- Linee guida e grado della colpa
- Natura delle linee guida
- Rapporti tra legge Gelli e decreto Balduzzi
- Grado della colpa: a cosa rileva
Linee guida e grado della colpa
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Per la Corte di cassazione, come si legge nella pronuncia numero 28314/2020 qui sotto allegata, una volta che sia stata accertata la violazione delle linee guida adeguate al caso concreto, sul versante della responsabilità penale la verifica del grado della colpa non assume rilevanza.
Natura delle linee guida
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Nella sentenza in commento, la Cassazione ha poi precisato che le linee guida rappresentano, per il giudice, dei parametri precostituiti ai quali egli, giudicando l'operato del medico, "deve tendenzialmente attenersi nel valutare l'osservanza degli obblighi di diligenza, prudenza e perizia e non veri e propri precetti cautelari vincolanti, capaci di integrare, in caso di violazione rimproverabile, ipotesi di colpa specifica, con conseguente obbligo di discostarsene nel caso in cui esse risultino inadeguate rispetto all'obiettivo della migliore cura per lo specifico caso".
Rapporti tra legge Gelli e decreto Balduzzi
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Nell'affermarlo, la Corte ha ricordato che l'articolo 3 del decreto Balduzzi (d.l. n. 158/2012), oggi abrogato, rappresenta una norma più favorevole rispetto all'articolo 590-sexies del codice penale introdotto dalla legge Gelli (n. 24/2017). Ciò sia in relazione alle condotte connotate da colpa lieve da negligenza o imprudenza, sia con riferimento alle ipotesi di errore determinato da colpa lieve che sia stato compiuto nella scelta delle linee guida che risultano adeguate al caso concreto, con tutte le conseguenze che ne derivano rispetto ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della riforma del 2017.
Grado della colpa: a cosa rileva
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In ogni caso, la verifica del grado della colpa una volta accertata la violazione delle linee guida, sebbene non rilevi sul piano della responsabilità penale, assume comune rilevanza:
- ai fini del trattamento sanzionatorio secondo i parametri di cui all'articolo 133 del codice penale;
- ai fini della determinazione delle conseguenze civilistiche di tipo risarcitorio.