- Art. 586 c.c.: eredità devoluta allo Stato
- Eredità vacante ed eredità giacente
- L'acquisto dell'eredità opera di diritto
- Deroghe ai principi vigenti in materia successoria
Art. 586 c.c.: eredità devoluta allo Stato
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L'art. 586 c.c., primo comma dispone che in mancanza di altri successibili, l'eredità sia devoluta allo Stato. Tale particolare tipologia di successione risponde all'interesse generale dell'ordinamento di individuazione e gestione delle situazioni soggettive che fanno capo al de cuius.
La collocazione della disposizione è peraltro esplicativa del carattere residuale di tale tipologia di successione.
Il legislatore infatti, nel chiaro intento di non lasciare irrisolta la gestione dei rapporti giuridici, individua dapprima espressamente le categorie dei c.d. successibili e, solo laddove la successione si apra in assenza di parenti in vita in grado di succedere in base alle disposizioni sulla successione legittima, dispone che l'eredità sia devoluta allo Stato. In tal modo mirando ad impedire che i beni restino in stato di abbandono o che siano oggetto di occupazione da parte di chi non vanti su di essi alcun diritto.
Eredità vacante ed eredità giacente
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In dottrina vi è chi parla al riguardo di eredità vacante, riferendosi alla situazione che si configura qualora vi sia la certezza circa l'assenza di successibili. Tale evenienza si può avere sia per assenza di soggetti che assumano la qualità di erede legittimo, sia in caso di esistenza di in vita di parenti che potrebbero succedere ma siano decaduti dal diritto di accettare l'eredità, o parimenti, laddove i chiamati abbiano rinunciato all'eredità o siano decaduti dal diritto di succedere.
In ogni caso il concetto di eredità vacante, ben si distingue dal concetto altro di eredità giacente con tale intendendosi quella situazione di incertezza che si verifica tra l'apertura della successione e l'accettazione dell'eredità da parte del chiamato. L'apertura dell'eredità giacente di fatto si concretizza con la nomina di un curatore ex art. 528 c.c.. In tal caso, esperita inutilmente la ricerca dei chiamati all'eredità del de cuius ad opera del curatore, la curatela ben può essere chiusa per assenza di successibili e i beni dell'asse ereditario devoluti allo Stato.
L'acquisto dell'eredità opera di diritto
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Ai sensi dell'art. 586 c.c. l'acquisto dell'eredità da parte dello Stato opera di diritto senza bisogno di accettazione, in tal modo confermando che lo Stato assuma la veste di vero e proprio successore legittimo del de cuius. Lo Stato quindi, subentra iure successionis, assumendo la qualificazione di erede a titolo derivativo. In ciò peraltro l'acquisto dell'eredità ex art. 586 c.c. si differenzia dalla modalità di acquisto a titolo originario dei beni immobili che non sono di proprietà di alcuno ai sensi dell'art. 827 c.c.
Deroghe ai principi vigenti in materia successoria
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Proprio in virtù dell'interesse generale sotteso a tale particolare tipologia di successione cui si è fatto cenno sono peraltro previste deroghe rilevanti rispetto ai principi generali vigenti in materia successoria. Si deroga, infatti, alla disposizione generale di cui all'art. 459 c.c., laddove si prevede che l'acquisto dell'eredità avvenga immediatamente al momento dell'apertura della successione ed operi quindi ipso jure, senza bisogno di accettazione. La dottrina sul punto è pressoché unanime nel ritenere che tale disposizione si applichi unicamente in caso di successione legittima, ritenendo viceversa necessaria l'accettazione con beneficio di inventario in caso di successione testamentaria in applicazione dei principi generali in tema di successione delle persone giuridiche (art. 473 c.c.).
Diritto irrinunciabile
Altra deviazione rispetto ai principi generali in materia successoria è data dalla previsione secondo cui tale diritto è irrinunciabile per lo Stato. Tale previsione ancor meglio delle altre esprime la ratio sottostante alla successione in esame che, come detto, mira ad evitare che vi sia dispersione dei beni ereditari.
Debiti ereditari e legati
Infine occorre dar conto del secondo comma dell'art. 586 c.c. il quale prevede che lo Stato non risponda dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati. A tal proposito si osserva che la giurisprudenza ha da tempo stabilito che tale limitazione operi unicamente con riguardo ai debiti inerenti all'eredità e siano escluse le eventuali spese di soccombenza cui può andare in contro lo Stato in giudizio.
Principio di cittadinanza
Da ultimo si osserva che in virtù del principio di cittadinanza la devoluzione allo Stato italiano opererà laddove il de cuius sia di cittadinanza italiana. A ciò si aggiunge la previsione dell'art. 49 della legge n. 218 del 1995 in materia di diritto internazionale privato, che stabilisce che laddove la legge applicabile alla successione non attribuisca la successione allo Stato siano devoluti allo Stato italiano anche i beni di un cittadino straniero esistenti in Italia.
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