- Censura per l'avvocato che fa intraprendere azioni inutili
- Azioni intraprese dietro regolare mandato
- Addebito e sanzione confermati per l'avvocato che consiglia azioni inutili
Censura per l'avvocato che fa intraprendere azioni inutili
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La Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 25574/2020 (sotto allegata) respinge il ricorso di un avvocato avverso la decisione del Cnf che ha confermato la sanzione della censura irrogata dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza, per aver fatto intraprendere a un cliente azioni giudiziarie inutili.
Per capire però ripercorriamo la vicenda fin dall'inizio.
Un Consiglio dell'Ordine degli avvocati irroga a un iscritto la sanzione disciplinare della censura per violazione del Codice di Deontologia professionale per aver fatto intraprendere a un condominio cliente delle azioni legali non necessarie. Il Cnf adito dall'avvocato disattende l'eccezione di prescrizione avanzata dal professionista e conferma sia l'incolpazione che la sanzione.
Azioni intraprese dietro regolare mandato
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L'avvocato contesta la decisione del Cnf davanti alla Corte di Cassazione, sollevando tre motivi di ricorso.
- Con il primo invoca la prescrizione, poiché i fatti oggetto di contestazione risalgono a più di 5 anni fa e dalla decisione emerge il mancato esame della documentazione prodotta.
- Con il secondo deduce la violazione e la falsa applicazione delle disposizioni del nuovo Codice deontologico, perché al momento dei fatti doveva applicarsi quello previgente, rilevando inoltre come lo stesso è stato assolto dalle contestazioni relative alla violazione di due articoli delle norme disciplinari.
- Con il terzo infine denuncia l'omesso esame di una pluralità di circostanze che avrebbero condotto a un giudizio diverso della sua condotta, mettendo in evidenza come le azioni intraprese sono state attivate senza ritardo e dietro regolare mandato.
Addebito e sanzione confermati per l'avvocato che consiglia azioni inutili
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La Cassazione rigetta con la SU n. 25574/2020 il ricorso avanzato dal legale.
Per gli Ermellini il primo motivo non è ammissibile perché non coglie la ratio decidendi. Il Cnf ha infatti spiegato attraverso quali atti il legale ha intrapreso le varie azioni giudiziarie, che si sono protratte fino al 2012, ovvero a ridosso dell'azione disciplinare intrapresa nei suoi confronti.
Inammissibile anche il secondo motivo perché in dal punto di vita pratico non ci sono stati mutamenti di sostanza nel passaggio tra il previgente codice deontologico e quello successivo. Il Cnf, infatti, nel respingere il ricorso del legale, ha confermato l'addebito deontologico e anche la sanzione inflitta per le condotte contestate, che nell'attuale formulazione del Codice Deontologico sono contenute nell'art. 23 che "vieta di consigliare azioni inutilmente gravose" e nell'art. 66 che "vieta all'avvocato di aggravare la controparte con plurime azioni."
Respinto infine anche il terzo motivo, perché il ricorrente si limita ad apprezzamenti di merito, al solo fine di ottenere un nuovo esame dei fatti, inammissibile in sede di Cassazione.
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Scarica pdf Cassazione SU n. 25574/2020• Foto: 123rf.com