Per la Cassazione, va assolto l'ex marito in difficoltà che non versa l'assegno di mantenimento alla ex moglie che non si trova in stato di bisogno

Violazione degli obblighi di assistenza familiare

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Con la sentenza n. 28774/2020 (sotto allegata) la Cassazione accoglie il ricorso di un imputato chiarendo che il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare non è integrato dal mancato versamento dell'assegno di mantenimento se l'avente diritto non si trova in un vero stato di bisogno e se il mancato versamento non è il frutto di una decisione volontaria, ma deriva da una situazione di reale difficoltà economica. Decisione che conclude la vicenda processuale che ha inizio quando la Corte d'Appello conferma la condanna nei confronti dell'imputato, riqualificando i fatti commessi ai sensi dell'art 570 c.p, che punisce chi viola gli obblighi di assistenza familiare.

La norma condannare infatti "Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, alla tutela legale o alla qualità di coniuge (…)."

Revoca dell'assegno di mantenimento

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L'imputato decide a questo punto di ricorrere in Cassazione, sollevando un unico motivo di ricorso con cui contesta l'attribuibilità della condotta e la sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato.

Il ricorrente fa presente che l'illecito penale a lui contestato si configura infatti solo nel caso in cui il mancato versamento dell'assegno è la manifestazione di una volontà precisa del soggetto di non voler assolvere ai doveri di assistenza, non quando tale impossibilità dipende da una reale difficoltà economica.

Il giudice di seconde cure inoltre non ha preso in considerazione il fatto che il Tribunale abbia disposto la revoca dell'assegno di mantenimento

in favore della ex moglie visto che il marito non poteva contribuire oltre. Rileva infine l'assenza di un giudizio rigoroso sull'attendibilità della moglie e l'assenza del requisito soggettivo della volontà di non voler corrispondere il mantenimento alla moglie visto che lo stesso ha dovuto rivolgersi ai familiari per poter assolvere ai suoi obblighi nei confronti del figlio minore.

Non c'è violazione degli obblighi di assistenza se l'assegno è stato revocato

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La Corte di Cassazione con la sentenza n. 28774/2020 accoglie il ricorso dell'imputato perché fondato.

La Corte d'Appello, nonostante la proclamata assenza di prove necessarie a dimostrare lo stato di bisogno della ex moglie, ha infatti comunque ritenuto erroneamente integrato il reato a causa del mancato versamento di alcune mensilità dell'assegno, come stabilite in sede di udienza presidenziale.

Obbligo di mantenimento che, precisa la Corte, presuppone la capacità contributiva del soggetto obbligato e lo stato di bisogno del beneficiario, per stabilire come modulare i rispettivi rapporti economici. Ne consegue che il reato di cui all'art 570 c.p. è integrato quando l'omesso versamento dell'assegno deriva dalla volontà di non corrisponderlo, non quando lo stesso non viene erogato a causa di difficoltà economiche, come affermato anche da recenti Cassazioni.

Evidente quindi come la sentenza della Corte d'Appello sia manchevole dal punto di vista motivazionale in quanto da un alto richiede all'imputato di provare la sua impossibilità ad adempiere, poi però non si sofferma sugli elementi probatori forniti, mancando in particolare di considerare la disposizione con cui il Tribunale ha disposto la revoca dell'assegno in favore della ex moglie poiché in capo all'obbligato non residuava una capacità contributiva ulteriore, elemento che la Corte avrebbe dovuto senza dubbio vagliare ai fini del decidere.

Leggi anche:

- Il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare

- Obblighi di assistenza familiare: quando non c'è reato

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