La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. 2311/2007) ha stabilito che deve essere riconosciuto il cd. danno esistenziale a chi, a causa di un sinistro stradale, subisce un trauma per cui non riesce più ad avere rapporti sessuali.
Secondo la Cassazione, infatti, il diritto alla sessualità rientra tra i diritti umani inviolabili e, conseguentemente, la perdita o comunque la compromissione (anche solo psichica), della sessualità costituisce di per sé un danno esistenziale meritevole di essere risarcito.
In particolare la Corte ha ricordato che il diritto alla sessualità è tutelato dalla stessa Costituzione che lo inquadra "tra i diritti inviolabili della persona, come modus vivendi essenziale per l'espressione e lo sviluppo della persona".
Con questa decisione la Corte ha accolto il ricorso di un giovane single rimasto impotente in seguito a un incidente automobilistico a responsabilità esclusiva dell'altro conducente.
Secondo la Cassazione, infatti, il diritto alla sessualità rientra tra i diritti umani inviolabili e, conseguentemente, la perdita o comunque la compromissione (anche solo psichica), della sessualità costituisce di per sé un danno esistenziale meritevole di essere risarcito.
In particolare la Corte ha ricordato che il diritto alla sessualità è tutelato dalla stessa Costituzione che lo inquadra "tra i diritti inviolabili della persona, come modus vivendi essenziale per l'espressione e lo sviluppo della persona".
Con questa decisione la Corte ha accolto il ricorso di un giovane single rimasto impotente in seguito a un incidente automobilistico a responsabilità esclusiva dell'altro conducente.
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