- Iscrizione anticipata al registro praticanti avvocati
- La legge parla di ultimo anno del corso di studi
- Solo i laureati in regola con gli esami possono iscriversi al tirocinio anticipato
Iscrizione anticipata al registro praticanti avvocati
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La Cassazione a sezioni unite nella sentenza n. 24379/2020 (sotto allegata) sancisce che la laureanda fuori corso di due anni non può iscriversi in anticipo al registro dei praticanti avvocati. Tale iscrizione è consentita solo a chi è in regola con gli esami previsti dal corso di studi.
Decisione che giunge dopo il rigetto da parte del CNF del ricorso avanzato da una giovane laureanda, a cui era già stata respinta l'istanza di iscrizione anticipata nel registro dei praticanti da parte del Consiglio dell'Ordine competente. A parere dell'aspirante avvocato, la stessa poteva vantare il diritto ad iscriversi al registro dei praticanti perché era in procinto di laurearsi e aveva già lavorato presso l'ufficio legale di una banca. Il CNF però non è dello stesso avviso, in quanto la laureanda era fuori corso da due anni, per cui non era in regola con la previsione che richiede la regolarità dell'iscrizione all'ultimo anno del corso di laurea, da intendersi come rispetto della durata legale.
La legge parla di ultimo anno del corso di studi
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L'aspirante avvocato però non si arrende e decide di ricorrere in Cassazione, sollevando ben quattro motivi.
Con il primo ritiene che la decisione del CNF abbia violato gli artt. 3 e 4 della Convenzione quadro del 24.02.2017 tra CNF e Conferenza Nazionale dei Dottori in Giurisprudenza, che non richiede che l'iscrizione al registra debba avvenire entro il quinto anno del corso di laurea.
Con il secondo lamenta la violazione della Convenzione del 12.03.2018, che richiede solo il rispetto della media dei 27/30 di voto agli esami, senza che rilevino gli anni di iscrizione per l'iscrizione al registro dei praticanti.
Con il terzo e il quarto invece denuncia la violazione di alcune norme perché il requisito di ammissione al tirocinio anticipato che prevede di non essere fuori corso, non è previsto dalla legge, tanto è vero che la stessa non parla di corso legale, ma di corso di studi.
Solo i laureati in regola con gli esami possono iscriversi al tirocinio anticipato
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La Cassazione esamina congiuntamente i vari motivi del ricorso perché connessi e rigetta il ricorso.
La Corte sottolinea come "il riferimento all'ultimo anno del corso di studio, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, non può essere inteso come ultimo anno, qualunque esso sia, del corso di studio, ma necessariamente come l'ultimo del corso legale al quale si sia regolarmente iscritti che, appunto, è il quinto anno.
Conclusione avvalorata dal dm n. 70/2016, che regola il tirocinio per l'acceso alla professione forense e che all'art. 5 comma 4 prevede che, se il laureando "non consegue il diploma di laurea entro i due anni successivi alla durata legale del corso, lo studente praticante può chiedere la sospensione del tirocinio per un periodo massimo di sei mesi, superato il quale, se non riprende il tirocinio, è cancellato dal registro e il periodo di tirocinio compiuto rimane privo di effetto."
La Corte sottolinea poi la natura di fonte meramente integrativa delle due convenzioni menzionate nel ricorso, non qualificabili come fonti generali, in grado di derogare al precetto di legge.
Priva di rilievo la questione sull'impossibilità di presentare la domanda di ammissione al tirocinio anticipato prima della stipula tardiva della Convenzione tra l'Ordine degli Avvocati e l'Università, così come non merita accoglimento la censura sollevata per la prima volta in Cassazione relativa alla violazione della Direttiva n. 2000/78/CE sulle discriminazioni, in quanto il CNF ha interpretato correttamente la ratio della legge, ossia di anticipare l'ingresso nel mondo del lavoro agli studenti in regola con gli esami. Nuovo ed astratto infine anche il motivo in cui la ricorrente evidenzia la natura amministrativa e non giurisdizionale della decisione impugnata del CNF.
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Scarica pdf sentenza Cassazione SU n. 24379/2020• Foto: 123rf.com