- Risarcimento danni derivanti da sinistro causato da buca stradale
- L'ente proprietario che vuole transigere ammette la sua responsabilità
- Conducente responsabile esclusivo se non adotta le cautele attese
Risarcimento danni derivanti da sinistro causato da buca stradale
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La Cassazione nell'ordinanza n. 25460/2020 (sotto allegata) chiarisce che se la situazione di danno derivante dalla presenza di una buca nel manto stradale di proprietà dell'ente obbligato alla sua custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c. è prevedibile e superabile da parte del danneggiato, se costui adotta le cautele attese e prevedibili in relazione alle circostanze. In caso contrario, la responsabilità del sinistro può essere addebitata interamente allo stesso.
Principio che gli Ermellini riaffermano a chiusura di una vicenda processuale che ha inizio quando un automobilista conviene davanti al Giudice di Pace un ente comunale, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti in conseguenza di un sinistro causato da un buca presente sul manto stradale. Il Comune si costituisce in giudizio e il Giudice di Pace rigetta la domanda avanzata dal conducente perché non è riuscito a dimostrare in giudizio la proprietà e il conseguente obbligo di custodia del tratto di strada in cui era presente la buca. Il conducente appella la sentenza, ma anche il Tribunale la rigetta.
L'ente proprietario che vuole transigere ammette la sua responsabilità
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A questo punto parte soccombente ricorre in Cassazione sollevando due motivi.
- Con il primo fa presente che nel giudizio di primo grado il Comune ha manifestato la volontà di transigere la causa, offrendogli 1500 euro. Condotta che appare in evidente contrasto con l'affermazione da parte dell'Ente di non essere titolare del tratto di strada teatro del sinistro.
- Con il secondo motivo invece rileva l'omesso esame di un fatto decisivo, la violazione dell'obbligo di custodia da parte del Comune e la mancata considerazione della piena efficacia probatoria del verbale redatto dalla Polizia Municipale in occasione dell'evento.
Conducente responsabile esclusivo se non adotta le cautele attese
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La Corte di Cassazione decide il ricorso con l'ordinanza n. 25460/2020, rigettandolo.
In relazione al primo motivo gli Ermellini precisano che la volontà di transigere manifestata dal Comune non significa obbligatoriamente che lo stesso abbia riconosciuto la propria responsabilità nella causazione del sinistro.
Per quanto riguarda invece il secondo motivo la Corte precisa che la lamentata omissione relativamente all'obbligo di custodia di cui all'art. 2051 c.c. non è decisiva in ragione di quanto rilevato con il primo motivo, oltre ad essere infondata. Non è rilevabile inoltre alcuna violazione dell'art. 2700 c.c. per quanto riguarda l'efficacia del verbale perché non sono stati contestati né i fatti né i danni riportati.
La Cassazione ricorda poi che, in riferimento all'obbligo di custodia di cui all'art. 2051 c.c., la stessa ha stabilito in quattro ordinanze del 2018 che "in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227 c.c., primo comma, cod, civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro."
Per la Cassazione l'applicazione di detti principi valgono anche nel caso di specie in quanto la sentenza ha affermato che per le dimensioni della buca e le condizioni dei visibilità dovute all'ora diurna del sinistro, il conducente non poteva non vedere l'insidia stradale. La sentenza ha inoltre ritenuto che la velocità con cui marciava l'autovettura non fosse adeguata per quel tratto di strada. Per le suddette ragioni infatti il tribunale ha ritenuto che la responsabilità esclusiva del sinistro era da attribuirsi al conducente, il quale, in ogni caso, non ha neppure assolto all'onere probatorio di dimostrare la pericolosità della buca stradale.
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