Eliminata la norma procedurale a garanzia delle correzioni degli esami di avvocato. Il segreto (di stato) si infittisce tra i paradossi

Esami avvocati: lo "stato dell'arte"

[Torna su]

Con l'eleganza critica che contraddistingue la politica, nella Relazione sull'amministrazione della giustizia 2011 il Ministero di via Arenula aveva puntato il dito contro i commissari d'esame per l'accesso alla professione forense.

Più in particolare, scriveva il Ministero: "si evidenza [la] necessità di interventi nella materia e, permanendo l'attuale sistema, sulle commissioni esaminatrici anche con opportuni accorgimenti volti a razionalizzare ed ottimizzare la qualità dell'attività che le commissioni stesse sono chiamate a svolgere".

Da allora, nessun intervento significativo è stato attuato, se non la costante riforma dell'art. 49 della legge 247/2012, con cui lo Stato ha di fatto sancito per legge la mancanza di trasparenza dell'esame di abilitazione alla professione forense.

Il tutto con il beneplacito del Consiglio di Stato e della Corte Costituzionale, i cui collegi composti da giudici autori dei codici commentati, coordinatori e insegnanti di scuole private in preparazione alle prove scritte hanno di fatto cancellato il diritto al ricorso effettivo, contribuendo a rendere ancora più torbido un procedimento già di per sé ai limiti della legalità.

Le correzioni

[Torna su]

Dopo che i candidati consegnano le prove svolte al personale della Corte d'Appello incaricato della gestione logistica dell'esame, si apre la fase delle correzioni, divisa fondamentalmente in due sottofasi.

La prima riguarda la garanzia dell'anonimato, e consiste fondamentalmente nel riassegnare tramite rimescolamento un unico nuovo numero casuale alle buste in cui sono contenuti gli scritti. Mediante questa operazione, gli elaborati vengono dissociati dai dati anagrafici dei candidati, celati a loro volta in una busta piccola da aprire solo a correzioni ultimate per abbinare il numero riassegnato a un nome specifico.

La seconda sottofase concerne invece l'esecuzione delle correzioni. I commissari ricevono le buste grandi contenenti a loro volta le buste in cui sono presenti gli elaborati e le bustine con i dati anagrafici dei candidati. Dopo aver estratto le prove svolte, il segretario appone sulla prima pagina di ogni elaborato il numero riassegnato in fase di rimescolamento e, insieme al presidente, sigla, senza aprirle, le buste piccole contenenti i dati anagrafici del candidato, al fine di certificare che esse non siano mai state aperte in fase di correzione.

Il controllo delle correzioni sottratto alla legge

[Torna su]

Mentre, però, la prima sottofase del rimescolamento (a garanzia dello Stato) è disciplinata in dettaglio dalla legge, più in particolare dagli artt. 22 e 23 c. 1 - 3 del Regio Decreto 37/1934, la seconda (a garanzia del candidato) sfugge a qualsivoglia legittimazione legislativa.

Ciò in virtù del fatto che l'originario art. 23 c.1 del RD 37/1934 è stato riformato con legge 242/1988, che ha di fatto cancellato ogni riferimento alla fase esecutiva delle correzioni.

Detta norma sanciva che la commissione esaminatrice "verificata l'integrità dei pacchi e delle buste, procede successivamente all'apertura di ciascuna delle buste contenenti i lavori dei candidati. Il segretario appone immediatamente sulla busta aperta nonché su quella contenente il nome del candidato e sulla testata di ogni foglio del lavoro uno stesso numero d'ordine. Subito dopo la lettura di ciascun lavoro, la Commissione assegna il punto con le norme stabilite nell'art. 27".

A seguito della riforma e dell'aggiunta di tre ulteriori commi, l'art. 23 c. 1, oggi art. 23 c. 4, definisce semplicemente i tempi della correzione di tutti gli elaborati scritti e il loro eventuale prolungamento per motivi eccezionali e debitamente accertati, ma nulla dice in merito al procedimento di correzione prima dell'attribuzione del voto da parte di ciascun commissario ai sensi del successivo art. 23 c. 5.

Dm 48/2016: mancanza procedimento correzione e proroga principio trasparenza

[Torna su]

La norma disciplinante la fase esecutiva delle correzioni, in realtà, esisterebbe.

Si tratta del Decreto 25 febbraio 2016, n. 48 del Ministro della Giustizia, denominato "Regolamento recante disciplina delle modalità e delle procedure per lo svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense e per la valutazione delle prove scritte e orali".

Gli articoli 4 e 5 di detto decreto, infatti, costituiscono norme specifiche sia per la fase dell'esame volta a garantire l'anonimato, sia per la fase esecutiva delle correzioni.

Più in particolare, l'art. 5 c. 6 stabilisce che "finita la lettura e deliberato il giudizio, il segretario annota immediatamente, su ognuna delle buste piccole contenenti il cartoncino bianco e nella prima pagina di ciascun elaborato scritto, il numero progressivo [riassegnato dalla Corte d'Appello di provenienza degli elaborati] di cui all'articolo 4, comma 19. L'annotazione è sottoscritta dal presidente, da un componente della commissione e dal segretario".

Peccato, però, che nonostante il Decreto Ministeriale sia in vigore dal 22 aprile 2016, gli articoli 4 e 5 siano stati sottoposti alla stessa proroga che inficia il principio di trasparenza dell'esame e l'obbligo di motivazione del voto numerico, ossia quella stabilita dell'art. 49 della legge 247/2012, la quale rimanda all'art. 46 della stessa legge.

La base legale del DM 48/2016 è infatti l'art. 46 c. 6 della legge 247/2012, che stabilisce: "il Ministro della giustizia, sentito il CNF, disciplina con regolamento le modalità e le procedure di svolgimento dell'esame di Stato e quelle di valutazione delle prove scritte ed orali".

Ecco perché la proroga di cui all'art. 49 della legge 247/2012 investe anche l'entrata in vigore del decreto ministeriale e della procedura logistica ed esecutiva delle correzioni.

Si tratta, in realtà, di un'interpretazione avallata esplicitamente dal Ministero della Giustizia. Mentre, infatti, l'art. 4 c. 24 del DM 48/2016 stabilisce che "le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dalla sessione di esame immediatamente successiva alla scadenza del termine di cui all'articolo 49 della legge [247/212]", l'art. 5 c. 12 dello stesso decreto riporta: "le disposizioni del presente articolo si applicano con la decorrenza di cui all'articolo 4, comma 24".

Assente la base legale della procedura delle correzioni per aspiranti avvocati

[Torna su]

Stante, dunque, la riforma dell'art. 23 del RD 37/1934 e la mancata entrata in vigore dell'art. 46 l. 247/2012 e degli art. 4 e 5 del DM 48/2016, pare proprio che i commissari d'esame svolgano le correzioni degli elaborati scritti senza alcun riferimento legale.

Un'anomalia vera e propria, se si considera che la fase esecutiva delle correzioni è disciplinata e garantita legislativamente per magistrati, notai e avvocati dello Stato, rispettivamente dagli artt. 12 c. 2 RD 1860/1925, 17 c. 2 e 3 RD 1326/1914 e 24 c. 4 e 5 RD 1612/1933.

Discrezionalità assoluta del merito… e della procedura

[Torna su]

Quanto alla correzione degli elaborati scritti, il Consiglio di Stato ha dichiarato la piena discrezionalità tecnica di cui godono le commissioni esaminatrici nella valutazione del merito, così affidando alla fortuna le competenze di migliaia di candidati, come ha del resto affermato il Ministro Bonafede nel suo intervento di ottobre 2019 presso il Consiglio Nazionale Forense.

D'altro canto, però, il giudice amministrativo sembra non essersi mai occupato della discrezionalità procedurale di cui godono i commissari sotto il profilo dell'art. 23 RD 37/1934. Una discrezionalità che appare prima facie incostituzionale per lesione del principio di uguaglianza, stante il fatto che l'esecuzione delle correzioni non ha una base legale, ma è affidata alla prassi amministrativa di questa o quella commissione esaminatrice.

La vita professionale affidata al caso della teoria calmierante

[Torna su]

L'art. 46 l. 247/2012 e il disposto combinato degli artt. 4 e 5 del DM 48/2016 non sono, quindi, mai entrati in vigore, contribuendo ancor di più a blindare le correzioni delle prove scritte nella più totale segretezza di stato.

Il proliferare di norme a garanzia della trasparenza, che, in realtà, non vengono applicate, conferma un atteggiamento paradossale dello Stato in base al quale la lettera della legge finisce per coprire un vero e proprio sistema di interessi privati dedito al profitto e alla concorrenza sleale.

La mancanza di una selezione basata sul merito e sul rigore delle procedure, infatti, non fa altro che alimentare l'aleatorietà mediate cui i futuri avvocati vengono selezionati. Un'aleatorietà non fine a se stessa, ma rispondente a pericolose logiche calmieranti e di potere che mettono a rischio lo stesso stato di diritto.

Resta da capire se lo Stato vorrà invertire questa pericolosa tendenza o continuare in questa direzione, specie considerando che le procedure d'esame si trovano ormai sotto i riflettori degli organi internazionali, tra cui persino quelli per la difesa dei diritti umani.


Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: