- Strumenti di rilevazione della velocità: sufficiente l'approvazione?
- Le procedure di omologazione e approvazione
- La giurisprudenza prevalente
- Associazione consumatori: "Parola alla Cassazione"
Strumenti di rilevazione della velocità: sufficiente l'approvazione?
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Per gli strumenti di rilevazione della velocità è necessaria, in via alternativa, l'omologazione o l'approvazione: in presenza della prima, le risultanze delle rilevazioni faranno piena prova circa il superamento dei limiti, mentre in caso di approvazione è necessario che lo strumento sia presidiato dal personale di polizia che attesti l'avvenuto superamento dei limiti di velocità come rilevato dall'apparecchiatura approvata.
È questa la conclusione a cui è giunto il Tribunale di Alessandria in una sentenza del 9 ottobre 2020 (sotto allegata) pronunciandosi sul ricorso del Comune. Oggetto dell'impugnazione è la sentenza n. 64/2019 con cui il Giudice di Pace aveva deciso, invece, di annullare la sanzione amministrativa comminata a un conducente per eccesso di velocità.
Le procedure di omologazione e approvazione
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In particolare, il giudice a quo evidenziava come l'Autovelox utilizzato per misurare la velocità non era stato debitamente omologato, come richiesto dall'art. 142 C.d.S., ma sottoposto semplicemente ad approvazione, adottata con determinazione dirigenziale dal MIT anziché dal MISE.
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E dopo aver affermato la netta distinzione tra procedura di omologazione e procedura di approvazione, concludeva nel senso che "le apparecchiature di velocità debbano essere sottoposte a procedura di omologazione disciplinata dall'art. 192 C.d.S. e che ogni diversa procedura, adottata difformemente allo schema legislativamente previsto per tale tipo di apparecchiatura, debba ritenersi illegittimo in quanto inidoneo a conferire certezza ai rilevamenti".
La pronuncia del Tribunale di Alessandria
La pronuncia del Tribunale alessandrino, che ha invece dato ragione al Comune, è destinata a far discutere in quanto si innesta all'interno di un quadro assai più ampio che ha visto centinaia di ricorsi di automobilisti sanzionati accolti proprio in virtù delle incongruenze riscontrate sui dispositivi di rilevamento della velocità installati nelle città e nelle strade di provincia.
Secondo l'interpretazione della normativa fornita dalla sentenza in commento, per quanto riguarda le apparecchiature o gli strumenti di rilevazione della velocità sarebbe "necessaria in via alternativa l'omologazione o l'approvazione, con la particolarità che in presenza dell'omologazione le risultanze delle rilevazioni fanno piena prova circa il superamento dei limiti, mentre in caso di approvazione sarà necessaria la presenza in sito di personale di polizia che attesti l'avvenuto superamento dei limiti di velocità cosi come rilevato dall'apparecchiatura approvata".
Da qui la decisione di accogliere l'istanza del Comune in quanto, nel caso in esame, l'accertamento della violazione è stato compiuto alla presenza in sito dell'operatore di polizia locale, benché l'apparecchio non sia omologato, ma solo approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
La giurisprudenza prevalente
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La sentenza in oggetto ha subito originato un fervente dibattito tra gli addetti ai lavori, non solo perchè riguarda una tematica "bollente", ovvero quella delle battaglie legali contro i "velox", ma anche perché viene ritenuta non esente da criticità. Da un lato, viene evidenziato come del "presidio degli apparati" da parte della Polizia locale non si riscontri alcuna traccia nel provvedimento impugnato.
Dall'altro, il provvedimento si pone in contrasto con diversi precedenti con cui i giudici hanno costantemente stigmatizzato l'uso promiscuo dei termini omologazione e approvazione, ritenuti in realtà identificare due procedure completamente diverse e che giungono a differenti provvedimenti conclusivi. Ed è l'omologazione la procedura che comunemente viene ritenuta, ai sensi del Codice della Strada, legittima e idonea a conferire certezza ai rilevamenti.
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In particolare, i giudici che hanno accolto i ricorsi degli automobilisti, fanno riferimento alla pronuncia n. 113/2015 della Corte Costituzionale che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 45, comma 6, del Codice della Strada nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.
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Nel chiarire come i dispositivi debbano essere omologati, la Consulta ha sottolineato che "il bilanciamento realizzato dall'art. 142 del Codice della Strada ha per oggetto, da un lato, interessi pubblici e privati estremamente rilevanti quali la sicurezza della circolazione, la garanzia dell'ordine pubblico, la preservazione dell'integrità fisica degli individui, la conservazione dei beni e, dall'altro, valori altrettanto importanti quali la certezza dei rapporti giuridici e il diritto di difesa del sanzionato". E detto bilanciamento, precisa la sentenza, "si concretizza attraverso una sorta di presunzione, fondata sull'affidabilità dell'omologazione e della taratura dell'autovelox".
Associazione consumatori: "Parola alla Cassazione"
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Il provvedimento del Tribunale di Alessandria appare dunque difforme rispetto all'orientamento prevalente e sembra ormai certo che la vicenda giungerà innanzi alla Corte di Cassazione come conferma l'avvocato Paolo Massimo Strozzi, difensore del conducente su mandato della Globoconsumatori.
"C'è poca chiarezza, perché la materia è farraginosa dal punto di vista normativo e si presta a mille interpretazioni" afferma il legale, il quale soggiunge la necessità "che questi strumenti abbiano l'omologazione, che è molto rigorosa ed è prevista dall'art. 192 del Codice di attuazione stradale".
"Sono accertamenti irripetibili - prosegue il legale - proprio come l'alcoltest. Non è giusto quindi che un apparecchio, solo perché si chiami 'telelaser', rappresenti l'unico modo per fare una sintesi interpretativa e consentire che la pubblica amministrazione li metta in strada. La Corte costituzionale ha espresso un giudizio ineludibile, per cui le apparecchiature devono essere omologate. In Cassazione cercheremo chiarezza".
"In primis faremo Cassazione contro questa sentenza - aggiunge il presidente nazionale della Globoconsumatori, Mario Gatto -. Ciò fa parte dei 10 mila ricorsi che presentiamo in Italia ogni anno con il 96% di accoglimenti. Ci sta, quindi, che qualcuno venga appellato. La cosa più importante da tener conto è la sentenza che ha dato il 'La' a tutti questi accoglimenti, del novembre 2019 da parte del giudice di pace di Milano, il quale, dopo aver accolto il ricorso, si è visto appellata la sentenza da parte del Comune".
In tal caso - conclude Gatto "il giudice ordinario il 7 ottobre scorso non se l'è sentita di giudicare e ha rinviato l'udienza addirittura all'8 febbraio 2022. Questa data così in avanti, sta probabilmente ad indicare che lo stesso tribunale milanese sia in difficoltà ad accogliere tesi simili a quella del giudice alessandrino".
Si ringrazia la Globoconsumatori Onlus per l'invio del provvedimento
Scarica pdf Tribunale di Alessandria, sentenza 9 ottobre 2020• Foto: 123rf.com