- L'obbligo di proteggere il fideiussore
- Il garante va informato del peggioramento delle condizioni economiche
- Principio di correttezza e buona fede e art. 1956 c.c.
- Riflessi sull'onere della prova
- Obbligo di informazione e procedure di sovraindebitamento
L'obbligo di proteggere il fideiussore
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Un'importante ordinanza di qualche tempo fa della Corte di cassazione ha dichiarato che il creditore, a pena di liberazione del fideiudente, ha l'obbligo di proteggere l'interesse del fideiussore per un'obbligazione futura a vedere conservata la garanzia patrimoniale del debitore.
Si tratta del provvedimento n. 32774/2019 qui sotto allegato, che ha avuto origine dalla seguente vicenda.
Nel 2004 un Istituto Bancario riconosceva, dietro garanzia, delle linee di credito a una società che tuttavia, nel 2007, falliva. Al momento del rilascio delle fideiussioni (fideiussione fino a concorrenza di €210.00,00), il conto corrente societario mostrava un attivo pari a €4.000,00, mentre subito dopo la sottoscrizione la società evidenziava una forte esposizione debitoria che non veniva mai più ripianata fino al fallimento.
I fideiussori non erano anche soci della società e la banca aveva concesso, alla società garantita, maggior credito senza renderli in alcun modo edotti.
Il garante va informato del peggioramento delle condizioni economiche
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Come si legge nel provvedimento della Corte: "Obbligo precipuo del garantito verso il garante, soprattutto se riferito a un rapporto continuativo di concessione di credito affidato alla professionalità del garantito, è di comunicare al suo garante l'avvenuto mutamento in peius della consistenza patrimoniale generica del debitore, qualora si determini a non recedere dal rapporto.
Ed invero, l'ipotesi contemplata dalla norma di cui all'art. 1956 c.c. - con la quale si dispone che il creditore che, senza speciale autorizzazione del fideiussore per un'obbligazione futura, abbia concesso credito al terzo pur sapendo che le condizioni patrimoniali di costui sono frattanto significativamente peggiorate, perde la garanzia concessa - vale per ogni situazione in cui si manifesta un significativo peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore rispetto a quelle conosciute al momento dell'apertura del rapporto per cui viene concessa la garanzia fideiussoria, tali da mettere a repentaglio la solvibilità del debitore medesimo."Il creditore, d'altronde, dispone di strumenti di autotutela che gli consentono di porre immediatamente termine al rapporto continuativo, impedendo al debitore ulteriori atti di utilizzazione del credito che aggraverebbero la sua esposizione debitoria e questi, se non vuole perdere il beneficio ottenuto dal garante, è obbligato a informarlo.
Principio di correttezza e buona fede e art. 1956 c.c.
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L'ordinanza della Cassazione fa inoltre riferimento al principio di correttezza e buona fede incorporato nell'art. 1956 c.c. che, secondo la Relazione ministeriale al Codice Civile, "richiama nella sfera del creditore la considerazione dell'interesse del debitore e nella sfera del debitore il giusto riguardo all'interesse del creditore" ed aggiunge che tale principio : "va inteso in senso oggettivo, in quanto enuncia un dovere di solidarietà, fondato sull'art. 2 Cost., che, operando in senso reciproco, esplica la sua rilevanza nell'imporre a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge."
Si legge ancora: "nella fideiussione per obbligazione futura, l'onere del creditore, di richiedere l'autorizzazione del fideiussore prima di far credito al terzo, le cui condizioni patrimoniali siano peggiorate dopo la stipulazione del contratto di garanzia, assolve precipuamente alla finalità di consentire al fideiussore di sottrarsi, negando l'autorizzazione, all'adempimento di un'obbligazione divenuta, senza sua colpa, più gravosa. Dalla violazione di tale regola di comportamento di buona fede discende pertanto non solo la liberazione del fideiussore, come previsto dall'art. 1956 c.c., ma anche, ove provato, un danno risarcibile, e tale rilievo costituisce un ulteriore elemento per considerare la rilevanza dell'obbligo di "protezione" cui è tenuto il creditore, che non si esaurisce al tempo del rilascio della fideiussione, ma permane per tutto il tempo della sua vigenza."
Riflessi sull'onere della prova
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La Cassazione, inoltre, si spinge oltre affermando che, in tema di riparto degli oneri probatori, "l'obbligo del creditore di proteggere l'interesse del fideiussore per un'obbligazione futura a vedere conservata la garanzia patrimoniale del debitore costituisce un'obbligazione cui è tenuto il creditore ex art. 1956 c.c., a pena di liberazione del fideiubente dalla garanzia prestata, e pertanto sul creditore che abbia consapevolmente concesso credito in una situazione di obiettivo peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore, senza avere acquisito una specifica autorizzazione del fideiubente, grava l'onere probatorio circa il suo esatto adempimento, secondo il criterio di diligenza valutata in rapporto all'homo eiusdem condicionis et professionis".
Obbligo di informazione e procedure di sovraindebitamento
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In sostanza la Cassazione ribadisce un principio di diritto: l'istituto Bancario, prima di concedere un maggior credito alla società garantita, deve informare il fideiussore del peggioramento della capacità economica della società stessa o, in caso contrario, perderà la sua garanzia.
Questo principio è applicabile anche nelle procedure di sovraindebitamento, se si considera che molti consumatori sovraindebitati, sono in una situazione di crisi e di squilibrio tra obbligazioni assunte e patrimonio disponibile, proprio a causa di fideiussioni rilasciate a delle società poi fallite.
Scarica pdf ordinanza Cassazione n. 32774/2019Esperta di diritto amministrativo, bancario e gestione della crisi d'impresa (sovraindebitamento). Iscritta anche nell'albo del Ministero della Giustizia nel registro dei gestori della crisi del sovraindebitamento.
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