Per la Cassazione la sanzione accessoria della chiusura per 3 giorni consecutivi prescinde da un importo minimo essendo sufficiente le tre violazioni accertate nel quinquennio

Violazione norma tributaria

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Scatta la sospensione dell'attività di ristorazione per tre giorni se viene rilevata la non corrispondenza tra l'importo indicato nelle ricevute fiscali con quello incassato a mezzo POS, anche qualora lo "sconto" sia di appena cinquanta centesimi e che, nella totalità delle infrazioni accertate, risulti essere inferiore di complessivi 1,50 euro.

Ciò in quanto l'art. 12, comma 2, del d.lgs. 471/1997, indica come presupposto della sanzione il definitivo accertamento delle tre violazioni, prescindendo invece da un importo minimo del corrispettivo non documentato. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sezione tributaria, nell'ordinanza n. 26322/2020 (sotto allegata) pronunciandosi sul ricorso dell'Agenzia delle Entrate.

La vicenda origina da un controllo in materia di corretta emissione di fatture e scontrini fiscali effettuato presso un'attività di ristorazione, durante il quale la Guardia di Finanza riscontrava irregolarità nell'emissione di ricevute fiscali. Nei confronti del locale, oltre a un avviso di contestazione, veniva elevata la sanziona accessoria della sospensione dell'esercizio dell'attività per la durata di tre giorni consecutivi.

Differenza di 50 centesimi tra ricevute e incassi via POS

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Provvedimento che la società impugnava prima innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, la quale emetteva ordinanza di non luogo a provvedere essendo il provvedimento di chiusura dell'esercizio già eseguito, e poi innanzi alla Commissione Tributaria Regionale con esito positivo.

I giudici di appello avevano rilevato come la DRE (Direzione Regionale delle Entrate), al fine di legittimare l'emissione della sanzione accessoria, avesse emesso un unico atto sanzionatorio facendo richiamo quattro volte al medesimo unico verbale redatto dalla G.d.F. per asserite irregolarità costituite dalla non corrispondenza del corrispettivo indicato nelle ricevute fiscali con quello incassato a mezzo POS e che era risultato essere inferiore di complessivi 1,50 euro.

In particolare, la G.d.F. aveva accertato che tre ricevute fiscali indicavano, ciascuna, un corrispettivo superiore ad euro 0,50 a quello incassato con il POS e dunque le denunciate irregolarità erano state determinate dall'omessa indicazione nelle ricevute fiscali di uno "sconto asseritamente praticato di euro 0,50". Per questo la Commissione Regionale ha ritenuto la sanzione accessoria "spropositata, afflittiva e vessatoria rispetto alla affermata presunta irregolarità di mancato incasso di complessivi euro 1,50".

Si prescinde da un ammontare minimo di corrispettivi non documentati

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Tali conclusioni, però, non vengono condivise dalla Corte di Cassazione, la quale rammenta come, in tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, l'art. 12, comma secondo, del d.lgs. 471/1997 preveda la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio ovvero dell'esercizio dell'attività medesima nel caso in cui siano state accertate nel corso di un quinquennio tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta o lo scontrino fiscale.

Tale norma, spiega il Collegio, da un lato presuppone il definitivo accertamento delle violazioni contestate e, dall'altro, prescinde da un ammontare minimo dei corrispettivi complessivamente non documentati (cfr. Cass. n. 25281/2017). Pertanto, ai fini dell'irrogazione della sanzione, non assume alcun rilievo l'ammontare dei corrispettivi complessivamente non documentati.

Gli Ermellini ribadiscono, inoltre, che ai fini dell'irrogazione della sanzione accessoria della sospensione dell'esercizio dell'attività, non rilevano neppure le modalità di contestazione delle infrazioni, in quanto "la disposizione normativa è volta a sanzionare la condotta illecita rappresentata dalla quadrupla violazione dell'obbligo di emettere lo scontrino fiscale commessa nel corso del quinquennio, a prescindere da come sia stata effettuata la contestazione in ciascuna ipotesi" (cfr. Cass. n. 739/2019).

Carattere speciale della norma

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In chiusura, la Suprema Corte evidenzia sottolinea il carattere speciale del menzionato art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 471/1997 rispetto alla norma generale contenuta nell'art. 16, comma terzo, del d.lgs. 472/1997, con la conseguenza che l'irrogazione di detta sanzione non sarà impedita dalla definizione agevolata prevista da quest'ultime disposizione (cfr. Cass. n. 2439/2007).

Pertanto, viene ritenuta non corretta la soluzione prospettata dai giudici di appello, secondo cui "la circostanza che la contribuente abbia aderito bonariamente alla definizione della sanzione pecuniaria non può far nascere alcuna presunzione di riconoscimento delle contestate irregolarità atteso che l'instaurazione di un contenzioso tributario avrebbe ragionevolmente comportato ben più onerosi costi professionali per poter esercitare il diritto di difesa", tenuto conto della specialità della disposizione di cui all'art. 12, comma secondo, del d.lgs. n. 471/1997.

Scarica pdf Cassazione Civile, ordinanza n. 26322/2020

Foto: 123rf.com
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