Per gli Ermellini è inammissibile il ricorso con sole due pagine di esposizione delle ragioni in fatto e diritto e formato da un collage di atti

Accertamento natura subordinata del rapporto di lavoro

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La Cassazione ribadisce nell'ordinanza n. 21309/2020 (sotto allegata) l'inammissibilità del ricorso che in solo due paginette espone le ragioni in fatto e in diritto, mentre per la ricostruzione della vicenda si affida ad un collage di atti, costringendo gli Ermellini a rileggersi tutti gli atti.

Giudizio di inammissibilità che aveva già colpito le domande avanzate dalla lavoratrice nei primi due giudizi di merito. La Corte d'Appello infatti non poteva fare altro che confermare la sentenza di primo grado, che aveva dichiarato inammissibile la domanda avanzata da una lavoratrice nei confronti della società datrice e dell'Inps finalizzata ad accertare la natura subordinata del rapporto di lavoro, poiché era intervenuta conciliazione giudiziale e condanna alle conseguenti differenze retributive.

La Corte distrettuale rilevava infatti che dall'atto di conciliazione emergeva chiaramente la rinuncia da parte della lavoratrice alle domande avanzate nei vari giudizi promossi nei confronti della società. Non risultava inoltre che la dipendente avesse sollevato profili di invalidità delle suddette rinunce, così come dovevano considerarsi transatte le domande relative ai danni derivanti da omissione contributiva e a quelle relative all'accertamento della natura subordinata del rapporto, comprese quelle che facevano riferimento al periodo compreso tra il 1985 e il giungo 1987.

Errata interpretazione dell'atto di conciliazione

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La lavoratrice però, nonostante le due dichiarazioni di inammissibilità dei giudici di primo e di secondo grado decideva di impugnare la decisione della Corte d'Appello in Cassazione, sollevando un unico motivo, con il quale contestava l'interpretazione dell'atto di conciliazione da parte del giudice del gravame. La lavoratrice chiariva che l'atto indicava chiaramente l'arco temporale compreso tra il luglio del 1987 e il luglio del 1990, non potendosi intendere inclusi tuttavia quei diritti di cui le parti non avevano effettiva consapevolezza.

No al ricorso patchwork con un'esposizione stringata in fatto e diritto

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La Corte di Cassazione si pronunciava sul ricorso della lavoratrice con l'ordinanza n. 21309/2020 dichiarandolo inammissibile per diverse ragioni.

Prima di tutto il ricorso è stato redatto con la tecnica dell'"assemblaggio", riproducendo integralmente atti processuali e limitandosi a esporre i fatti e le ragioni a supporto del motivo del ricorso in una, due pagine. Una simile tecnica di redazione, che viola anche il principio di specificità dei motivi, è inammissibile anche perché costringe la Corte a selezionare il materiale rilevante ai fini della decisione.

Il secondo luogo il ricorso non indica la regola di interpretazione contrattuale che sarebbe stata violata dal giudice del gravame, pertanto non indica neppure le ragioni per le quali dalla regola ritenuta corretta il giudice si sarebbe discostato. In questo modo la ricorrente elude l'orientamento secondo cui "il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo, che appartiene al giudizio di fatto, ma afferisce solo alla verifica del rispetto degli articoli 1362 e seguenti cod. civ."

La Corte rileva poi che la sentenza della Corte d'Appello ha affrontato in modo logico e coerente la ricostruzione interpretativa dell'atto di conciliazione anche relativamente alle domande sul periodo di lavoro compreso tra il 1985 e il giungo 1987.

Gli Ermellini infine ritengono il ricorso inammissibile in quanto la Corte d'Appello ha rilevato che nell'atto di gravame la lavoratrice non ha eccepito alcunché in ordine alla validità delle rinunce "sotto il profilo della indisponibilità dei diritti ex art. 2133, comma 1." Non solo, nel riproporre la questione in Cassazione la ricorrente non ha indicato l'atto in cui sarebbe stata introdotta, perché il giudice l'avrebbe rigettata e per quali ragioni ella l'avrebbe riproposta in sede d'Appello, violando così "gli oneri di autosufficienza del ricorso per cassazione."

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