L'art. 548 c.c. riserva solo al coniuge separato senza addebito gli stessi diritti successori del coniuge non separato. In caso di addebito può essere riconosciuto soltanto un assegno vitalizio

La riserva a favore del coniuge separato

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In ambito successorio la figura è del coniuge è una di quella cui il codice riconosce un maggior peso sia in sede di successione legittima che necessaria. Tuttavia, con la separazione vengono sospesi gli obblighi matrimoniali reciproci sebbene non venga meno lo status di coniuge. Si crea, pertanto, una situazione particolare che l'ordinamento risolve prendendo esplicitamente in considerazione la figura del coniuge separato e disciplinandone i diritti nell'ambito della successione agli articoli 585 e 548. Il primo, che si colloca nell'ambito della successione legittima, ricalca di fatto il contenuto del secondo rubricato "Riserva a favore del coniuge separato."

In particolare la disposizione in commento individua i diritti successori riservati al coniuge separato introducendo una sostanziale differenziazione tra coniuge superstite separato senza addebito (primo comma) e con addebito (secondo comma).

Il testo dell'art. 548 c.c.

La disposizione recita, infatti: "1. Il coniuge cui non è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, ai sensi del secondo comma dell'articolo 151, ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato.

2. Il coniuge cui è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ha diritto soltanto ad un assegno vitalizio se al momento dell'apertura della successione godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto. L'assegno e' commisurato alle sostanze ereditarie e alla qualità e al numero degli eredi legittimi, e non è comunque di entità superiore a quella della prestazione alimentare goduta. La medesima disposizione si applica nel caso in cui la separazione sia stata addebitata ad entrambi i coniugi".

I diritti del coniuge separato

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La separazione può essere di tipo consensuale, basata sull'accordo delle parti, o giudiziale che richiede, invece, una decisione del giudice in relazione a quelle questioni su cui i coniugi non hanno trovato un accordo. Nell'ambito della separazione giudiziale si distingue poi tra separazione con o senza addebito: questo viene eventualmente riconosciuto in capo al coniuge che abbia tenuto un comportamento tale da violare i doveri coniugali e questa circostanza abbia causato l'intollerabilità della convivenza.

Questa premessa ci serve per capire che quando l'art. 548 c.c. al primo comma parla di "coniuge cui non è stata addebita la separazione" dobbiamo intendere sia il coniuge separato consensualmente sia le ipotesi in cui la separazione giudiziale sia avvenuta senza alcun addebito o con addebito a carico del coniuge defunto.

I diritti del coniuge separato senza addebito

La posizione del coniuge separato senza addebito è di fatto equiparata a quella del coniuge non separato: non solo gli viene riconosciuta la stessa quota di legittima ma anche i medesimi diritti sull'abitazione familiare. Nello specifico, la quota di eredità riservata la coniuge separato senza addebito sarà:

· 1/2 se non concorre con nessun figlio

· 1/3 se c'è un figlio

· 1/4 se ci sono più figli

Accanto alla quota riservata, viene inoltre riconosciuto il diritto di abitazione sulla casa adibita a casa famigliare, nonché un diritto di uso suo mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni.

I diritti del coniuge separato con addebito

Per quanto riguarda, invece, il coniuge cui sia stata addebitata la separazione, i suoi diritti successori vengono sostanzialmente meno. Il secondo comma dell'art. 548 c.c. gli riconosce soltanto un assegno vitalizio e in ogni caso a condizione che al momento della morte del de cuius quest'ultimo fosse tenuto al versamento degli alimenti in suo favore.

L'assegno vitalizio ha natura diversa dagli alimenti e può avere anche un diverso importo. La sua quantificazione è, infatti, determinata tenendo conto del valore dell'asse ereditario e del numero di eredi legittimi, ma non può in ogni caso essere superiore alla prestazione alimentare.

Si ritiene che la natura di questo assegno sia quella di un legato obbligatorio ex lege e non di un diritto di riserva: in sostanza il coniuge separato con addebito non acquisterebbe la qualità di erede, con tutte le conseguenze del caso, ma semplicemente quella di legatario.

Da specificare che destinatari della norma sono i coniugi separati con addebito a carico del superstite che sia stato, però, riconosciuto per effetto di una sentenza passata in giudicato. Quanto detto, inoltre, si applica anche nel caso in cui la separazione sia stata addebitata ad entrambi i coniugi.


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