"Nel caso di lesioni personali cui sia seguito il decesso della vittima la colpa dei medici, anche se grave, non può ritenersi causa autonoma ed indipendente rispetto al comportamento dell'agente perchè questi provocando tale evento (le lesioni) ha reso necessario l'intervento dei sanitari, la cui imperizia o negligenza non costituisce un fatto imprevedibile ed atipico, ma un'ipotesi che si inserisce nello sviluppo della serie causale". E' quanto hanno di recente affermato i Giudici della Suprema Corte (Sent. 41943/ 2006) precisando che "mentre è possibile escludere il nesso di causa in situazioni di colpa commissiva, nel caso di omissioni di terapie che dovevano essere applicate per impedire le complicanze, l'errore del medico non può prescindere dall'evento che ha fatto sorgere la necessità della prestazione sanitaria, per cui la catena causale resta integra". Così statuendo la Cassazione ha rigettato i ricorsi promossi dal legale rappresentante di una ditta e dal responsabile della sicurezza avverso una sentenza di condanna della Corte di Appello per omicidio colposo in danno di un proprio dipendente. Nel caso di specie, il dipendente, un autista, mentre si trovava con la propria squadra nel cantiere dove era in atto l'attività di posa di cavi elettrici in uno scavo della lunghezza di circa 400 mentri, recintato una retina sostenuta da bacchette di ferro, scendendo dal camion per fumare una sigaretta, perdeva l'equilibrio e finiva con le parti basse del corpo su uno di questi tondini che lo feriva. Ricoverato in Ospedale non gli veniva somministrata terapia antibiotica per tempo e pochi giorni dopo decedeva per gangrena.
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