Pesano sulle sanzioni per Iva, Irpef e Irap non pagate al Fisco italiano la residenza fittizia nel Regno Unito e il fatto di essere un personaggio pubblico che per gli Ermellini comporta l'onere di una condotta più etica degli altri

Evasione fiscale "celebre"

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La Corte di Cassazione in data 8 ottobre ha emesso tre sentenze gemelle, di oltre 50 pagine l'una (n. 21694/2020 - sotto allegata - n. 21695/2020 e n. 21696/2020 sotto allegata) e la sentenza n. 21697/2020, incentrata su questioni relative allo scudo fiscale. Con questi provvedimenti la Corte ha accolto solo qualche motivo e rigettato la stragrande maggioranza dei restanti sollevati per contestare gli avvisi di accertamento relativi a omesse dichiarazioni Iva, Irpef e Irap. L'Agenzia delle Entrate non fa sconti ai personaggi famosi quando si tratta di tasse e nel caso specifico del cantante Tiziano Ferro ha ritenuto che "il formale trasferimento della residenza nel Regno Unito, operato nel corso del 2006 dal contribuente, fosse in realtà fittizio, sicché il medesimo era soggetto all'imposizione fiscale italiana."

Monito della Cassazione: "Chi è famoso abbia più etica"

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A sorprendere però di queste sentenze non è solo la complessità della motivazione e degli argomenti trattati, ma è il monito finale contenuto all'interno delle tre sentenze gemelle, nel punto in cui viene contestata la misura della sanzione, visto che l'importo "è stato stabilito con un aumento del 50% del minimo edittale in considerazione della personalità dell'autore della violazione."

In realtà, spiega la Cassazione "il provvedimento non ha determinato le sanzioni con un meccanismo di aumento percentuale riferito al minimo edittale, ma ne ha stabilito direttamente l'ammontare tra il minimo e il massimo (…) La concreta determinazione del quantum delle sanzioni, inoltre, ha preso in esplicita considerazione una pluralità di elementi specifici", tra i quali gli Ermellini menzionano "l'elevato livello economico e culturale del contribuente - personaggio famoso nel mondo della musica - pertanto in possesso - degli strumenti necessari per valutare la giustezza di un determinato comportamento,- il quale - essendo la sua condotta "pubblica", ha, rispetto ad altri contribuenti, maggiormente l'onere di una condotta etica".

Scarica pdf Cassazione n. 21694/2020

Foto: 123rf.com
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