- Cos'è il principio di disponibilità delle prove
- L'acquisizione delle prove in giudizio
- Il principio di non contestazione
- Le nozioni di comune esperienza
Cos'è il principio di disponibilità delle prove
[Torna su]
L'art. 115 del codice di procedura civile, così come modificato dalla legge n. 69 del 2009, individua il principio della disponibilità delle prove.
Tale principio si sostanzia, in estrema sintesi, nel dovere del giudice di porre a fondamento della propria decisione solo le prove proposte dalle parti o i fatti non contestati.
Questa regola, come vedremo tra breve, conosce alcune eccezioni e necessita di alcune precisazioni.
L'acquisizione delle prove in giudizio
[Torna su]
Il concetto fondamentale alla base del principio della disponibilità delle prove è rappresentato dal fatto che, di regola, l'attività di ricerca della prova è una prerogativa delle parti.
Saranno queste ultime, quindi, a indicare al giudice i mezzi di prova di cui desiderano avvalersi e di cui vogliono chiedere l'ammissione.
Al giudice, in ogni caso, spetta il potere di decidere quali di tali mezzi debbano essere ammessi nel prosieguo del giudizio. Egli, cioè, può decidere, con provvedimento motivato, di escludere i mezzi di prova che ritenga superflui.
In più, la legge individua determinate eccezioni alla regola della disponibilità delle prove. In tali casi, il giudice potrà autonomamente decidere di ammettere d'ufficio taluni mezzi di prova.
E' quanto accade, ad esempio, nel caso dell'interrogatorio non formale delle parti, con cui il giudice può desumere argomenti di prova (art. 117 c.p.c.), dell'ispezione di cose o persone ritenuta indispensabile ai sensi dell'art. 118 c.p.c., o nell'audizione di nuovi testimoni ex art. 257 c.p.c.
Il principio di non contestazione
[Torna su]
Il primo comma dell'art. 115 c.p.c. è stato integrato, a seguito della citata novella legislativa del 2009, con una norma particolarmente significativa, che fissa il c.d. principio di non contestazione.
In base a tale principio, già costantemente seguito in precedenza dalla giurisprudenza, il giudice può fondare la propria decisione non soltanto sui fatti provati, ma anche su quelli non specificamente contestati dalle parti.
Tanto riflette, peraltro, il tenore dell'art. 167 c.p.c., che impone al convenuto di prendere posizione sui fatti allegati dall'attore.
Ciò implica, infatti, che se la parte è per legge tenuta a contestare espressamente quanto sostenuto dall'avversario, l'eventuale non contestazione autorizza il giudice a ritenere come pacificamente provato il fatto allegato e non contestato.
In questo senso, la norma si collega al contenuto dell'art. 2697 c.c. in tema di onere della prova.
Sul tema rileva, peraltro, anche il c.d. principio di acquisizione della prova, che permette al giudice di porre a fondamento della propria decisione le prove acquisite al giudizio, a prescindere dalla parte che ne ha favorito l'introduzione.
La regola della non contestazione, in ogni caso, fa salvo il potere del giudice di dedurre l'inesistenza del fatto non contestato attraverso l'applicazione di regole di comune esperienza.
Le nozioni di comune esperienza
[Torna su]
Proprio quest'ultima regola, infine, è da ritenersi di portata generale, e non riferita soltanto alla valutazione sull'esistenza o meno dei fatti non contestati.
Infatti, il secondo comma dell'art. 115 c.p.c. dispone testualmente che il giudice può senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza.
• Foto: 123rf.com