Per il Palazzaccio, il gioco delle tre carte senza un'organizzazione e svolto in via occasionale, stante la sua aleatorietà e l'assenza di artifizi e raggiri non è reato

Commette reato chi esercita o organizza scommesse senza autorizzazione

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Il gioco delle tre carte è di nuovo oggetto di attenzione da parte della della Cassazione, che con la sentenza n. 26321/2020 (sotto allegata) chiarisce che questo intrattenimento può integrare al limite il reato di truffa solo se viene truccato. In caso contrario l'aleatorietà preponderante e l'assenza di artifizi e raggiri impediscono di ritenere integrato il reato di esercizio e organizzazione abusiva di scommesse su giochi di abilità o esercizio di giochi d'azzardo. Gli Ermellini si esprimono in questo senso perché, in primo grado il Tribunale dichiara la penale responsabilità di tre imputati per il reato contravvenzionale contemplato dall'art. 4. comma 1 della legge n. 401/1989, in quanto in concorso tra loro hanno esercitato e organizzato, senza la prevista autorizzazione, attività pubblica di scommessa su giochi di abilità. Decisione a cui è seguita la condanna di due imputati all'ammenda di 300 euro e del terzo alla pena dell'ammenda di 450,00 stante la concessione delle attenuanti generiche solo ai primi due.

Il gioco delle tre campanelle non è disciplinato dai monopoli per cui non c'è reato

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I tre imputati però ricorrono congiuntamente in Cassazione stante l'illegittimità della sentenza impugnata per violazione delle legge che contempla il reato loro contestato. La disposizione che si assume violata infatti vieta a chi non è titolare di apposita concessione governativa, di esercitare e raccogliere scommesse su qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle Dogane o dei monopoli. Ora, siccome i tre hanno partecipato alla realizzazione di scommesse relativamente al gioco delle tre campanelle, che non è disciplinato dall'Agenzia dei monopoli, agli stessi non può essere attribuito alcun reato.

Il gioco delle tre carte integra reato solo se il gioco viene truccato

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Gli Ermellini, con la sentenza n. 26321/2020 accolgono il ricorso degli imputati perché fondato.

L'art. 4 comma 1 della legge n. 401/1989 sanziona infatti penalmente chi esercita in modo abusivo l'organizzazione di scommesse pubbliche su competizioni di persone, animali o giochi di abilità. Appare quindi evidente che la condotta dei tre imputati esula da detta fattispecie in quanto privi di ogni "organizzazione", in un banchetto posto all'interno di un autodromo, hanno esercitato il gioco delle tre carte. In particolare uno di loro era al banchetto e spostava le carte, mentre gli altri due, facendo finta di aver vinto, tentavano di allettare i passanti a giocare. L'attività dei soggetti quindi non è punibile, stante l'occasionalità e sporadicità della stessa e l'assenza di organizzazione che presuppone mezzi e persone.

La Corte ricorda comunque di essersi già espressa in passato sul gioco delle tre carte e ogni volta ne ha escluso la natura di illecito "avendo osservato come lo stesso possa, ricorrendone le condizioni, integrare gli estremi della contravvenzione prevista e punita dall'art. 718 c.p., ma solo in quanto la possibilità per chi vi partecipi di vincere o di perdere, premessa la natura patrimoniale della "posta" messa in gioco, sia, in maniera ampiamente preponderante se non esclusiva, dipendente dalla sorte e non dalla capacità dei giocatori." Aleatorietà preponderante dell'esito che, nel gioco delle tre carte, è da escludere quando la vincita o la perdita dipendono dalla maggiore o minore abilità del gestore o scommettitore.

In altre occasioni invece la condotta non è stata neppure ritenuta in grado di integrare il reato di truffa perché non è tale il comportamento di chi sollecita "nell'ignaro scommettitore la volontà di giuocare, attraverso la prospettazione di un facile guadagno dovuto alla sua abilità." Alla luce delle suesposte considerazioni il gioco delle tre carte pertanto, nel caso di specie, non integra alcun reato.

Leggi anche Cassazione: non è reato il gioco delle tre carte

Scarica pdf Cassazione n. 26321/2020

Foto: 123rf.com
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