- La disciplina dell'aggiotaggio bancario
- Aggiotaggio bancario, significato
- La pena per l'aggiotaggio bancario
- Reato di pericolo
- Aggiotaggio bancario nel TUB
La disciplina dell'aggiotaggio bancario
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L'aggiotaggio bancario è una forma speciale dell'aggiotaggio comune. Quest'ultimo è disciplinato dall'articolo 501 del codice penale, mentre di aggiotaggio bancario (e di aggiotaggio societario) si occupa in maniera specifica l'articolo 2637 del codice civile.
Aggiotaggio bancario, significato
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L'aggiotaggio bancario si configura quando un soggetto diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici, con il fine di incidere in maniera significativa sull'affidamento riposto dal pubblico nella stabilità patrimoniale di una banca o di un gruppo bancario.
Unitamente a tale ipotesi, l'articolo 2637 c.c. punisce anche il comportamento di chi pone in essere le predette condotte con il fine di provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari che non sono quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato.
La pena per l'aggiotaggio bancario
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La pena prevista dal codice civile per il reato di aggiotaggio bancario è quella della reclusione da uno a cinque anni.
Reato di pericolo
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La fattispecie in commento deve considerarsi un reato di pericolo. Essa, infatti, si consuma se la condotta dell'agente è idonea a raggiungere l'obiettivo dallo stesso perseguito, mentre non è necessario che tale obiettivo si verifichi effettivamente.
Aggiotaggio bancario nel TUB
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Un tempo, l'aggiotaggio bancario era oggetto di una specifica previsione del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
In particolare, di tale fattispecie delittuosa si occupava l'articolo 138, il quale così disponeva:
"Chiunque divulga, in qualunque forma, notizie false, esagerate o tendenziose riguardanti banche o gruppi bancari, atte a turbare i mercati finanziari o a indurre il panico nei depositanti, o comunque a menomare la fiducia del pubblico, è punito con le pene stabilite dall'art. 501 del codice penale. Restano fermi l'art. 501 del codice penale, l'art. 2628 del codice civile e l'art. 18 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58".
Tale articolo è stato tuttavia abrogato dal decreto legislativo n. 61/2002, con la conseguenza che oggi la disciplina dell'aggiotaggio bancario è quella dettata dal codice civile.
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