- L'ora di religione a scuola
- L'alternativa all'ora di religione va data sin dall'inizio dell'anno scolastico
- Tardare o non organizzare attività alternative all'ora di religione è discriminatorio
L'ora di religione a scuola
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Il Tar del Lazio con la sentenza n. 10273/2020 (sotto allegata) accoglie il ricorso dell'Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti e annulla la disposizione della circolare del MIUR n. 96/2012, perché consegnare in ritardo il modulo per dare la possibilità agli alunni di non frequentare l'ora di religione frustra di fatto il principio di non discriminazione, ma vediamo meglio le ragioni dell'UARR, la risposta del MIUR e la decisione finale del TAR.
L'UAAR, ossia l'Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti si rivolge al Tar del Lazio contro il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca per chiedere l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della circolare n. 96/2012 limitatamente alla parte relativa al "Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica", chiedendo che lo stesso venga consegnato all'inizio dell'anno scolastico per consentire agli alunni di effettuare la scelta delle attività alternative quando iniziano le lezioni.
L'alternativa all'ora di religione va data sin dall'inizio dell'anno scolastico
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Per l'UAAR è necessario consentire agli alunni che non si avvalgono dell'ora di religione, al pari degli alunni che compiono questa scelta, di poter svolgere fin dall'inizio dell'anno scolastico le attività alternative, che invece hanno inizio sempre con ritardo, per difficoltà organizzative e per carenza di personale, con conseguenti e diffusi inadempimenti nel predisporle. Situazione che porta alla discriminazione "tra coloro che si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica e coloro che non se ne avvalgono."
Il Ministero chiede il rigetto del ricorso, ritenendo che i ritardi nell'avvio della formazione alternativa all'ora di religione siano imputabili esclusivamente agli istituti scolastici e che le procedure previste non discriminano gli alunni per motivi religiosi.
Tardare o non organizzare attività alternative all'ora di religione è discriminatorio
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Il Tar con la sentenza n. 10273/2020 però accoglie il ricorso dell'UAAR e annulla la disposizione dalla circolare del MIUR n. 96/2012, affermando nel merito come "Se è vero che al fine di non condizionare dall'esterno la coscienza individuale nell'esercizio di una libertà religiosa sia necessaria la scissione tra scelta di non avvalersi della religione cattolica e scelta delle attività alternative, questa seconda, pur successiva alla prima, deve avvenire in tempi che garantiscano la tempestiva programmazione e l'avvio delle attività didattiche secondo quanto richiesto dai principi di ragionevolezza e buon andamento."
In effetti il Tar rileva come la consegna in ritardo del modulo, che in genere avviene a inizio ottobre, causa il ritardo dell'elaborazione e dell'avvio delle attività alternative, con offerte formative inadeguate e in alcuni casi addirittura inesistenti, con conseguente frustrazione del principio di non discriminazione. La ricorrente ha infatti dimostrato come gli insegnanti vengano affidati agli studenti che non scelgono l'ora di religione a fine novembre e che spesso questi alunni vengono mandati in biblioteca o in altri locali della scuola, senza un progetto preciso e in alcuni casi addirittura con l'obbligo di permanere nella loro classe durante l'ora che hanno scelto di non frequentare.
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Scarica sentenza Tar Lazio n. 10273/2020• Foto: 123rf.com