Vediamo in quali casi per la legge e la giurisprudenza andare in giro con il volto coperto è reato

Girare a volto coperto: cosa prevede la legge

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La legge prevede il divieto di girare con il volto coperto perché l'alterazione dell'aspetto rende difficoltosa l'identificazione del soggetto.

La prima norma di riferimento che dispone questo divieto è l'art. 85 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773), che così dispone: 1. E' vietato comparire mascherato in luogo pubblico. 2. Il contravventore è punito con l'ammenda da L. 100 a 1000. 3. E' vietato l'uso della maschera nei teatri e negli altri luoghi aperti al pubblico, tranne nelle epoche e con l'osservanza delle condizioni che possono essere stabilite dall'autorità locale di pubblica sicurezza con apposito manifesto. 4. Il contravventore e chi, invitato, non si toglie la maschera, e' punito con l'ammenda da L. 100 a 1000."

La seconda invece è l'art. 5 della legge n. 152/1975, che contiene le disposizioni a tutela dell'ordine pubblico, la quale prevede che: "1. E' vietato l'uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo. E' in ogni caso vietato l'uso predetto in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di carattere sportivo che tale uso comportino. 2. (Nei casi di cui al primo periodo del comma precedente) il contravventore è punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da 1.000 a 2.000 euro. 3. (Qualora il fatto è commesso in occasione delle manifestazioni previste dal primo comma, il contravventore è punito con l'arresto da due a tre anni e con l'ammenda da 2.000 a 6.000 euro.) 4. Per la contravvenzione di cui al presente articolo è facoltativo l'arresto in flagranza."

Dalla lettura di queste due norme emerge che il divieto del volto coperto è previsto quando un soggetto circoli o si trovi in un luogo pubblico, aperto al pubblico o partecipa a una manifestazione che si svolge in questi luoghi. L'uso del casco protettivo o di altri strumenti di protezione del volto sono ammessi solo quando è previsto per la pratica di un certo sport e nei casi in cui sussiste un giustificato motivo (pensiamo al motociclista tenuto per legge a indossare il casco).

Ora, poiché il divieto di coprire il volto viene violato non solo quando si utilizza un casco protettivo, una maschera o si usa qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, vediamo in quali casi la giurisprudenza ha ritenuto di dover punire questa condotta e quali sono i mezzi per nascondere il volto che possono creare problemi.

Caschi durante manifestazioni pubbliche

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Il primo caso che merita di essere analizzato è quello di cui si è occupata di recente la Cassazione con la sentenza n. 26476/2020, che ha respinto tutti i motivi del ricorso del difensore di alcuni imputati, membri di Casa Pound, condannati per aver commesso il reato di cui all'art. 5 della legge n. 152/1975, per aver indossato caschi protettivi nel corso di una manifestazione pubblica. Nel caso di specie i soggetti agenti sono stati imputati del reato di cui agli artt. 110 c.p e 5 della legge n. 152/1975 perché nel corso di una manifestazione politica hanno indossato caschi protettivi o comunque mezzi finalizzati a rendere più difficile il loro riconoscimento.

Copertura del volto durante una partita di calcio

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La sentenza n. 14371/2020 della Cassazione è molto interessante perché precisa che, chi durante una manifestazione sportiva, mentre lancia petardi, si copre il viso con il cappuccio della felpa e la sciarpa, per impedire il proprio riconoscimento da parte delle Forze dell'ordine integra la condotta illecita di cui all'art. 5 della legge n. 152/1975. Non rileva che il soggetto fosse già noto alle Forze dell'ordine. Come precisano gli Ermellini "E' pacifico, infatti, sia che il gesto compiuto rendeva più difficile il riconoscimento del soggetto sia che il travisamento era stato compiuto proprio poco prima del lancio di fumogeni e petardi: è stato dunque accertato che l'imputato aveva inteso impedire in propria identificazione come autore del lancio del materiale pirotecnico."

Divieto d'ingresso in ospedale a chi indossa burqa o niqad

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La terza sentenza si occupa di un aspetto particolare, ossia della contrapposizione tra l'esigenza di garantire l'ordine pubblico e quella di riconoscere il libero esercizio della libertà religiosa. Esigenze destinate a scontrarsi quando il volto viene coperto per rispetto delle proprie convinzioni religioni.

Tutto ha inizio in questo caso perché una delibera regionale aveva disposto il divieto ingresso all'interno delle strutture ospedaliere di tutti i soggetti con il volto coperto, comprese le donne con burqa e niqad. Le conclusioni a cui è giunta la Corte di Appello di Milano nella sentenza del 28 ottobre 2019 sono le seguenti "Non può certamente essere attribuito alla delibera in questione un carattere discriminatorio, anzitutto per la sua genericità e per avere correttamente messo in relazione la impossibilità di identificare una persona, in quanto con volto coperto, in determinati luoghi pubblici con problemi di ordine pubblico e sicurezza (che i gravissimi attentati in luoghi pubblici avevano reso ancor più evidenti, destando vivo allarme sociale), senza che vi sia stata alcuna violazione di riserva di legge, avendo la delibera richiamato espressamente la legge 152/75 (c.d. legge Reale) … La Corte condivide pertanto l'impostazione del Tribunale che ha valutato come proporzionato e ragionevole lo "svantaggio" imposto dal cartello alle donne che indossano il velo integrale per motivi religiosi, in quanto limitato nel tempo e circoscritto nel luogo SSR e giustificato da ragioni di pubblica sicurezza."


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