Post riforma Cartabia il giudice può rinnovare il tentativo di conciliazione durante l'istruttoria, nel rispetto del calendario del processo e formulare una proposta transattiva fino alla fissazione dell'udienza di rimessione in decisione

Tentativo di conciliazione: cos'è e come funziona

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Il tentativo di conciliazione è uno strumento a disposizione delle parti e del giudice che mira ad ottenere una soluzione della controversia alternativa alla sentenza.

L'obiettivo principale della conciliazione, quindi, è quello di ridurre i tempi del processo e alleggerire il carico di lavoro nelle aule dei tribunali.

C'è da dire che, nel corso degli anni, l'istituto ha trovato un'applicazione pratica piuttosto limitata, rispetto a quanto originariamente auspicato dal legislatore. Tale circostanza ha comportato il venir meno, a livello normativo, della sua obbligatorietà.

Necessità della richiesta delle parti

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Venuta meno l'obbligatorietà dell'applicazione dell'istituto in questione, ne è mutata anche la collocazione normativa.

Se in origine, infatti, il tentativo obbligatorio di conciliazione era disciplinato nell'ambito dell'art. 183 c.p.c., che ha ad oggetto l'udienza di prima comparizione e trattazione, l'attuale disciplina dell'istituto - la cui applicazione è oggi subordinata alla richiesta delle parti - è contenuta nell'art. 185 c.p.c. e completata dal disposto dell'art. 185-bis, di più recente introduzione.

Disciplina del tentativo. La rinnovazione

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In base all'art. 185 c.p.c., il tentativo di conciliazione può oggi essere esperito dal giudice istruttore solo quando questi riceva apposita richiesta congiunta in tal senso dalle parti.

In questo caso, il giudice fissa la loro comparizione per sottoporle ad interrogatorio libero e favorirne la conciliazione.

In ogni caso, il giudice può fissare un'udienza di comparizione delle parti a tal fine in qualunque stato e grado del processo, a norma dell'art. 117 c.p.c.

Se il tentativo non sortisce l'effetto desiderato, può comunque essere rinnovato dal giudice in qualunque momento dell'istruzione, purché ciò avvenga nel rispetto del calendario del processo, così come prevede la nuova formulazione del comma 2 dell'articolo 185, modificato dal decreto di attuazione della Riforma Cartabia, n. 149/2022 e in vigore dal 28 febbraio 2023.

Il tentativo di conciliazione può essere esperito anche in fase di appello (in prima udienza, cfr. art. 350 c.p.c., quarto comma), nel rito del lavoro (ex art. 420 c.p.c.), nonché durante la prima udienza del giudizio davanti al giudice di pace (v. art. 320 c.p.c., primo comma).

Il ruolo del difensore della parte

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All'udienza di comparizione, le parti hanno facoltà di farsi assistere da un procuratore, che deve essere munito di procura generale o speciale autenticata, contenente la specifica attribuzione del potere di conciliare o transigere la controversia.

Per espressa previsione normativa, l'autentica della procura può essere apposta anche dallo stesso difensore.

Il difensore della parte è tenuto a conoscere i fatti di causa. Tale disposizione non è senza rilievo, poiché la mancata conoscenza dei fatti di causa senza giustificato motivo è valutabile come argomento di prova ai sensi dell'art. 116 c.p.c. (sul valore degli argomenti di prova, vedi la nostra guida generale sulla valutazione delle prove).

Il verbale di conciliazione

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L'avvenuta conciliazione deve essere documentata in apposito processo verbale, da redigersi secondo quanto previsto dall'art. 126 c.p.c. (sul contenuto del verbale, vedi la nostra guida generale al verbale d'udienza).

A seguito della conciliazione, il processo si estingue.

Il verbale così redatto ha valore di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c. e può pertanto essere posto a fondamento di un procedimento di espropriazione forzata.

La proposta di conciliazione ex art. 185-bis

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A norma dell'art. 185-bis c.p.c. (articolo introdotto nel codice nel 2013 e modificato dalla riforma Cartabia) "Il giudice, fino al momento in cui fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione" ha il potere di formulare alle parti una proposta transattiva o conciliativa, se ciò sia consentito dalla natura del giudizio e dalla facile risolvibilità delle questioni.

Al riguardo, va notato che la norma, in origine, prevedeva l'obbligo per il giudice di formulare tale proposta e ne sanzionava espressamente la mancata accettazione della parte senza giustificato motivo (in relazione alla responsabilità di cui all'art. 96 c.p.c.).


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