- Il bilanciamento tra gli obblighi di assistenza familiare
- Quando è integrato il reato ex art. 570 c.p.
- La situazione economica del genitore non sempre rileva
- Niente tenuità del fatto se vi è totale disinteresse
Il bilanciamento tra gli obblighi di assistenza familiare
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La Corte di Cassazione, sez. VI Penale, con la sentenza n. 12684/2020, torna a pronunciarsi in ordine alla violazione da parte di un uomo dell'obbligo di corrispondere l'assegno mensile di mantenimento in favore della moglie e dei tre figli, nonché all'omissione del versamento di altre somme dovute, tenuto conto della grave difficoltà economica di cui l'uomo avrebbe sofferto.
In tal modo, i giudici intervengono sul delicato tema che ha ad oggetto il bilanciamento tra gli obblighi di assistenza familiare, che tanto in costanza di matrimonio che a seguito dello scioglimento dello stesso continuano a riguardare i rapporti familiari, e lo stato di impossibilità da parte del soggetto debitore di adempiere siffatte prestazioni.
La controversia cui è sottesa la prospettata questione giuridica ha origine dalla violazione dell'obbligo di assistenza familiare da parte di un uomo, a danno della ex moglie e dei figli nati dal matrimonio con quest'ultima. In particolare, l'omissione aveva ad oggetto il versamento delle somme dovute a titolo di mantenimento e la contribuzione alle spese scolastiche e sanitarie della prole.
L'uomo veniva condannato sia in primo che in secondo grado per aver commesso il delitto di cui all'art. 570, primo e secondo comma, c.p., alla pena di mesi due di reclusione ed Euro 500 di multa.
Avverso tale sentenza, l'uomo proponeva ricorso per Cassazione affidandolo a diversi motivi.
Le difese del padre
In particolare, il ricorrente rappresenta la necessità che gli obblighi di mantenimento siano valutati non nella loro natura astratta, bensì in un'ottica di capacità di essere adempiuti nel caso concreto. In tal senso, il ricorrente afferma che la Corte d'Appello non abbia adeguatamente tenuto conto dello stato di impossidenza economica in cui lo stesso versava, seppur tale circostanza emergesse nella sua evidenza dalla dichiarazione di fallimento pronunciata nei suoi confronti, dal pignoramento
eseguito sulla sua abitazione con successiva istanza di vendita ed, in ultimo, dallo stato di disoccupazione attestato dal Centro per l'impiego.L'uomo evidenzia inoltre il vizio motivazionale caratterizzante il provvedimento impugnato, definito apodittico e contraddittorio, ove non ha tenuto conto del solo parziale inadempimento degli obblighi di assistenza familiare, nonché della possibilità della famiglia d'origine della moglie di sopperire alla mancanza del versamento economico così escludendo l'esposizione in stato di bisogno dell'ex coniuge e della prole.
Il ricorrente critica altresì la sentenza in quanto non ha fatto applicazione del canone di giudizio che consente la condanna solo ove ricorra la responsabilità "oltre ogni ragionevole dubbio" (art. 533, comma 1, c.p.p.).
L'uomo evidenzia anche talune circostanze afferenti alla propria condotta quali la modalità con cui la stessa è stata posta in essere, l'entità del danno, nonché la non abitualità del comportamento, ciò al fine di far ritenere la pronuncia della Corte d'Appello viziata per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.
In ultimo, il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La posizione difensiva del ricorrente viene fermamente respinta dalla Cassazione, i cui giudici si allineano alle pronunce di primo e di secondo grado.
Quando è integrato il reato ex art. 570 c.p.
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Siffatta conclusione è prospettata a ben vedere sul presupposto che il reato di cui all'art. 570 c.p. si caratterizza per la sua natura di reato di evento, e non di mera condotta, e può ritenersi integrato qualora concorrano due presupposti: lo stato di bisogno del soggetto beneficiario e la possibilità economica di adempiere da parte della persona giuridicamente obbligata.
In virtù di siffatto presupposto argomentativo, la Cassazione evidenzia che dal ricorso presentato dall'uomo non è possibile revocare in dubbio la spettanza da parte della moglie e dei figli del mantenimento stante lo stato di bisogno in cui versano, né sostenere l'idea dell'incapacità economica del marito.
D'altra parte, prosegue la Corte, contrariamente a quanto asserito dalla difesa ricorrente, non è possibile ritenere erronea la contestazione di reato promossa nei confronti del ricorrente in ragione della mera possibilità che altri soggetti, diversi da quelli obbligati per legge, provvedano in via sostitutiva.
Ciò in quanto lo stato di bisogno dei figli minori è in re ipsa quale condizione soggettiva che li caratterizza, a fronte della quale i genitori sono obbligati a contribuire al loro mantenimento, assicurando i predetti mezzi di sussistenza. Ed infatti, la prestazione alimentare prestata da uno dei genitori in sostituzione dell'adempimento dell'altro non elide lo stato di bisogno in cui versa il soggetto passivo, ossia il figlio minore o inabile (ex multis, Sez. 6 Penale, n. 53607 del 20/11/2014 e Sez. 6 Penale, n. 14906 del 03/02/2010).
Alla medesima conclusione, la Cassazione perviene, ove a prestare i mezzi di sussistenza sia un soggetto terzo, come nel caso di specie, i genitori della donna.
Gli orientamenti giurisprudenziali
Non solo la giurisprudenza richiamata nella sentenza in esame afferma il principio enunciato, bensì concorrono alla formazione del medesimo orientamento giurisprudenziale anche altre pronunce di legittimità, ove si conferma che la minore età dei figli rappresenti un indice di presunzione dello stato di bisogno degli stessi cui consegue ex lege l'obbligo dei genitori di provvedervi in via diretta, non potendo ritenersi esonerati dall'adempimento avvenuto in via sostitutiva dell'altro genitore o del terzo (Cass. Sez. VI Penale, n.52663 del 22/11/2018). E sempre la giurisprudenza afferma che anche la condotta di inadempimento parziale dell'obbligo di corresponsione dell'assegno alimentare quando le somme versate non consentano ai beneficiari di far fronte alle loro esigenze fondamentali di vita, tra cui anche quelle inerenti alla loro educazione, integra la fattispecie delittuosa di cui all'art. 570 c.p. (Cass., Sez. VI Penale, n. 9430 del 4/3/2019).
La situazione economica del genitore non sempre rileva
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La Corte peraltro intervenendo in merito alla situazione economica del ricorrente, ha affermato che la stessa non possa essere ritenuta valida causa di esclusione della responsabilità penale, nemmeno ove si dimostri che l'uomo abbia fatto uso delle proprie risorse economiche per il mantenimento del nucleo familiare successivamente formato. Ed infatti, è proprio valorizzando tale circostanza, mediante un ragionamento a contrario, che gli Ermellini inferiscono che l'incapacità economica dell'uomo dipendesse da un suo comportamento colpevole.
La Corte prosegue negando altresì che costituisca una valida giustificazione della condotta omissiva perpetrata dall'uomo l'intervenuta sentenza dichiarativa di fallimento, evidentemente tenendo conto dell'orientamento secondo cui la stessa pur ove abbia dato luogo ad uno stato di difficoltà economica non è di per sé stessa sufficiente a far venir meno l'obbligo (v. Cass., sez. VI, 21 settembre 1994, Di Castro, in Giust. Pen., 1995, II, 387). L'irrilevanza della dichiarazione di fallimento origina, inoltre, dalla collocazione temporale dell'incapacità di far fronte ai debiti contratti, evidenziando uno stato di insolvenza risalente a ben due anni prima dell'omologa del Giudice civile.
Le circostanze indicate non fanno altro, secondo gli Ermellini, che evidenziare la correttezza della pronuncia della Corte territoriale, la cui motivazione è scevra da vizi, tra cui la manifesta illogicità. Sottolinea inoltre la Cassazione che i giudici di merito hanno tenuto conto dei principi in più occasioni enunciati dalla Suprema Corte ritendendo che l'unica definizione di incapacità economica - rilevante ai fini di escludere la responsabilità penale dell'obbligato - è quella consistente in una impossibilità di far fronte agli adempimenti sanzionati dall'art. 570 c.p., ossia che si dimostri assoluta ed espressione di una situazione persistente, oggettiva e di incolpevole indisponibilità di introiti, (ex multis, Cass., Sez. VI Penale, n. 33997 del 24/06/2015).
La condotta del ricorrente è dunque penalmente rilevante in quanto consiste nella omessa prestazione dei mezzi di sussistenza da parte di colui che aveva l'obbligo nonché la possibilità di adempiervi.
Niente tenuità del fatto se vi è totale disinteresse
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In merito alle censure mosse alla sentenza di secondo grado per la mancata applicazione dell'art. 131 - bis c.p.p., ossia al mancato riconoscimento della tenuità del fatto, la Cassazione afferma che correttamente la Corte d'Appello ha intesto valorizzare la condizione di completo disinteresse del ricorrente nei confronti del nucleo familiare privato del sostegno morale e materiale per numerosi anni.
Le medesime ragioni conducono la Suprema Corte a ritenere insindacabile la decisione della sentenza impugnata ove non fa concessione delle attenuanti generiche, peraltro conformandosi ad un consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass., Sez.VI Penale, n. 42688 del 24/9/2008).
In virtù di quanto evidenziato, appare evidente che nell'opera di bilanciamento tra interessi e posizioni giuridiche contrapposte quali sono quelle caratterizzanti il rapporto di assistenza familiare assume valore dominante il diritto della prole e del coniuge in stato di bisogno a ricevere la prestazione loro destinata, potendo al contrario prevalere l'interesse del debitore - impossibilitato ad adempiere - solo entro specifici limiti quali sono quelli chiaramente delineati dall'ormai costante e richiamato orientamento della Corte di Cassazione.
Avv. Silvia Cermaria
Studio Legale Cermaria
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