Il Giudice di Pace di Tivoli ribadisce la necessità che l'apparecchio sia omologato e sottoposto a verifiche periodiche di funzionalità e taratura. L'onere della prova grava sulla P.A.

Autovelox: addio verbale senza omologazione e taratura

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Va annullato il verbale elevato per violazione dei limiti di velocità rilevata tramite autovelox non è dimostrata che l'apparecchiatura sia stata sottoposta alle verifiche periodiche di funzionalità e taratura, oltre che alla prescritta e aggiornata omologazione. L'onere di tale dimostrazione grava sulla P.A. poiché concerne il fatto costitutivo della pretesa sanzionatoria.

Lo ha chiarito il Giudice di Pace Tivoli, nella sentenza n. 551/2020 (sotto allegata), accogliendo il ricorso di un conducente, vittoriosamente assistito dall'avv. Roberto Iacovacci, che aveva contestato il verbale elevatogli dalla Polizia Locale per violazione dei limiti di velocità ai sensi dell'art. 142, comma 8, del Codice della Strada. Infrazione rilevata tramite strumento autovelox.

L'infrazione era stata rilevata tramite autovelox, dispositivo su cui si incentra una delle doglianze del ricorrente, il quale censura una carenza di prova circa la verifica della taratura e dell'omologazione dell'apparecchio utilizzato.

Attività di controllo dei misuratori di velocità

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Nell'accogliere il ricorso, il magistrato onorario richiama quanto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 29334/2008, secondo cui: "la materia dell'impiego e della manutenzione dei misuratori di velocità ha una propria disciplina specifica rispetto alle norme che regolano gli altri apparecchi di misura contenuta nel D.M. del 29/10/ 97. Alcuni tipi di apparecchi utilizzati in modalità automatica senza il controllo diretto dell'operatore di polizia stradale devono essere sottoposti ad una verifica periodica tendente a valutare la corretta funzionalità dei meccanismi di rilevazione che, secondo le disposizioni dell'art. 4, richiamato D.M., deve essere effettuata a cura del costruttore con cadenza massima annuale".

Si tratta, dunque, di una complessa attività di controlli non solo preventivi, ma anche in corso e successivi da effettuare sull'apparecchiatura. Sul punto, è apparso fondamentale anche l'intervento della Corte Costituzionale con il ben noto arresto contenuto nella sentenza n. 113/2015 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, del d.lgs. 285/1992 in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura"

Verifica periodica di funzionalità e taratura

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A tale pronuncia si è adeguata la Cassazione, come dimostra la sentenza n. 9645/2016 che ha recepito il principio secondo cui, per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 45 cit., "tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere periodicamente tarate e verificate nel loro corretto funzionamento, non essendone consentita la dimostrazione od attestazione con altri mezzi quali le certificazioni di omologazione e conformità".

A garanzia del cittadino, dunque, non sarà sufficiente la semplice dichiarazione di buon funzionamento, poiché l'attestazione degli agenti non è coperta da fede privilegiata.

Onere della prova gravante sulla P.A.

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Quanto all'onere di provare la preventiva sottoposizione dell'apparecchiatura di rilevamento automatico alla prescritta e aggiornata omologazione, nonché alla indispensabile verifica periodica di funzionamento, la giurisprudenza (cfr. da ultimo Cass. n. 11869/2020; n. 5122/2011; n. 1921/2019) ritiene che esso gravi sulla P.A. poiché concerne il fatto costitutivo della pretesa sanzionatoria.

L'Amministrazione, quindi, avrà anche l'ulteriore onere di provare il perdurante funzionamento dell'apparecchiatura e dunque l'effettuazione delle periodiche verifiche in tal senso. Nel caso esaminato non appaiono documentate né la validità dell'omologazione dell'apparecchiatura utilizzata per il rilevamento, né le eventuali operazioni preliminari e di rilevazione compiute dagli agenti accertatori.

Manca, infatti, il decreto ministeriale di omologazione e le certificazioni in atti risultano incomplete dei parametri di riscontro prescritti che non sono indicati e i relativi campi lasciati in bianco. Il ricorso viene dunque accolto, essendo fondata l'eccezione di mancanza di prova sulla verifica del regolare funzionamento, taratura ed omologazione dello strumento utilizzato, con conseguente annullamento del verbale.


Si ringrazia il Consulente Tecnico Investigativo Giorgio Marcon per l'invio del provvedimento

Scarica pdf Giudice di Pace Tivoli, sentenza 551/2020

Foto: 123rf.com
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