- Il nuovo decreto sicurezza
- Protezione internazionale e immigrazione
- Divieto di transito delle navi nel mare territoriale
- Daspo urbano
- Oscuramento siti web per reati in materia di stupefacenti
- Particolare tenuità del fatto
- Pene più severe per chi prende parte a risse
Il nuovo decreto sicurezza
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Il decreto legge n. 130/2020 ha ricevuto il sì definitivo tra polemiche (e risse in aula) da parte del Senato il 18 dicembre 2020 con 153 voti a favore, 2 contrari e 4 astenuti nel testo già licenziato dalla Camera il 9 dicembre scorso. La nuova legge (n. 173/2020) in data 19 dicembre è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale ed è entrata in vigore il giorno successivo.
In sede referente sono state apportate alcune modifiche rispetto al testo originario, che prevede nuove misure per la sicurezza delle città, l'immigrazione e la protezione internazionale; introduce modifiche al codice penale e prevede misure che si pongono l'obiettivo d'impedire l'uso distorto del web.
Altre novità riguardano il divieto di accesso, in determinate circostanze, agli esercizi pubblici e ai locali adibiti all'intrattenimento pubblico e altre ancora puniscono più severamente chi partecipa alle risse se qualcuno riporta lesioni. Queste ultime sono state fortemente volute dalla Ministra Lamorgese e dal Ministro Bonafede e sono già state soprannominate "norma Willy" in memoria del giovane ucciso all'esterno di una discoteca.
Vediamo che cosa prevede il testo nella sua formulazione attuale.
Protezione internazionale e immigrazione
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Scendendo nel dettaglio, le principali previsioni in materia di protezione internazionale prevedono nuovi divieti di espulsione, respingimento o estradizione nei casi in cui lo straniero corra il rischio di essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti, se sussistono gli obblighi di cui all'art. 5 comma 6, se esiste il rischio che venga violato il diritto al rispetto della sua vita, di quella familiare o della sua salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati firmata a Ginevra il 28 luglio 951. In questi casi è previsto il rilascio allo straniero di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Agli studenti delle filiazioni in Italia di università e istituti superiori d'insegnamento a livello universitario (art. 2 legge n. 4/1999) se il soggiorno in Italia non supera i 150 giorni, si applica la disciplina contenuta nella legge n. 68/2007 che regolamenta i soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, ragioni di affari, turismo e studio.
Il decreto introduce la possibilità di convertire in permessi di soggiorno per motivi di lavoro i seguenti permessi di soggiorno: "protezione speciale, calamità, residenza elettiva, acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide (tranne i casi in cui lo straniero era precedentemente in possesso di un permesso per richiesta di asilo) attività sportiva, lavoro di tipo artistico, motivi religiosi, assistenza ai minori e cure mediche."
Modificata la procedura di esame delle domande di protezione internazionale, la fase decisionale e quella che riguarda le procedure d'impugnazione, attraverso alcune modifiche al dlgs n. 25/2008.
Viene riformato il sistema di accoglienza dei richiedenti asilo e dei rifugiati attraverso la creazione del "Sistema di accoglienza e integrazione", che verrà articolato in due livelli di prestazioni: il primo per i richiedenti protezione internazionale, il secondo per chi ne è già titolare, con servizi ulteriori creati appositamente per favorire l'integrazione.
Nei centri di accoglienza Governativi e nelle strutture temporanee "devono essere assicurati adeguati standard igienico-sanitari, abitativi e di sicurezza nonché idonee misure di prevenzione, controllo e vigilanza relativamente alla partecipazione o alla propaganda attiva a favore di organizzazioni terroristiche internazionali."
Divieto di transito delle navi nel mare territoriale
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D'ora in poi, se sussisteranno ragioni di ordine e sicurezza pubblica o di violazione delle norme sul traffico dei migranti, il provvedimento con cui si verrà disposto il divieto di transito nelle acque territoriale dovrà essere adottato su proposta del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della difesa e con quello delle infrastrutture, dopo aver informato il Presidente del Consiglio.
La disciplina del divieto non si applica nei casi di soccorso, se viene effettuata la comunicazione al centro di coordinamento e allo Stato di bandiera e se vengono rispettate le indicazioni delle autorità competenti per la ricerca e il soccorso in mare emesse in base agli obblighi che derivano dalle convenzioni internazionali in materia di diritto del mare, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e delle norme nazionali, internazionali ed europee in materia di diritto di asilo.
La violazione del divieto di transito delle navi nel mare territoriale verrà punita con la reclusione fino a due anni e con una multa da 10.000 a 50.000 euro. Eliminate invece le sanzioni amministrative.
Cancellate definitivamente le multe nei confronti delle ONG e stop alla confisca delle navi a condizione che le autorità italiane vengano informate di ogni intervento di salvataggio.
Introdotta in sede di modifica la possibilità di assegnare i beni sequestrati durante le operazioni di contrasto all'immigrazione clandestina anche agli enti del Terzo settore.
Daspo urbano
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In materia di sicurezza pubblica, il decreto vuole rendere più efficace il Daspo Urbano. Così, al Questore viene data la possibilità di vietare l'accesso ai locali pubblici, agli esercizi analoghi specificamente indicati e lo stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi ai soggetti che hanno riportato denunce o condanne non definitive per gli ultimi tre anni, per vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope "per fatti commessi all'interno o nelle immediate vicinanze di scuole, plessi scolastici, sedi universitarie, locali pubblici o aperti al pubblico, ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287."
Chi viola il divieto va incontro alla pena della reclusione da sei mesi a due anni e alla multa minima di 8.000 euro fino a 20.000 euro.
Oscuramento siti web per reati in materia di stupefacenti
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Il decreto introduce misure finalizzate a contrastare un impiego malsano e distorto dei siti web, disponendo l'oscuramento di quelli che, sulla base di elementi oggettivi, si ritiene vengano utilizzati per commettere reati in materia di stupefacenti.
I fornitori di servizi di connettività che non provvederanno a impedire l'accesso ai siti segnalati, salvo che il fatto costituisca reato, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000.
Particolare tenuità del fatto
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La particolare tenuità del fatto prevista dall'articolo 131-bis del codice penale non sarà più esclusa con riferimento ai reati commessi nei confronti di tutti i pubblici ufficiali, ma solo con riferimento a quelli commessi nei confronti degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria e nel caso di oltraggio a magistrati in udienza.
Pene più severe per chi prende parte a risse
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Pene più severe per i soggetti che prendono parte alle risse. Nel caso in cui qualcuno riporti lesioni, per la sola partecipazione si rischia la reclusione minima di 6 mesi fino a 6 anni.
Previste infine le seguenti novità:
- disposizioni finalizzate a rendere più efficace l'attività del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, attraverso il conferimento di poteri preventivi sulla tortura;
- sanzioni più severe in caso di comunicazioni dei detenuti soggetti al 41-bis della legge n. 354 del 1975;
- nuovo reato che punisce chi introduce o detiene negli istituti penitenziari cellulari o altri dispositivi mobili per la comunicazione.
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