La Corte di cassazione ha affrontato la questione della posizione di garanzia nel settore dell'attività medica, definendone i confini e i connotati

Protezione, controllo e sorveglianza

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La sentenza numero 28316/2020 qui sotto allegata, pubblicata dai giudici di legittimità il 29 settembre, si è soffermata sulla delicata questione dell'assunzione, da parte del medico, di obblighi protettivi nei confronti del paziente, delineando un quadro di riferimento che merita un particolare approfondimento.

Innanzitutto, si segnala l'affermazione secondo la quale la posizione di garanzia del medico esplica la sua funzionalità in relazione:

  • agli obblighi di protezione, in forza dei quali il sanitario deve preservare il bene protetto da ogni rischio che ne mette a repentaglio l'integrità;
  • agli obblighi di controllo e sorveglianza, che impongono al sanitario di neutralizzare tutte le fonti di pericolo che minacciano il bene protetto.

Il ruolo protettivo del medico

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Così, per i giudici, il ruolo protettivo del medico può derivare anche da una situazione di fatto, ovverosia da un atto di determinazione volontaria che genera un dovere di intervento impeditivo dell'evento dannoso.

In sostanza, occorre superare la concezione meramente formale della posizione di garanzia assunta dal sanitario e non limitarsi, quindi, a ritenerla sussistente solo in presenza di una formale investitura.

Lo pneumologo è garante nell'intervento chirurgico

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Così esposti, i predetti principi possono sembrare complessi e astratti, ma gli stessi possono essere meglio chiariti (e può essere meglio evidenziata la loro rilevanza pratica) analizzando la vicenda alla base della pronuncia in commento.

Un medico pneumologo, avendo notato un peggioramento delle condizioni di salute di un suo paziente affetto da empiema pleurico e focolaio bronco pneumonico destro, aveva chiesto il parere dei colleghi chirurghi che, quindi, avevano eseguito una toracentesi, praticandola però sul polmone sano e cagionando così il decesso dell'uomo.

Lo pneumologo, per facilitare le manovre operatorie, aveva sorretto il paziente durante l'intervento, per fargli assumere un'idonea posizione. Così facendo, per i giudici, il medico ha assunto una posizione di garanzia nei confronti dell'assistito, sia quale pneumologo che quale partecipante all'intervento chirurgico e, per tale motivo, è stato chiamato a rispondere penalmente della morte.

Più medici titolari della posizione di garanzia

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A confutare tale conclusione non può essere addotta la circostanza che l'intervento fu praticato da altri medici, titolari di altrettante posizioni di garanzia.

La Cassazione, infatti, ha ricordato che "qualora vi siano più titolari della posizione di garanzia, ciascuno è per intero destinatario dell'obbligo di tutela finché non si sia esaurito il rapporto che ha legittimato la costituzione della singola posizione di garanzia".

Scarica pdf sentenza Cassazione numero 28316/2020
Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
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