- Polizza unit linked nulla
- 702-bis del codice di procedura civile
- Indubbia la natura finanziaria dello strumento
Polizza unit linked nulla
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Con ordinanza dell'8.10.2020 (sotto allegata) Il Tribunale di Napoli, nella persona della Dott.ssa Ucchiello, ha dichiarato la nullità della polizza unit linked emessa nel 2007 e ha condannato la compagnia irlandese Hansard a restituire il capitale investito, che ormai era azzerato per la illiquidità dei fondi comuni sottostanti.
Questa, la sintesi della ennesima vicenda legale che vede i risparmiatori, defraudati dei loro risparmi, chiedere alla compagnia assicurativa la restituzione dei premi pagati per le polizze.
Nella domanda il cliente, assistito come tanti altri dallo scrivente avv. Francesco Giordano dello Studio legale Lexopera di Firenze, contestava la nullità, per mancata stipulazione del contratto quadro di cui all'art. 23 d. lgs. 58/98, e la per violazione degli obblighi informativi gravanti sugli intermediari, nell'acquisto della polizza "Signature Bond Plus".
702-bis del codice di procedura civile
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La causa veniva decisa seguendo il rito di cui all'art. 702-bis del codice di procedura civile e pertanto conclusa in tempi relativamente rapidi rispetto ai giudizi ordinari.
Anche se, in linea di principio, non si può escludere una possibile responsabilità dell'agente o intermediario assicurativo per la violazione degli obblighi informativi nella fase propedeutica alla conclusione del contratto, il giudice di Napoli ha appurato, dai documenti, che il contratto era stato, poi, firmato direttamente con Hansard Europe e, pertanto ha considerato validamente proposta la domanda, intesa a conseguire la nullità della polizza.
Indubbia la natura finanziaria dello strumento
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Sottolinea il giudice che è indubbia la natura finanziaria dello strumento, in quanto, come ritenuto da consolidata giurisprudenza, nelle polizze del tipo in esame, la prestazione a carico della società di assicurazioni è collegata al valore del fondo interno prescelto dal contraente e come tale assimilabile ad un fondo comune d'investimento, senza alcuna garanzia di esito positivo della gestione e connotata da un livello di rischiosità dipendente dal tipo di fondo scelto dal contraente tra quelli appositamente costituiti dalla stessa compagnia di assicurazioni (cfr., ex multis, Trib. Napoli, n. 5060/13).
Studio Legale LexOpera
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Scarica pdf ordinanza Trib. Napoli 8.10.2020• Foto: 123rf.com