Intervenendo ancora una volta in materia di diritto di famiglia la cassazione (Sentenza 407 del 11/01/2007) ha chiarito che l'obbligo del mantenimento dei figli maggiorenni che non abbiano raggiunto l'autonomia economica sussiste anche nel caso in cui detti figli svolgano attività lavorativa come apprendisti.
I giudici della Corte infatti hanno rilevato che la semplice circostanza che un figlio lavori come apprendista non è un elemento idoneo a dimostrare la sua autosufficienza economica.
Sta di fatto che il rapporto di apprendistato non può essere considerato allo stesso modo di un rapporto di lavoro ordinario e ciò sotto diversi profili anche di natura retributiva.
Ne consegue che non basta affermare lesistenza di un reddito per dimostrare l'autosufficienza del figlio essendo invece necessario dare la prova che tale reddito anche in relazione alla durata del rapporto sia idoneo ad assicurare una completa indipendenza.
I giudici della Corte infatti hanno rilevato che la semplice circostanza che un figlio lavori come apprendista non è un elemento idoneo a dimostrare la sua autosufficienza economica.
Sta di fatto che il rapporto di apprendistato non può essere considerato allo stesso modo di un rapporto di lavoro ordinario e ciò sotto diversi profili anche di natura retributiva.
Ne consegue che non basta affermare lesistenza di un reddito per dimostrare l'autosufficienza del figlio essendo invece necessario dare la prova che tale reddito anche in relazione alla durata del rapporto sia idoneo ad assicurare una completa indipendenza.
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