- Aumento pensione invalidità: i chiarimenti INPS
- Pensioni di invalidità: cos'è cambiato
- Pensione di inabilità e maggiorazione economica: a chi spetta
- Domanda e decorrenza beneficio
Aumento pensione invalidità: i chiarimenti INPS
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La maggiorazione economica delle pensioni riconosciute agli invalidi civili totali, ciechi assoluti e sordi titolari di pensione di inabilità, tale da garantire un reddito complessivo pari, per il 2020, a 651,51 euro per tredici mensilità, spetterà a tutti i titolari di pensione di inabilità in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge che hanno compiuto 18 anni. L'incremento al milione decorre da agosto e richiede apposita istanza.
- Pensioni di invalidità: arriva l'aumento a partire dai 18 anni
Con la Circolare Inps n. 107/2020 (qui sotto allegata) sono giunti gli attesi chiarimenti in tema di pensione di invalidità che si sono resi necessari a seguito delle modifiche recate all'art. 38, comma 4, della legge 448/2001 dall'articolo 15 del decreto-legge 104/2020 (c.d. Decreto Agosto).
Pensioni di invalidità: cos'è cambiato
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Recependo la sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020, il Decreto Agosto ha esteso ai soggetti invalidi civili totali o sordi o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'art. 2 della legge 222/1984, di età compresa tra i 18 e i 60 anni, i benefici di cui all'articolo 38 cit., finora spettanti ai soli soggetti con più di sessanta anni di età.
Nella sua versione precedente alla pronuncia di illegittimità costituzionale, dunque, la norma riconosceva un incremento del trattamento pensionistico fino a 516,46 euro al mese per tredici mensilità (c.d. "incremento al milione") ai titolari di pensione di inabilità (invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi) o di pensione di inabilità di cui alla legge n. 222/1984, non prima del compimento del sessantesimo anno di età.
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La Corte Costituzionale ha bollato il requisito anagrafico di sessanta anni come irragionevole e discriminatorio perché il soggetto totalmente invalido, pur se di età inferiore ai sessanta anni, si trova in una situazione che non è certo meritevole di minor tutela rispetto a quella in cui si troverebbe al compimento del sessantesimo anno di età.
In applicazione di tale pronuncia, il D.L. 104/2020 ha previsto a che: "Con effetto dal 20 luglio 2020 all'articolo 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, le parole "di età pari o superiore a sessanta anni" sono sostituite dalle seguenti: "di età superiore a diciotto anni".
Pensione di inabilità e maggiorazione economica: a chi spetta
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Fornendo chiarimenti a seguito della definitiva conversione in legge del D.L. Agosto, l'INPS rende noto che, a decorrere dal 20 luglio 2020, agli invalidi civili totali, ciechi assoluti e sordi titolari di pensione di inabilità è riconosciuta d'ufficio una maggiorazione economica tale da garantire un reddito complessivo pari, per il 2020, a 651,51 euro per tredici mensilità.
Il diritto alla maggiorazione è riconosciuto a tutti i titolari di pensione di inabilità, in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, che hanno compiuto 18 anni.
Requisiti reddituali
Nel dettaglio, per avere diritto al beneficio, l'INPS rammenta la necessità di rispettare i seguenti requisiti reddituali (importi 2020):
- il beneficiario non coniugato deve possedere redditi propri non superiori a 8.469,63 euro (pari all'importo massimo moltiplicato per tredici mensilità);
- il beneficiario coniugato (non effettivamente e legalmente separato) deve possedere, invece, redditi propri di importo non superiore a 8.469,63 euro e redditi cumulati con quello del coniuge di importo annuo non superiore a 14.447,42 euro.
Se entrambi i coniugi hanno diritto all'incremento, questo concorre al calcolo reddituale. Pertanto, nel caso in cui l'attribuzione del beneficio a uno dei due comporti il raggiungimento del limite di reddito cumulato, nulla è dovuto all'altro coniuge. Se invece il limite non viene raggiunto, l'importo dell'aumento da corrispondere a un coniuge deve tener conto del reddito cumulato comprensivo dell'aumento già riconosciuto all'altro.
Quali redditi concorrono?
Ai fini della valutazione del requisito reddituale concorrono i redditi di qualsiasi natura, ossia i redditi assoggettabili ad IRPEF, sia a tassazione corrente che a tassazione separata, i redditi tassati alla fonte, i redditi esenti da IRPEF, sia del titolare che del coniuge.
Al contrario non concorrono al calcolo reddituale i seguenti redditi: il reddito della casa di abitazione, le pensioni di guerra, l'indennità di accompagnamento, l'importo aggiuntivo di 300.000 lire (154,94 euro) previsto dall'art. 70, comma 7, L. n. 388/2000, i trattamenti di famiglia, l'indennizzo previsto dalla L. n. 210/1992 in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.
Domanda e decorrenza beneficio
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Agli invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi, in possesso dei requisiti previsti (età e reddito) la maggiorazione sarà riconosciuta in automatico. Invece, per i titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge n. 222/1984 (che hanno quindi versato contributi INPS) sarà necessaria apposita domanda.
Gli interessati di età inferiore ai 60 anni, ricorrendo i requisiti prescritti dalla legge, dovranno dunque presentare istanza per ottenere congiuntamente la maggiorazione e il relativo incremento, secondo le consuete modalità.
Il beneficio verrà attribuito dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, sempre che ricorrano le condizioni reddituali e il compimento dell'età stabilita dalla disposizione. La decorrenza, sottolinea l'INPS, non potrà comunque essere anteriore al 1° agosto 2020.
Per i titolari di pensione di inabilità che presentino la domanda di beneficio entro il 9 ottobre 2020, potrà essere riconosciuta la decorrenza dal 1° agosto 2020, ove espressamente richiesto.
Scarica pdf INPS Circolare n. 107/2020• Foto: 123rf.com