Il Giudice di Pace di Ivrea annulla la sanzione: il verbale per violazione del C.d.S. è stato notificato oltre il termine di 90 giorni dall'accertamento in caso di mancata immediata contestazione

Notifica oltre 90 giorni? Verbale annullato

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Va annullato il verbale per violazione del Codice della Strada notificato oltre il termine di 90 giorni dall'accertamento previsto dalla legge in caso di mancata immediata contestazione dell'infrazione. Lo ha deciso il Giudice di Pace di Ivrea in una sentenza depositata il 4 novembre 2020 (qui sotto allegata), accogliendo l'opposizione a sanzione amministrativa di una conducente, multata per violazione dell'articolo 146 del Codice della Strada, infrazione rilevata tramite strumentazione "Redvolution".


Nel dettaglio, l'opponente, assistita dalla Globoconsumatori Onlus, ha chiesto l'annullamento del verbale eccependo, tra l'altro, l'avvenuta prescrizione del termine di notifica dello stesso. Doglianza che il magistrato onorario ritiene meritevole di accoglimento.

Codice della Strada e notifica in caso di contestazione differita

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Come si legge in sentenza, il verbale inerente la violazione di norme del Codice della Strada, qualora la contestazione non avvenga nell'immediatezza del fatto, dovrà essere notificato entro 90 giorni dalla data della sua commessa infrazione.


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Si tratta di una regola imposta dall'art. 201 del Codice della Strada in quale prescrive, qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, che il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, debba, entro novanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o ad altro soggetto (cfr. art. 196 C.d.S.) quando questi non sia stato identificato.

Una conclusione ribadita anche dalla Suprema Corte che, nell'ordinanza n. 7066/2018, ha ribadito che, "qualora sia impossibile procedere alla contestazione immediata, il verbale deve essere notificato al trasgressore entro il termine fissato dall'art. 201 C.d.S. (novanta giorni, a seguito della modifica apportata con l'art. 36 della legge n. 120/2010), salvo che ricorra l'ipotesi prevista dall'ultima parte del citato art. 201, e cioè che non sia individuabile il luogo dove la notifica deve essere eseguita per mancanza dei relativi dati nel Pubblico registro automobilistico o nell'Archivio nazionale dei veicoli o negli atti dello stato civile".

Notifica non tempestiva non imputabile al trasgressore

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Nel caso in esame, la notifica, riferita a un verbale del 21 novembre 2019, è stata eseguita in data 27 febbraio 2020. È di tutta evidenza, secondo il giudice onorario, che la notifica del provvedimento è stata fatta oltre il termine di 90 giorni previsto dalla legge in caso di mancata immediata contestazione dell'infrazione.

Ancora, nella specie, la mancata tempestiva notifica del verbale non risulta imputabile all'amministrazione convenuta, avendo questa provveduto all'invio dello stesso al corretto indirizzo anagrafico della ricorrente, nei tempi previsti. Tuttavia, le Poste hanno restituito il plico al Comune che lo ha rinotificato, purtroppo oltre il termine di 90 giorni dall'infrazione.

Ciononostante, conclude il magistrato, la non tempestiva notifica dell'infrazione non può essere neppure imputabile alla ricorrente e dunque le relative conseguenze non potranno incidere negativamente sulla stessa. Da qui l'annullamento del provvedimento e la decisione di compensare le spese.

Si ringrazia la Globoconsumatori Onlus per l'invio del provvedimento

Scarica pdf Giudice di Pace Ivrea, sentenza 4/11/2020

Foto: 123rf.com
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