- Il diritto all'anonimato dopo la morte della madre biologica
- La giurisprudenza sovranazionale sul parto anonimo
- Fino a quando l'anonimato della madre si scontra con il desiderio di conoscenza del figlio?
- La posizione della Consulta
- Anonimato e conoscenza: la normativa
- La formazione della propria identità personale
- Bilanciamento tra diritti diverso in vita e dopo la morte della madre
- La prova dello status filiationis
Il diritto all'anonimato dopo la morte della madre biologica
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Con sentenza n. 19824 del 2020 (qui sotto allegata), la Corte di Cassazione torna a esprimersi sul delicato tema del diritto all'anonimato della madre biologica che abbia dato in adozione il proprio figlio e sulla estensione di siffatto diritto oltre la morte della stessa affermando che, a seguito del verificarsi di tale evento, debba intendersi prevalente il diritto del figlio a conoscere la propria ascendenza naturale, proponendo l'azione di accertamento della maternità, pur ove la madre non abbia esplicitamente revocato la propria volontà all'anonimato e fondando la stessa anche su meri elementi indiziari.
Un ragazzo divenuto maggiorenne promuove ricorso per l'accertamento giudiziale della maternità a ex art. 269 c.p.c. in quanto nato da una donna che avvalendosi del diritto all'anonimato al momento del parto non aveva reso possibile far conoscere al figlio il proprio status filiationis.
L'azione proposta solo dopo la morte della madre naturale si conclude in primo grado con il riconoscimento della maternità della donna tenuto conto degli esiti della consulenza immunogenetica, delle deposizioni testimoniali, nonché dell'esame effettuato sul testamento olografo della madre.
La decisione viene confermata in grado di appello e successivamente impugnata per Cassazione, per veder affermare la prevalenza del diritto all'anonimato della madre, anche a seguito della morte della stessa, sul diritto del figlio all'accertamento del proprio status filiations.
La Corte di Cassazione nella pronuncia in commento procede ad un'accurata ricognizione del fondamentale diritto di ciascun figlio a conoscere le proprie origini biologiche e più in generale tutte le circostanze afferenti alla propria nascita ponendosi in linea di continuità con il famoso precedente rappresentato dalla sentenza n. 15024 del 2016.
L'analisi è peraltro arricchita dagli ampi riferimenti alla legislazione, non solo nazionale, bensì anche a quella internazionale e degli altri Stati membri dell'Unione europea, dedicandosi in ultimo alla lettura che della questione giuridica in parola ha fornito la Corte EDU.
La giurisprudenza sovranazionale sul parto anonimo
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Vale a comprendere l'opinione attualmente vigente nel panorama europeo la celebre sentenza pronunciata dalla Grande Chambre nel caso Odièvre c. Francia - 13 febbraio 2002, ric.-42326/98 - la quale esprime approvazione per le previsioni legislative francesi sul delicato tema ove si garantisce il diritto della madre al parto c.d. anonimo, ossia a mantenere il riserbo sui propri dati personali. Ciò all'evidente scopo di evitare che in un momento di forte fragilità della donna quale è quello della gravidanza e del parto la stessa sia indotta ad aborti clandestini o a partorire senza la presenza di adeguate condizioni medico-sanitarie ovvero ad abbandoni dopo la nascita del figlio.
La Corte evidenzia, inoltre, un dato fondamentale caratterizzante la disciplina francese, ossia l'aver previsto la possibilità da parte del figlio di accedere a talune informazioni riguardanti la partoriente, purché non immediatamente identificativi della stessa la quale in ogni caso può revocare la propria iniziale decisione.
Sulla medesima linea interpretativa si pone una successiva pronuncia delle Corte EDU nel caso Godelli c. Italia - 25 settembe 2012, ric.-33783/09 - ove il diritto a conoscere la propria ascendenza viene collocato, attraverso un'interpretazione sistematica delle norme vigenti, nell'ambito dell'art. 8 Convenzione EDU. In altre parole, si intende con la locuzione "vita privata" anche l'aspetto relativo all'identità di ciascun individuo il quale assurge a vero e proprio diritto stante l'influenza di questo sulla capacità di sviluppo personale. Certamente, in tale ottica, non può che intendersi quale elemento caratterizzante l'identità di ciascun individuo quello afferente alla conoscenza della "verità" sull'identità dei propri genitori.
Due sentenze, quelle brevemente riproposte, che si pongono quali pietre miliari nel panorama giuridico riguardato dalle tematiche in discorso. Ma occorre evidenziare che esiste, in seno alla stessa Corte EDU, un orientamento contrario alle soluzioni prospettate e che fa prevalere il diritto all'anonimato della donna partoriente sul diritto del figlio a conoscerne l'identità. Ciò stante, pur ammettendo che la donna possa essere destinataria di richieste di modifica della volontà espressa al momento del parto, al contempo, non si ritiene ammissibile alcuna forma di coercizione di siffatta volontà in nome di alcun interesse di segno contrario, pur fosse di stampo pubblicistico.
Fino a quando l'anonimato della madre si scontra con il desiderio di conoscenza del figlio?
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E così, dunque, riprendendo le mosse dalla fondamentale sentenza n. 15024 del 2016, la Suprema Corte nella pronuncia in commento sgombra il campo da ciò che ritiene essere un equivoco interpretativo, ossia che si tratti per tutta la durata della vita delle parti di un avvicendamento tra valori di rango costituzionale antinomici, da un lato, quello della donna all'anonimato, rilevante ove la stessa necessiti di tutela al momento del parto e, dall'altro lato, quello del figlio a conoscere le proprie origini biologiche. Ed infatti, a seguire l'iter logico della Corte, l'emersione di siffatti diritti come antinomici si può avere al più nel solo momento della gestazione e del parto, ove emerge il contrasto tra il diritto alla vita del nascituro e quello alla salute, o addirittura alla vita, della madre.
Ma vi è di più, infatti, i giudici di legittimità individuano quale solo diritto fondamentale, da qui anche l'idea della mancanza di un'effettiva antinomia, quello a disvelare la propria origine, che è parte del proprio diritto all'identità, la cui tutela non può che porsi in termini assoluti per le conseguenze deteriori che si potrebbero realizzare ove l'ordinamento non ne riconoscesse specifica tutela.
D'altro canto, non è neppure rinvenibile nel nostro ordinamento - secondo i giudici di legittimità - un diritto alla riservatezza nei confronti di dati quali quelli dell'identità della madre, tanto rilevanti da poter inficiare il corretto sviluppo dell'altrui personalità.
L'anonimato è protetto in quanto strumentale al buon esito della vicenda della gravidanza, contemplando la possibilità di non far coincidere genitorialità sociale e giuridica. La volontà della madre, in origine non coercibile in quanto espressione di un diritto almeno in prima battuta assoluto, risulta successivamente remissiva al cospetto della volontà del figlio che esprima la volontà dello stesso a definire la propria identità personale. Ciò vale tanto nel caso in cui la volontà della madre permanga identica nel tempo rispetto all'invocato anonimato, quanto ove la stessa decidesse di superare la scissione anzidetta tra genitorialità sociale e giuridica, dovendosi tener conto della possibile contrarietà del figlio ad una tale diffusione di dati.
La posizione della Consulta
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La conclusione interpretativa risalente al 2016 e riproposta nella recente sentenza in commento non si discosta peraltro da quella prospettata ancor prima dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 278 del 2013, dove è chiamata ad esprimersi sulla legittimità costituzionale dell'art. 177, comma 2, d.lgs. n. 196/03, nella parte in cui nulla preveda in merito all'eventualità in cui sia promossa una richiesta di accesso ai dati da parte del figlio biologico e su come questa agisca sulla volontà di anonimato espressa dalla madre.
Ebbene, pur riconoscendo il fondamento costituzionale del diritto di anonimato della madre nella tutela del diritto alla vita e alla salute, la Consulta addita la norma in parola come diacronica, in quanto comportante una sorta di immobilizzazione della volontà materna ove non sia prevista la reversibilità della scelta effettuata al momento del parto di rendersi anonima, con definitivo e irragionevole sacrificio delle ragioni della stessa, mutevoli nel tempo, ma soprattutto della posizione del figlio, rilegato in una condizione di passività rispetto alle decisioni altrui. Per tali ragioni la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma in parola.
Condividendo gli approdi dei precedenti giurisprudenziali citati, nonché per scongiurare un "cortocircuito" nel sistema normativo in esame, la Corte di Cassazione nel 2016 esprime la propria contrarietà ad una lettura dell'art. 93, comma 2, d.lgs. n. 196/03 (rilascio di copia integrale del certificato di assistenza al parto o della cartella clinica dopo 100 anni dalla formazione del documento) che consenta l'operatività di siffatto limite temporale oltre la morte della madre. Al contrario, prosegue la Corte, sarebbe reintrodotta in modo surrettizio la immobilizzazione della volontà della madre espunta dall'intervento demolitorio della Consulta.
La Corte di Cassazione evidenzia la diacronicità caratterizzante le forme di tutela di una posizione giuridica - quella della madre - ormai, per così dire, esaurita, condannando invece il figlio biologico a permanere nell'ignoranza di una parte significativa della propria storia personale che ne condiziona l'evolversi della sua vita di relazione. In altre parole, a voler tornare sul tema del bilanciamento tra diritti antinomici, la morte della madre biologica rendendo inattuale l'interesse della stessa all'anonimato consente la piena "riespansione" del diritto fondamentale a conoscere compiutamente la verità biologica del figlio.
Questo il terreno in cui si è stagliata la sentenza in commento.
Anonimato e conoscenza: la normativa
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La Corte di Cassazione con la sentenza n. 19824 del 2020 detta la soluzione alla questione di diritto alla stessa sottoposta facendo propri i principi dalla stessa enunciati con la sentenza del 2016 e, ancor prime, nel 2013, dalla Consulta. Gli Ermellini avviano, dunque, il proprio excursus argomentativo dall'analisi normativa del sistema di riferimento. Quindi si assiste alla riproposizione delle norme tramite cui è possibile definire il contenuto del diritto all'anonimato della donna partoriente. E così, per il tramite dell'art. 30 comma 1 del D.P.R. 3 novembre 2000 si individuano sia le persone tenute ad effettuare la dichiarazione di nascita del bambino (genitori, curatore speciale, medico ed ostetrica o persona che ha assistito al parto), soggetti cui si rivolge l'obbligo di rispettare la volontà della madre di non essere nominata; ed ancora, con l'art. 93 comma 1 D. Lgs 196 del 2003 (legge sulla privacy) si prevedono i limiti entro cui possa essere rilasciato il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica contenenti i dati della madre, ossia non prima che siano decorsi cento anni dalla formazione del documento stesso. In ultimo, l'art. 28 comma 7, L. 184/1983 rende inaccessibili all'adottato le informazioni sulla propria nascita se il genitore ha manifestato la volontà di rimanere anonimo.
La formazione della propria identità personale
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Volgendo lo sguardo al diritto del figlio di accedere ai dati relativi alla propria ascendenza biologica e così, dunque, all'azione di accertamento dello stato di figlio, la Corte di Cassazione ne rileva il fondamento nel più ampio diritto alla formazione di una propria identità personale, necessaria alla persona per il corretto instaurarsi e svolgersi della propria vita di relazione e della propria personalità.
È dunque nell'art. 2 della Costituzione e nell'art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo che il diritto al riconoscimento dello status di figlio trova giustificazione costituzionale. La provenienza costituzionale dell'affermazione di tale diritto, nonché delle corrispondenti tutele consente di definire lo stesso come antagonista rispetto a quello della partoriente e dunque necessariamente soggetto ad un bilanciamento volto a ridurne o estenderne l'ambito di operatività.
La Corte di Cassazione evidenzia inoltre specifiche norme che definiscono la portata operativa delle tutele di cui è titolare il figlio, tra queste gli artt. 269 c.c. e 270 c.c. che, dedicate all'azione di accertamento giudiziale della paternità e della maternità, da un lato, ne stabiliscono l'imprescrittibilità, dall'altro lato, prevedono che la prova dello status di figlio può essere data con ogni mezzo. Come è evidente, il particolare regime probatorio, nonché l'imprescrittibilità dell'azione mettono in evidenza l'importanza attribuita dal legislatore all'istituto in parola stante la sensibilità dei diritti che ne sono sottesi.
Bilanciamento tra diritti diverso in vita e dopo la morte della madre
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Chiarito il panorama giurisprudenziale e normativo entro cui la Corte è chiamata ad esprimersi, quest'ultima nel bilanciamento tra i due diritti, entrambi di rango primario, ritiene che sia in ogni caso prevalente il diritto all'anonimato della madre, finalizzato a tutelare la vita e la salute della stessa e del nascituro. Per tale motivo, il diritto del figlio alla propria identità personale rimane "compresso" per tutta la durata della vita della madre, a meno che la stessa proceda alla revoca della propria iniziale volontà in un momento successivo al parto.
Il bilanciamento consegna un diverso esito ove si verifichi la morte della madre, momento in cui il diritto del figlio a conoscere la propria ascendenza biologica e, dunque, formare una propria identità personale acquista prevalenza, rispandendosi.
Ma occorre tener conto di un ulteriore dato, contro cui si scontra la possibilità di piena affermazione del diritto del figlio a conoscere la propria ascendenza biologica, infatti, alla morte della madre - pur vero che il diritto all'anonimato diviene secondario e trascurabile in quanto non più attuale in capo alla stessa - emergono ulteriori e diversi interessi, ossia quelli coinvolgenti gli eredi della donna alla conservazione della di lei identità sociale, in relazione al nucleo familiare costituito successivamente al parto.
Si tratta allora di comprendere come si atteggi il diritto degli eredi e/o familiari della donna al mantenimento della identità sociale della stessa rispetto a quello del figlio a conoscere la propria ascendenza naturale. È tenendo conto di tali nuovi termini dell'operazione di bilanciamento tra diritti antinomici che si esprime la Corte affermando il carattere recessivo dei diritti fatti valere dagli eredi alla riservatezza richiesta dalla donna, a sua volta coinvolgente anche la loro stessa posizione sociale, rispetto al diritto del figlio a ricostruire la propria identità personale, attraverso la conoscenza del rapporto di filiazione. In tal senso la Corte di Cassazione legittima il figlio a proporre l'azione volta all'accertamento dello status filiationis, ex art. 269 c.c., seppur prevedendo (come anche nella pronuncia n. 22838/2016), che il trattamento delle informazioni relative alle origine del figlio deve essere circondato da analoghe cautele e in modo corretto e lecito, senza cagionare danno anche non patrimoniale all'immagine, alla reputazione, e ad altri beni di primario rilievo costituzionale di eventuali terzi interessati, come discendenti e/o familiari.
La prova dello status filiationis
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Ultima chiosa effettuata dalla Corte è dedicata al regime probatorio individuato dalla legge quale presupposto della decisione sullo status filiationis. Riprendendo infatti le mosse dalla normativa codicistica citata, gli Ermellini fanno applicazione dei principi già enunciati in tema di dimostrazione della maternità biologica, per affermare che, nel caso di specie, sia il comportamento del preteso genitore che abbia trattato come figlio la persona nel cui favore si chiede la dichiarazione di paternità o maternità (cd. "tractatus"), sia la manifestazione esterna di tale rapporto nelle relazioni sociali (cd. "fama"), nonchè, infine, le risultanze di una consulenza immuno-ematologica eseguita su campioni biologici di stretti parenti (nella specie, madre e fratello) del preteso genitore che unite agli esiti delle prove testimoniali, seppur tutti elementi indiziari, in quanto valutati nella loro complessità e secondo il canone dell'id quod plerumque accidit", risultino idonei, per attendibilità e concludenza, a fornire la dimostrazione completa e rigorosa della maternità.
Avv. Silvia Cermaria
Studio Legale Cermaria
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