- Onere o modus ex art. 647 c.c.
- La natura giuridica del modus
- Il contenuto dell'onere
- Il motivo
- Onere testamentario e condizione
- Onere illecito o impossibile
Onere o modus ex art. 647 c.c.
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L'art. 647 c.c. prevede la possibilità per il testatore di apporre un onere alla disposizione testamentaria sia nel caso di istituzione di erede che di legatario. L'onere o modus è una clausola accessoria che può essere apposta ad una liberalità imponendo al beneficiario un determinato dovere di condotta o astensione. Si tratta di un peso imposto dal testatore a carico dell'erede o del legatario il quale generalmente sarà chiamato a svolgere una determinata attività o a devolvere in tutto o in parte i beni ricevuti per soddisfare le finalità predeterminate dal testatore.
La natura giuridica del modus
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Occorre innanzitutto dar conto che non vi è unanimità di vedute circa la natura giuridica del modus. Secondo l'impostazione tradizionale esso costituisce un elemento accidentale e accessorio del negozio testamentario in quanto, alla pari del termine e della condizione, costituisce un elemento non essenziale per la validità del negozio. Secondo altra e più recente impostazione invece l'onere costituirebbe un'autonoma disposizione testamentaria da accostare all'istituzione di erede e al legato. A fondamento di tale tesi viene posta sostanzialmente la notevole ambulatorietà riconosciuta all'onere alla luce degli artt. 676, comma 2 c.c. e 677, comma 3 c.c.
Il contenuto dell'onere
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L'onere può avere un contenuto vario e consistere in un obbligo di dare, fare o di non fare. Costituisce però unicamente una limitazione della liberalità e quindi una riduzione degli effetti dell'attribuzione patrimoniale senza assumere la valenza di corrispettivo della stessa. In altri termini, il testatore con l'apposizione dell'onere non mira ad imporre all'onerato una controprestazione, ma vuole unicamente perseguire un determinato scopo, restringendo gli effetti dell'atto di liberalità.
Il motivo
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Un'ulteriore specificazione che si impone riguarda il fatto che il modus non si identifica mai con la causa del negozio, il quale rimane pur sempre un negozio a titolo gratuito, ma ne rappresenta invece il motivo, che a seconda dei casi può assumere o meno carattere determinante. Il permanere della gratuità del negozio è del resto confermata dal fatto che il legatario ai sensi dell'art. 671 c.c. è tenuto all'adempimento dell'onere entro i limiti del valore della cosa legata e che per quanto riguarda l'erede, pur non essendo previsto lo stesso limite, è fatta salva la possibilità di accettare l'eredità con beneficio di inventario e pertanto adempiere all'onere entro il limite dell'attivo dell'asse ereditario.
Ove l'onere apposto alla disposizione testamentaria determini un vantaggio economico in favore di un soggetto determinato si presentano delle notevoli affinità con la figura del legato. Sul punto si ritiene che le differenze tra le due figure consistano nel fatto che il legatario è diretto successore del de cuius, mentre invece l'onorato sarebbe avente causa dell'erede o del legatario. Inoltre nel legato l'attribuzione del beneficio al legatario costituisce lo scopo proprio e diretto della disposizione. Viceversa, nel modus il vantaggio oltre che essere meramente eventuale è inoltre anche indiretto perché non costituirebbe l'oggetto diretto della volontà del testatore bensì unicamente effetto indiretto [Cass. Civ. n. 8284 del 1999].
Onere testamentario e condizione
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L'onere deve poi essere distinto dalla condizione. Quanto alla condizione sospensiva merita evidenziare che l'onere non incide sugli effetti della disposizione e pertanto l'onerato acquista la qualità di erede sin dal momento dell'apertura della successione a prescindere dall'avvenuto adempimento dell'onere. Diverge poi dalla condizione risolutiva in quanto la stessa in caso di mancato avveramento della condizione la risoluzione opera automaticamente, viceversa in caso di modus la risoluzione deve essere disposta dal giudice.
A garanzia dell'adempimento dell'onere il secondo comma dell'art. 647 c.c. prevede la possibilità per il giudice, ove lo ritenga necessario e ove non diversamente disposto dal testatore, di imporre una cauzione all'erede o al legatario gravato dell'onere. Al contempo l'art. 648 c.c. prevede che ad agire per l'adempimento possa essere "qualsiasi interessato" in tal modo attribuendo il potere di agire ad una platea più ampia dei soli beneficiari dell'onere stesso. Quanto alla legittimazione ad agire per l'adempimento la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che spetta al giudice di merito verificare in concreto quale sia il collegamento tra l'interesse perseguito dal testatore nell'apposizione dell'onere e il soggetto o una categoria più o meno definita di soggetti. Nel caso in cui si tratti poi di modo diretto a soddisfare un interesse morale del de cuius viene precisato che i legittimati a proporre l'azione per l'adempimento non saranno gli eredi, ma i prossimi congiunti del testatore ai quali si trasferisce "la tutela degli interessi più intimamente connessi alla persona del defunto" [Cass. Civ. n. 14029 del 1999].
La disciplina della risoluzione della disposizione testamentaria viene invece prevista al secondo comma dell'art. 648 c.c.. Sul punto è bene chiarire che, in linea di principio, l'inadempimento dell'onere non dà luogo a risoluzione della disposizione testamentaria e ciò in ragione di quanto si è detto circa la configurazione dell'onere come motivo e non quale controprestazione dell'attribuzione patrimoniale. La risoluzione può infatti essere pronunciata dal giudice solo nel caso in cui sia stata prevista dal testatore quale conseguenza del mancato adempimento dell'onere o se questo abbia costituito il solo motivo determinante della disposizione. Quanto alla disciplina si ritengono pacificamente applicabili le norme previste dagli artt. 1453 c.c. e ss. sulla risoluzione del contratto per inadempimento ed in particolare l'importanza dell'inadempimento, l'imputabilità soggettiva, la retroattività degli effetti e il regime ordinario di prescrizione dell'azione.
Onere illecito o impossibile
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Il terzo comma dell'art. 647 c.c. prevede infine, al pari di quanto avviene per la condizione, che l'onere illecito o impossibile si considera come non apposto e che dia luogo a nullità della disposizione unicamente nel caso in cui ne abbia costituito l'unico motivo determinante.
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