Alle ex mogli spetta l'assegno di divorzio perché sono oggettivamente discriminate nel mondo del lavoro. La sentenza del tribunale di Roma e la Cassazione in materia

Assegno di divorzio: le ex mogli hanno meno possibilità di fare carriera

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Le donne sono più discriminate nel mondo del lavoro e questo fattore ha un peso determinante sul riconoscimento dell'assegno divorzile in favore delle ex mogli. Questo il concetto espresso dalla recente sentenza n. 15674/2020 del Tribunale di Roma che, nonostante le premesse, non ha riconosciuto l'assegno divorzile alla moglie, visto che la stessa detiene quote societarie e che il suo reddito è stato sottostimato. La situazione concreta tuttavia non toglie valore al ragionamento logico giuridico seguito dal Giudice, che ha voluto sottolineare l'importanza della SU n. 18287/2018, intervenuta non per eliminare, ma per correggere la Cassazione n. 11504/2017, che ha dato l'addio al parametro del tenore di vita ai fini della determinazione dell'assegno divorzile

. La SU citata infatti ha il pregio di valorizzare il sacrificio delle donne che, proprio a causa della maggiore difficoltà di collocarsi lavorativamente, fare carriera e guadagnare quanto il marito, si trovano spesso "costrette" a scegliere la famiglia al lavoro. Affermazioni che si basano su dati statistici, che dimostrano ancora una volta lo squilibrio di genere desumibile dall' "elevatissimo tasso di disoccupazione femminile", per non parlare dell' "oggettivo divario retributivo a parità di occupazioni." Una sentenza purtroppo ancora molto attuale, che offre lo spunto per un approfondimento giurisprudenziale e di attualità sul tema.

I dati oggettivi sulla discriminazione di genere giustificano l'assegno divorzile

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La sentenza del Tribunale romano si ispira quindi alla SU n. 18287 di due anni fa, che ha enunciato importanti concetti in materia di determinazione dell'assegno divorzile. Sulla questione della discriminazione oggettiva della donne nel mondo del lavoro la SU 18287/2018 spiega infatti ad un certo punto che "I ruoli all'interno della relazione matrimoniale costituiscono un fattore, molto di frequente, decisivo nella definizione dei singoli profili economico-patrimoniali post-matrimoniali e sono frutto di scelte comuni fondate sull'autodeterminazione e sull'auto-responsabilita? di entrambi i coniugi all'inizio e nella continuazione della relazione matrimoniale. Inoltre, non può trascurarsi, per la ricchezza ed univocità dei riscontri statistici al riguardo, la perdurante situazione di oggettivo squilibrio di genere nell'accesso al lavoro, tanto più se aggravata dall'età."

La moglie che si sacrifica per la famiglia ha diritto all'assegno di divorzio

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Di recente il Tribunale di Verona, con la sentenza del 22 ottobre, come riportato dall'Osservatorio nazione sul diritto di famiglia "ha riconosciuto il diritto all'assegno divorzile attribuendo preminente valore all'indagine sui fattori causali determinativi della diseguaglianza economica tra i coniugi, ed avendo accertato se tale disparità, all'atto dello scioglimento del vincolo, sia dipendente o meno dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise dalle parti in costanza di matrimonio e dai ruoli endofamiliari che ciascun coniuge ha scelto consapevolmente di attribuirsi. Pertanto, nel caso in cui la disparità abbia questa radice causale e sia stato accertato che lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo assunto all'interno della famiglia, dovrà essere riconosciuto un assegno divorzile."

Assegno di divorzio all'ex che per età ha difficoltà oggettive di trovare lavoro

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Di recente anche la Cassazione, con l'ordinanza n. 18681/2020 ha riconosciuto l'assegno divorzile in favore della ex moglie disoccupata alla luce "della condizione di disoccupazione, con conseguente mancanza di mezzi adeguati a garantirle un'esistenza libera e dignitosa, e della oggettiva difficoltà di procurarsi un lavoro, per le condizioni di età e personali. Invero, a fronte di un'accertata, come nella specie, non autosufficienza economica dell'ex coniuge richiedente, l'assegno divorzile può anche fondarsi in via esclusiva o prevalente sul criterio assistenziale senza valutare, o anche laddove non si possa valutare compiutamente, il profilo perequativo o compensativo."

Memoria Istat 2020 sulle donne e il mercato del lavoro

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La conferma dei dati statistici di cui le Su hanno tenuto conto nel redigere la sentenza del 2018 sono purtroppo ancora molto attuali. L'Istat proprio qualche giorno fa ha redatto una memoria sull'"Esame delle proposte di legge 1818 (Murelli) e 1885 (De Maria) in materia di lavoro, occupazione e produttività" per fornire informazioni utili alla Commissione XI "Lavoro Pubblico e Privato" della Camera.

Nel trattare il tema delle donne nel mercato del lavoro l'Istat fa presente che "I dati sull'occupazione femminile in Italia permangono preoccupanti se confrontati con quelli del resto d'Europa. Nonostante il livello di istruzione femminile sia sensibilmente maggiore di quello maschile, il tasso di occupazione è molto più basso (nel II trimestre 2020 è il 48,4% contro il 66,6% maschile) e il divario di genere è più marcato rispetto alla media Ue (61,7% contro 72,1%) e agli altri grandi paesi europei. Siamo penultimi in Europa davanti solo alla Grecia."

Il dato che riveste più rilievo ai fini dell'analisi giurisprudenziale che stiamo trattando è quello che fa riferimento alla donna nel contesto familiare. L'Istat rileva infatti che "Le differenze nei tassi di occupazione tra uomini e donne sono più ampie tra le persone che vivono in famiglia con figli (28,5 punti) … La presenza di figli ha dunque un effetto non trascurabile sulla partecipazione

della donna al mercato del lavoro soprattutto quando i figli sono in età prescolare. Se ci si concentra sulle donne in età tra i 25 e i 49 anni, il tasso di occupazione passa dal 71,9% registrato per quelle senza figli al 53,4% per coloro che ne hanno almeno uno di età inferiore ai 6 anni."

L'assegno divorzile non deve pareggiare le condizioni degli ex coniugi

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Sull'oggettiva discriminazione di genere enunciata dalla Su del 2018 ci sono, o meglio, ci sono state però anche voci contrarie. Ne è un esempio la sentenza del Tribunale di Pavia del 17 luglio 2018, che in un punto della motivazione precisa che: "A giudizio di questo Tribunale, i passi della sentenza delle Sezioni Unite che fanno riferimento alla "perdurante situazione di oggettivo squilibrio di genere nell'accesso al lavoro, tanto più se aggravata dall'età" e alla "funzione equilibratrice-perequativa dell'assegno di divorzio" non possono essere intesi nel senso di attribuire all'assegno di divorzio la funzione di ovviare alle sperequazioni che esistono nel mercato del lavoro e nel riconoscimento, anche economico, del lavoro extra-domestico femminile. In altri termini, se è notorio che la situazione sociale purtroppo penalizza le donne, rispetto agli uomini, sia nella ricerca del lavoro, sia nelle prospettive di carriera, sia addirittura (in molti casi nel settore privato) nella retribuzione pur a parità di mansioni, di tale notoria situazione si deve tenere conto al solo fine di valutare in concreto se una ex-moglie possa o meno trovare lavoro, dopo il divorzio e dopo una vita matrimoniale nella quale per scelta concorde dei coniugi si era dedicata esclusivamente alla famiglia. La medesima situazione non può però essere posta a base della decisione sull'assegno divorzile per "pareggiare" le condizioni degli ex-coniugi laddove esse sarebbero comunque state diverse in assenza delle nozze. Diversamente opinando si attribuirebbe al matrimonio un compito del tutto incompatibile con la natura dell'istituto, a favore di scelte matrimoniali basate sulla convenienza economica, e si darebbe legittimità a quella - locupletazione ingiustificata - che le stesse Sezioni Unite hanno censurato quando hanno sottoposto a critica serrata il criterio del tenore della vita matrimoniale."

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