- Responsabilità lesioni colpose per omessa custodia del cane
- Per l'imputato non c'è responsabilità, visto che il cane non è il suo
- Portare a passeggio il cane prova il legame di affezione e l'obbligo di custodia
Responsabilità lesioni colpose per omessa custodia del cane
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Anche chi porta solo a spasso il cane, anche se formalmente non ne è proprietario, risponde delle lesioni da questo arrecate. Il fatto di portare ogni giorno l'animale a passeggio dimostra il rapporto di affezione con lo stesso, nei confronti del quale sussiste quindi un obbligo di custodia.
Questo quanto affermato dalla Cassazione con la sentenza n. 27876/2020 (sotto allegata), al temine di una vicenda che inizia con la condanna dell'imputato per lesioni colpose ai danni di una signora. All'imputato si contesta la violazione degli obblighi di custodia di un cane di razza Labrador, perché l'animale, nel corso di una passeggiata si avventava contro una passante, facendola cadere a terra, tanto che la stessa veniva trasportata al Pronto Soccorso e poi in Ospedale.
Per l'imputato non c'è responsabilità, visto che il cane non è il suo
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- L'imputato ricorre in Cassazione contestando in particolare con il primo motivo la manifesta illogicità della sentenza per omessa o comunque incompleta indicazione degli elementi di fatto e di diritto che hanno fatto concludere al Tribunale che il cane appartenesse alla sua famiglia e che quindi gravasse su di lui l'obbligo di custodia dell'animale.
- Con il secondo contesta la violazione dell'art. 78 c.p.c sulla costituzione della parte civile visto che la procura è stata rilasciata in calce alla querela da cui emerge solo la nomina del difensore.
- Con il terzo infine lamenta violazione di legge in quanto la persona offesa, nelle more del processo penale, ha notificato all'imputato istanza di negoziazione, a cui doveva seguire la revoca della costituzione di parte civile.
Portare a passeggio il cane prova il legame di affezione e l'obbligo di custodia
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La Cassazione però non si fa convincere dalle tesi difensive dell'imputato e dichiara il ricorso inammissibile.
Il primo motivo infatti per la Corte è del tutto infondato. Le sentenze di merito hanno entrambe motivato adeguatamente le ragioni della ritenuta responsabilità dell'imputato. Dalle prove è infatti emerso che l'uomo era di fatto proprietario del cane, visto che lo portava quotidianamente a passeggio con il guinzaglio, a dimostrazione del rapporto di affezione e di possesso esistente con lo stesso e da cui deriva l'obbligo di non lasciarlo libero e incustodito proprio per evitare che aggredisca terze persone.
Infondato anche il secondo perché "l'assenza di legittimazione all'esercizio dell'azione civile da parte del difensore per difetto di procura speciale è sanata mediante la presenza in udienza della persona offesa, che consente di ritenere la costituzione di parte civile come avvenuta personalmente."
Parimenti infondato il terzo perché "la revoca prevista per il caso in cui l'azione venga promossa anche davanti al giudice civile, trova applicazione solo quando sussiste una compiuta coincidenza fra le due domande, ed è finalizzata ad escludere la duplicazione di giudizi."
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Scarica pdf Cassazione n. 27876/2020