Per la Cassazione il genitore provvede al mantenimento del figlio maggiorenne se non dimostra che questi ha raggiunto l'indipendenza economica o l'inerzia nel cercare e svolgere un lavoro

Mantenimento del figlio maggiorenne

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Il genitore è tenuto a provvedere al mantenimento del figlio maggiorenne a meno che non dimostri che questi ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività economica dipende da un comportamento inerte o di rifiuto ingiustificato dello stesso.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell'ordinanza n. 21752/2020 (qui sotto allegata) respingendo il ricorso di un padre che, a seguito della separazione con la ex moglie, era stato onerato del pagamento di un contributo di mantenimento nei confronti dei figli, di cui uno minorenne e uno maggiore e non autosufficiente.


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L'uomo contesta, da un lato, la circostanza che il giudice abbia fissato un contributo al mantenimento dei figli non strettamente necessario a realizzare il principio di proporzionalità di cui all'art. 337-ter, quarto comma, c.c. e, dall'altro, il mancato accoglimento della sua domanda di volta ad accertare l'insussistenza del diritto del figlio maggiorenne, di anni 27, a percepire l'assegno di mantenimento.

Quantificare l'ammontare del contributo

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In primis, gli Ermellini rammentano come, a seguito della separazione personale dei coniugi, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento dei figli debba osservarsi il principio secondo il quale ciascuno dei coniugi ha l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito.


Gli elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, sono il tenore di vita dallo sesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti (cfr. Cass. n. 17089/2013 e n. 4811/2018).

Prova dell'indipendenza economica o del comportamento inerte

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Per quanto riguarda il mantenimento del figlio maggiorenne, la Suprema Corte ribadisce come l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c., non cessa, "ipso facto", con il raggiungimento della loro maggiore età (come ora codificato dall'art. 155-quinquies c.c., comma 1), ma perdura, immutato, finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell'obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività economica dipende da un comportamento inerte o di rifiuto ingiustificato dello stesso (cfr. Cass. n. 19589/2011).

Tale valutazione, precisa il provvedimento, dovrà essere fondata su un accertamento di fatto che tenga conto dell'età, dell'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, dell'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa, nonché, in particolare, della complessiva condotta personale tenuta da parte dell'avente diritto a partire dal raggiungimento della maggiore età (cfr. Cass. n. 5088/2018).

Trattasi di evidenze non dedotte nel caso di specie in quanto il genitore obbligato al versamento del mantenimento non ha dimostrato la colpevole inerzia del figlio maggiorenne.

Scarica pdf Cassazione Civile, ordinanza n. 21752/2020

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