Per il giudice di pace di Milano, l'omesso invio della C.A.D., unitamente al disconoscimento della copia fotostatica dell'avviso di ricevimento, determinano l'annullamento della sanzione

Omesso invio Cad e disconoscimento avviso di ricevimento

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L'omesso invio della C.A.D., unitamente al disconoscimento della copia fotostatica dell'avviso di ricevimento, determinano l'annullamento della sanzione. E' quanto emerge dalla sentenza n. 4535, depositata il 21.10.2020, il Giudice di Pace di Milano (nella persona dell'Avv. Sandra LEO) che accoglieva l'opposizione ad ingiunzione fiscale proposta dallo scrivente difensore e avente ad oggetto sanzioni amministrative per violazione del C.d.S., per un valore complessivo di quasi 900 euro.

In ossequio al principio della ragione più liquida, pur in presenza di una pluralità di motivi d'opposizione, l'organo giudicante riteneva fondato il motivo dedotto per primo, avente ad oggetto l'omessa/invalida notifica dei verbali di accertamento presupposti all'ingiunzione fiscale.

Deduce l'organo giudicante: "Nella relazione di notifica prodotta non risulta infatti allegata la raccomandata con avviso di ricevimento prevista dall'ultima parte del citato art. 140 [c.p.c.] la cui mancanza, secondo consolidato orientamento della Corte di Cassazione, costituisce causa di nullità della notificazione (Corte di Cass., SS.UU., n. 458/2005, in prosieguo, conformi: Cass. 9510/2005; n. 3895/2006; n. 11583/2009). Attesa l'indicata carenza, accompagnata dal tempestivo disconoscimento della copia fotostatica della relata sottoscritta, e non risultando aliunde la prova del ricevimento della seconda raccomandata da parte di O. F., che ha negato tale consegna, va dichiarata la nullità della notifica del verbale in questione. Di conseguenza l'opposizione de qua va accolta ed annullata l'ingiunzione di pagamento opposta, che da tale verbale è scaturita."

Tale carenza nell'originale dell'avviso di ricevimento comporta, inoltre, che non vi sia più corrispondenza tra l'originale stesso e la copia fotostatica di esso eventualmente prodotta. La P.A., nel caso di specie, si era infatti limitata a produrre in giudizio la copia fotostatica dell'avviso di ricevimento, la quale veniva tempestivamente disconosciuta, ex artt. 4 comma 3 l. 890/1982, 2719 c.c, 214 e 215 c.p.c.

Necessario l'invio della Cad

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Si conferma dunque l'orientamento secondo cui, in caso di assenza del destinatario, sia necessario inviare a questi la cosiddetta C.A.D. (comunicazione di avvenuto deposito), dandone relazione nell'avviso di ricevimento del verbale di accertamento, in base al combinato disposto degli artt. 140 c.p.c. e 8 l. 890/1982.

Si segnala che tra i motivi dell'opposizione figurava quello inerente all'omesso preventivo invio del dettaglio del ruolo, ex art. 1 comma 544 l. 228/2012, quando il debito da porre in esecuzione non superi i 1.000 euro.

Con sentenza n. 134, depositata l'08.01.2020 (richiamata nella comparsa conclusionale dello scrivente difensore), lo stesso Giudice di Pace di Milano (nella persona della Dott.ssa Maria Caterina BADII) aveva accolto un'opposizione a ingiunzione fiscale per violazione del C.d.S. fondata su tale motivo.

Cartelle sotto i 1.000 euro

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Si segnala, infine, che secondo il recentissimo orientamento di legittimità (Cassazione, n. 17966 del 27.08.2020), il valore pari a 1.000 euro non si calcola sull'importo totale dell'ingiunzione/cartella ma sui singoli debiti portati da tale atto, di tal che sarà necessario l'invio (a pena di nullità) del dettaglio del ruolo anche quando i singoli debiti per le violazioni originarie iscritti siano inferiori a 1.000 euro, ma l'importo totale dell'ingiunzione/cartella superi (anche di molto, se del caso) i 1.000 euro.

Avv. Andrea Casella
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