelle di legge, ma anche tutte le altre di cui sia dimostrata la causa lavorativa.

Onere probatorio

[Torna su]

Per le cosiddette malattie tabellate, l'origine professionale è desunta per legge, pertanto l'onere probatorio non poggia sul lavoratore ma, semmai, graverà sull'Istituto (INAIL) fornire la prova contraria.

Discorso diverso, invece, per le malattie non tabellate, tra cui appunto ricadono quelle psichiche, patologie causate da stress e disagio lavorativo, ivi compresi i casi di mobbing.

Indagine ispettiva

[Torna su]

A seguito della denuncia di malattia si avvia l'iter volto al riconoscimento diagnostico della stessa, il che prevede un'approfondita visita medico - legale che deve indagare al fine di ottenere una precisa anamnesi patologica e lavorativa; l'indagine ispettiva che così viene svolta deve, infatti, necessariamente valutare tutti i fattori di rischio, legati all'ambiente lavorativo, andando al contempo a ricercare risposte nell'intera storia lavorativa e non dell'assicurato.

La natura professionale della malattia diagnosticata dovrà essere riconosciuta tutte le volte in cui venga accertato - svolta l'indagine ispettiva di cui sopra - il nesso causa/effetto tra il rischio lavoro correlato e la malattia medesima.

Tale paradigma non muta nel caso in cui concorrano patologie, anche pregresse, del lavoratore, posto che l'elemento di per sé non vale a sconvolgere il nesso eziologico.

Principali patologie psichiatriche correlate al rischio lavoro

[Torna su]

Nell'ambito lavorativo il danno psichico può avere varie derivazioni, può essere associato ad eventi in cui il soggetto, ad esempio, abbia subito gravi traumi di natura fisica; oppure quando il soggetto abbia assistito - con un ruolo passivo negativo - ad eventi con un forte impatto traumatico in cui possono essere coinvolti altri soggetti (non necessariamente soggetti attivi dal punto di vista lavorativo, ma anche semplici fruitori dei servizi offerti).

Le principali sindromi correlate ad eventi lavorativi hanno un denominatore comune che si può individuare nello stress che, soprattutto se cronicizzato, può senz'altro incidere negativamente nel ruolo lavorativo, fino al punto da causare al soggetto/lavoratore vere e proprie patologie. Esso può nascere ed alimentarsi da una serie indefinita di situazioni che possono, a loro volta, manifestarsi all'interno dell'ambito lavorativo: la nocività dell'ambiente, la dequalificazione delle mansioni e dei compiti svolti, i ritmi di lavoro, la costrittività organizzativa, la comunicazione mancante, viziata o deficitaria, il senso di inadeguatezza per la situazione che si sta vivendo, il mobbing.

Le principali malattie psichiatriche che vengono solitamente ricollegate ad eventi lavorativi si possono così individuare: disturbi dell'adattamento, disturbo acuto da stress, disturbo post traumatico da stress.
L'accertamento medico - legale Inail dovrà indagare sia gli aspetti prettamente legati alla vita lavorativa, come anche quelli afferenti alla vita personale del lavoratore/assicurato, compresa l'esistenza di un disturbo psichico preesistente al trauma che, contrariamente a quanto si possa più facilmente pensare, non è affatto in contraddizione con la formulazione di una diagnosi correlata ad eventi lavorativi.

Accade spesso che si verifichi non solo una coesistenza paritetica, ma che addirittura i due disturbi si alimentino l'un l'altro senza soluzione di continuità.

La quantificazione indennitaria Inail ed il danno differenziale

[Torna su]

Una volta eseguita l'anamnesi va valutata la patologia che, se legata ad un rischio tutelato e se esistente il nesso di causa, ne andrà quantificata l'incidenza come danno, mediante un'indicazione percentuale del medesimo, variabile a seconda che si tratti di forme lievi/moderate ovvero severe.

Anche in questo caso, come in tutti quelli di infortunio sul lavoro e/o malattia professionale, al di là dell'aspetto squisitamente indennitario che ci viene dalle tabelle applicate dall'Inail, sarà sempre possibile la valutazione del cosiddetto "danno differenziale", vale a dire la valutazione secondo i parametri civilistici del danno complessivamente occorso al lavoratore - assicurato.

A questo proposito, si ricordi che a differenza dell'indennizzo di natura pubblicistica che risponde ad esigenze diverse di carattere sociale (che si sostanziano nel garantire mezzi adeguati al lavoratore che si trovi in una situazione di svantaggio a causa dell'infortunio subito e/o della malattia sviluppatasi), il risarcimento in sede civile va a ristorare in maniera più esaustiva tutte le componenti di danno che si sono originate a causa dell'evento dannoso (nel caso di specie infortunio o malattia professionale).

A titolo esemplificativo e ribadendo che ogni caso necessita di studio specifico ed approfondito, il risarcimento da danno differenziale comprende: il danno biologico permanente e morale inferiore al 6% (posto che la tabella INAIL comincia ad operare da questa percentuale in poi, con una sorte di franchigia); il danno biologico temporaneo, il danno morale ed, infine, la componente soggettiva del danno biologico compreso tra il 6% ed il 100%.


Avv. Alessandra Donatello

avvocato

mediatore civile e commerciale


Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: