"L'insidia ancorché provata, di per sé sola non risulta sufficiente a determinare un giudizio di responsabilità. A tal fine è indispensabile che sia fornita la prova ad opera di parte attrice, in corso di causa, del nesso di causalità, affinchè la situazione di pericolo non diventi una "mera occasio iuris". E' il principio del rischio specifico a determinare il contenuto dell'onere probatorio incombente sull'attrice. Ciò che difatti costituisce oggetto di prova è che il danno lamentato consista nella realizzazione del rischio specifico creato da un determinato fatto in maniera certa o quanto meno con un elevato grado di probabilità". E' quanto ha affermato il Tribunale di Pescara (Sent. n.298/05) in relazione ad una domanda di risarcimento danni promossa da una passante nei confronti della P.A., per i danni a suo dire provocati dalla caduta in un pozzetto della rete fognaria il cui tombino di protezione si era alzato in conseguenza di una precipitazione piovosa abbattutasi sul luogo e nella data del sinistro. Il Tribunale nel respingere la domanda attrice ha precisato, tra le altre cose, che "nel caso di specie poiché il fatto lesivo è stato provocato dall'assenza del tombino di sicurezza sul pozzetto della rete fognaria in seguito alla pioggia abbattutasi sul luogo del sinistro, si doveva provare, ai fini dell'accoglimento della domanda, in quanto profilo portante del thema probandum, che i danni patiti dall'attrice sono risultati la conseguenza di una culpa in vigilando del Comune convenuto, consistita, nello specifico, in un difetto di dimensionamento della strada pubblica, o meglio, in un difetto di manutenzione dell'intera rete fognaria insistente su quella via, sicuramente tale da non impedire che, in seguito a piogge di intensità per lo meno analoga a quella verificatasi il giorno del sinistro, il tombino potesse rimanere nella sede naturale, non costituendo così fonte di pericolo". (Si ringrazia l'Avv. De Rosa per avere segnalato il testo integrale della Sentenza).
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